Droghe: la legge Fini-Giovanardi produce ancora danni
- ottobre 07, 2015
- in antiproibizionismo, vittime della fini-giovanardi
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Circola con insistenza nei palazzi romani la voce che presso il ministero della Salute sia al lavoro una commissione per stabilire, rispetto alle diverse sostanze, le soglie quantitative al di sotto delle quali si presume che la detenzione sia destinata ad uso personale. Questa norma era stata cancellata dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 32 del 12 febbraio 2014), che aveva dichiarato l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi. Ciononostante, era stata prontamente resuscitata dal decreto legge Lorenzin del 20 marzo 2014 e convertito in legge il 16 maggio 2014 (n.79). Vale la pena ricordare che quel decreto era nato con l’intenzione di ripristinare integralmente la legge dichiarata incostituzionale e che solo l’opposizione del ministro Orlando impedì un colpo di mano per riproporre la norma chiave della Fini-Giovanardi, ovvero la classificazione delle sostanze leggere e pesanti in un’unica tabella, con la stessa elevata pena per la detenzione, da sei a venti anni di carcere.
Più volte, in questa stessa rubrica è stato sottolineato che un decreto di tal genere non era assolutamente necessario e che rispondeva solo a esigenze di mera restaurazione; semmai, la vera necessità e urgenza sarebbe stata di avere una norma governativa per ricalcolare le pene dei condannati in base ad una legge abrogata dalla Corte (vedi gli articoli di Anastasia, 19 marzo 2014, e Corleone, 25 marzo 2014).
Questo intervento, richiesto a gran voce dalle Ong, non vide mai la luce; mentre invece si reintroduceva il comma 1-bis all’art. 73, col concetto di “quantità massima detenibile”, quale “soglia” destinata a discriminare la detenzione per consumo (punibile peraltro con pesanti sanzioni amministrative) da quella per spaccio.
A suo tempo le “quantità massime detenibili” per le diverse sostanze furono stabilite con decreto ministeriale dall’allora ministro Storace, d’accordo con lo “zar” antidroga Carlo Giovanardi (decaduto insieme alla norma cancellata dalla Corte). Che oggi si voglia procedere a una nuova determinazione delle soglie, appare assurdo e preoccupante, e per diverse ragioni.
In primo luogo, la soglia quantitativa non ha mai funzionato, tanto che la famosa “dose media giornaliera” della Jervolino-Vassalli del 1990 fu cancellata dal referendum del 1993 (ripristinata nella Fini Giovanardi per puro furore ideologico di “certezza” della pena). In secondo luogo, la “soglia quantitativa” contrasta coi principi generali di penalità, perché inverte l’onere della prova sull’accusato, chiamato a fornire prove della destinazione per uso personale se detiene quantità maggiori. Ancora, ha poco senso che sulle soglie decida il ministero della Salute (seppure di concerto col ministero della Giustizia), visto che la “quantità massima detenibile” ha rilevanza penale ed è totalmente sganciata da qualsiasi riferimento al consumo e alle sue modalità (a differenza della “dose media giornaliera” suddetta).
Anche in questo caso auspichiamo uno stop da via Arenula, ma è assai preoccupante che in un momento d’inizio della discussione sulla legalizzazione della canapa, si assista a un lavorio revanscista. Piuttosto, è venuto il tempo di una radicale riforma complessiva della normativa antidroga. La Società della Ragione ha predisposto un testo condiviso da un ampio Cartello di associazioni per segnare una profonda discontinuità, a partire dall’impianto stesso della legge, centrato com’è sulla detenzione quale condotta da penalizzare.
La Conferenza governativa potrà essere l’occasione per un confronto aperto che dia al Parlamento gli elementi per una riforma che superi l’ormai insensata guerra alla droga.
Salvina Rissa da Il Manifesto