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Razzismo "assicurativo"

Da circa due anni è emerso un nuovo elemento ad arricchire il quadro della discriminazione istituzionale: l’assicurazione con il cosiddetto “rischio etnico”, che si concretizza in polizze Rca con premio assicurativo maggiorato in relazione al solo requisito della cittadinanza di appartenenza.
A metterlo in luce è stata un’inchiesta giornalistica del maggio 2010, a cui hanno seguito una serie di iniziative sia di singoli utenti sia delle associazioni impegnate nel campo della tutela antidiscriminatoria (prime fra tutte l’Asgi e l’sssociazione Avvocati per niente), che hanno portato il fenomeno in esame dinanzi all’Autorità Giudiziaria, dinanzi all’Autorità di Vigilanza (Isvap), nonché all’attenzione anche dell’Unar e della Commissione Europea.
La condotta discriminatoria in oggetto coinvolge, secondo un’indagine dell’Istuto di Vigilanza sulle assicurazioni private (resa nota nel gennaio di quest’anno), circa il 25% del campione esaminato: una fetta importante del mercato assicurativo, che incide su un diritto costituzionalmente tutelato quale la libertà di circolazione, trattandosi di assicurazione a stipulazione obbligatoria da parte degli utenti automobilisti. Tale fenomeno, del resto, non è mai stato negato né dalle assicurazioni direttamente coinvolte né dalla stessa associazione di categoria, l’Ania, che anzi ha difeso con forza tale prassi contrattuale, sostenendo che «il parametro della cittadinanza, una volta verificata la sua validità su base statistica e ferma la libera scelta dell’impresa in merito al suo impiego, agisce al pari di tutti gli altri fattori che differenziano il rischio» (Ania, citata nella raccomandazione Unar n. 16 del 31 gennaio 2012).

Qualche compagnia assicurativa, addirittura, ha candidamente sostenuto che «la differenziazione tariffaria sulla base della cittadinanza dell’assicurato deve ritenersi pienamente legittima: essa rispecchia il grado di rischio dell’automobilista, nonché del suo Paese dove, si suppone, lo stesso abbia guidato per diversi anni, adottando quindi le abitudini di guida del posto». Dunque, secondo gli enti assicurativi privati, il principio della libertà tariffaria introdotto nell’ordinamento italiano a partire dagli anni ’90 legittimerebbe –in presenza di un concreto riscontro statistico di maggiore sinistrosità- anche le differenze tariffarie per cittadinanza. In nome del principio di libertà ed autonomia contrattuale, pertanto, una buona parte del mercato assicurativo opera oggi, di fatto, una discriminazione sulle polizze Rca in base alla cittadinanza di appartenenza.
E’ proprio vero che il dogma liberista dell’assoluta e sfrenata libertà contrattuale sia legittimo nel nostro ordinamento, con riferimento al fenomeno delle polizze discriminatorie? Alcuni interventi istituzionali recenti dimostrano tutto il contrario.
E’ del gennaio di quest’anno, infatti, una netta e precisa presa di posizione dell’Unar che, con la raccomandazione n. 16 («in materia di tariffe differenziate per nazionalità della polizza Rca») ha invitato tutte le compagnie assicurative ad evitare un comportamento discriminatorio e ad offrire «la stipula dei contratti Rca applicando ai contraenti con cittadinanza non italiana le medesime tariffe previste, a parità di ogni altra condizione, per i cittadini italiani e, comunque, tariffe indipendenti dalla cittadinanza dei richiedenti». Questa raccomandazione, pur non avendo efficacia vincolante, ha comunque una forte funzione di moral suasion nei confronti dei soggetti interessati, rientrando comunque in quei fenomeni di soft law da tempo caratteristici del sistema di “diritto globale”.
Anche la Commissione Europea non ha fatto mancare il proprio intervento, con una lettera del 17 aprile scorso in cui ha affermato la netta contrarietà anche al diritto Ue della prassi seguita da alcune assicurazioni, poiché può comportare sia una restrizione discriminatoria della libertà di fruire di un servizio (come tale contrario all’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) sia una limitazione discriminatoria alla libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (ed in quanto tale contrario all’art. 24 della direttiva 2004/38/Ce). Infine, il principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi, anche a livello assicurativo, deve essere garantito anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti in forza dell’art. 11 comma 1 lett. f della direttiva 109/2003/Ce. Ne deriva, secondo la Commissione, che un cittadino di Paese terzo residente per lungo periodo in un Paese Ue «ai sensi della direttiva n. 109/2003/CE ha diritto ad essere trattato come un italiano avente lo stesso attestato di rischio storico, per quanto riguarda l’assicurazione dei veicoli a motore». Nonostante ciò il fenomeno permane, sebbene alcune compagnie assicurative abbiano fatto retromarcia, proprio a seguito di specifiche azioni giudiziarie.
Esaminiamo allora, brevemente, cosa prevedono le norme del nostro ordinamento, e se possa dirsi legittimo tale fenomeno alla luce delle disposizioni applicabili. In primo luogo, è opportuno partire dalla coesistenza di due principi cardine di rango costituzionale: nell’iniziativa economica privata (e soprattutto nella sua massima espressione, che è il contratto), se è vero che la regola è la libertà, questa –in aderenza con il disposto dell’art. 41 della Costituzione- non può concretizzarsi in condotte in contrasto con l’utilità sociale o «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Nel caso specifico, diverse sono le norme di legge che limitano la libertà contrattuale nell’interesse della libertà e dignità umana.
La prima e più importante, per il rilievo centrale che ha nella repressione delle condotte discriminatorie istituzionali in materia contrattuale, è l’art. 43 comma 2 lett. b del testo unico sull’immigrazione (dlsg. 268/1998), che così dispone: «In ogni caso compie un atto di discriminazione (…) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità».
Dunque, il divieto di discriminazione opera in ogni caso -vale a dire senza che possano essere ammesse cause di giustificazione- in cui chiunque –soggetto pubblico o privato- si rifiuti di contrarre –discriminazione diretta- o imponga condizioni più onerose o svantaggiose –discriminazione indiretta- in ragione esclusivamente della differente cittadinanza (definita dalla norma “condizione di straniero”) o della differente razza, religione, etnia o nazionalità. Un unico limite applicativo della norma antidiscriminatoria: questa opera soltanto per i beni e servizi offerti al pubblico, non per quelli oggetto di offerta e trattativa individuale.

L’ordinamento italiano, tuttavia, prevede anche una tutela “preventiva” ai fenomeni discriminatori contrattuali che, logicamente, viene prima del citato art. 43: si tratta della disciplina prevista dal cosiddetto codice della privacy (dlgs. 196/2003) che ha previsto con l’art. 26 per i dati «idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» una serie di “appesantimenti” degli oneri normativi, imponendo alla società contraente non solo la necessità dell’espresso consenso della persona interessata, ma anche una specifica autorizzazione al trattamento –che ne definisca ambiti e limiti- da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In concreto, in ogni caso di contratto di prestazione di beni e servizi al pubblico, il contraente che –allo scopo di contrarre o per il fine della sua esecuzione- voglia acquisire informazioni su caratteristiche “sensibili” del cliente (tra cui la cittadinanza) dovrebbe, preventivamente, informare la controparte delle finalità e delle modalità di trattamento di tali dati, consentendo allo stesso cliente di fornire o meno il proprio espresso e cosciente consenso a tale tipo di trattamento (che in ogni caso deve svolgersi secondo le modalità e nei limiti di quanto stabilito dall’Autorità Garante nelle proprie autorizzazioni).
Tale tutela preventiva, tuttavia, è una misura di prevenzione blanda, in quanto, nella maggior parte dei casi, non solo la parte contrattuale ben si guarda dal fornire una completa ed esaustiva informativa, ma la stessa controparte è indotta a consentire nella quasi totalità dei casi, consapevole che in difetto le sarebbe negato l’accesso al bene o servizio.

Infine, e con riferimento allo specifico ambito della Rca obbligatoria, l’ordinamento giuridico, proprio in ragione dell’obbligo assicurativo imposto dalla legge a chiunque voglia mettere in circolazione veicoli o natanti (art. 122 cd Codice delle Assicurazioni, dlgs. 7 settembre 2005 n. 209), riconosce la centralità dei diritti fondamentali degli assicurandi (primo fra tutti, il diritto alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost.), predisponendo di conseguenza una duplice tutela normativa, costituita dall’obbligo di contrarre imposto alle compagnie che assicurino i rischi da Rca (art. 132 codice delle assicurazioni) e dal divieto di elusione dell’obbligo di contrarre (art. 314 codice delle assicurazioni) che, laddove «sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati», è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da «un milione ad euro cinque milioni». Disciplina che, pertanto, costituisce l’altra faccia della medaglia del diritto contrattuale antidiscriminatorio, giustapponendosi e potenziando le già stringenti garanzie –di natura esclusivamente civilistica- previste dalla citata disposizione di cui all’art. 43 comma 2 lett. b) dlgs. 286/1998.
Infine, è importante ricordare come il principio dell’assolutezza dei principi antidiscriminatori, che non ammettono “cause di giustificazione”, è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia Ue con una pronuncia del 1 marzo 2011, che ha annullato la norma di una direttiva comunitaria che consentiva differenziazioni tariffarie assicurative basate sul sesso, allorché comprovate da dati statistici.
La conclusione, dunque, è tanto tranciante quanto lineare: il sistema assicurativo che, per circa un quarto delle compagnie, tende ad escludere o scoraggiare l’accesso alla Rca di automobilisti appartenenti a cittadinanze/nazionalità ritenute sinistrose, è radicalmente illegittimo. Come contrastare questo fenomeno, che ci riporta ai tempi dell’apartheid di matrice sudafricana?
Al di là ed oltre la possibilità di costosi e complessi procedimenti giudiziari, riteniamo che i consumatori-utenti abbiano uno strumento molto più potente nelle proprie mani: il boicottaggio delle compagnie assicurative che attuano tali condotte discriminatorie. Basterà una veloce consultazione su Internet per comprendere quali compagnie, ad oggi, ancora mantengono la politica di differenziazione tariffaria. Se ne facciano una ragione i liberisti della prima ed ultima ora.

Domenico Tambasco da Corriere Immigrazione


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