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Per la Cassazione lo scontro di natura politica non è per “futili motivi”

Scontro di natura politica non è aggravato dai “motivi abbietti e futili” per la Cassazione. Miltanti dei Centri Sociali prosciolti per una aggressione ai danni di militanti di Casapound.

Nel 2011, dopo la contestata pubblicazione di un libro di un militante dell’organizzazione di estrema destra Casapound, alcuni militanti di un Centro sociale di Palermo si scontrarono con appartenenti a Casapound. Ad avere la peggio gli esponenti neofascisti che prontamente presentarono querela alla DIGOS di Palermo.

Nel corso del processo di primo grado, i militanti di Casapound rimisero la querela, ma il Giudice pronunciò comunque condanna ( quattro mesi pena sospesa), perché, sebbene il reato fosse procedibile a querela, era aggravato dalla esistenza dei” motivi abbietti e futili” e come tale procedibile d’ufficio.

In sede di giudizio d’appello, la Corte aumentò addirittura la pena, ritenendola troppo blanda.

La Suprema Corte di Cassazione, su ricorso dell’Avvocato Giorgio Bisagna, è arrivata a conclusioni diametralmente opposte. Con la sentenza 25526/2017, Sezione V Penale, ha annullato con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Palermo, con la quale, in accoglimento del ricorso del P.G. è stata aumentata la pena ad alcuni attivisti di un Centro Sociale di Palermo, accusati di lesioni aggravate ex art.61 comma 1 c.p, per avere aggredito alcuni militanti dell’organizzazione Casapound.

La Cassazione  ha rilevato come la sentenza del Giudice di Appello fosse contraddittoria in quanto la sussistenza dell’aggravante dei motivi “abbietti e futili” confligga con l’accertato movente politico.

Ha così ordinato il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che in data 23.01.2018 ha disposto, conformemente a quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, l’insussistenza della contestata aggravante, e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere a carico degli imputati, in quanto gli aggrediti avevano nel corso del processo di primo grado rimesso la querela.

L’accertato movente politico, secondo la Cassazione, confligge irrimediabilmente con l’aggravante dei motivi futili. D’obbligo quindi l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che, pochi giorni fa, ha prosciolto gli imputati, per l’insussistenza dell’aggravante contestata.

Vedi allegato

Avvocato Giorgio Bisagna - Patrocinante in Cassazione

http://www.studiolegalebisagna.it/

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