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DDL sicurezza: abrogata la norma che proteggeva il cittadino dagli abusi di un pubblico ufficiale

Con l’approvazione del pacchetto sicurezza Ddl 733 B, la maggioranza che sostiene il Governo Berlusconi, ha volutamente cancellato una norma che garantiva al cittadino di tutelarsi nei casi di sopruso perpetrato da autorità pubbliche. E’ stato abrogato infatti l’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944 che prevedeva che i cittadini sono esenti da sanzioni «quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato» abbia causato la reazione dei cittadini «eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». L’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 disponeva, infatti, che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337 e all’articolo 339, comma 2, codice penale quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al reato preveduto nell’articolo 337 c.p. eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. Quindi se un cittadino si troverà a protestare perché lotta per il proprio posto di lavoro o per rivendicare diritti cancellati e le forze di polizia caricheranno a colpi di manganellate, l’eventuale reazione di un cittadino inerme che vorrà soltanto difendersi da un eventuale aggressione immotivata da parte delle forze dell’ordine, darà luogo inevitabilmente all’arresto e non potrà denunciare di essere stato vittima di un sopruso.
Insomma più manganellate per tutti! Nel codice penale, infatti, alcuni articoli puniscono la resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale con pene che possono arrivare fino a 5 anni di carcere. Grazie all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944 il cittadino poteva denunciare l’eventuale sopruso che aveva subito. Una norma tutt’altro che desueta, e anzi applicata spessissimo come ad esempio dalla Corte di Cassazione nel 2005 per ritenere arbitrario il fermo per accertamenti e l’ammanettamento di una persona nfondatamente sospettata d’essersi sottratta alla sorveglianza speciale, poi l’ha di nuovo applicata nel 2006, quindi l’ha trattata nel 2008, senza contare che anche la Corte Costituzionale l’ha esaminata ancora nel 2007 nell’ordinanza numero 36.
Un “piccolo dettaglio” che i principali media si sono dimenticati di citare.

Comments ( 8 )

  • Anonymous

    Salve mi chiamo Jacopo.
    Scusatemi, premetto che io di burocrazia e politica non ne capisco niente, e nemmeno mi stanno simpatici i poliziotti bulli… pero’ mi sono scaricato il ddl-b a questo link

    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00418179.pdf

    Ora, leggendo in fondo a pagina 4 sulla colonna di destra, io ho capito che hanno abrogato il vecchio decreto luogotenenziale, ma hanno spostato il contenuto in un altro articolo creando il 398-bis … Potete spiegarmi qualcosa?

    Ovviamente una mancata risposta dovro’ interpretarla come una forma di ammissione della colpa di leggerezza, non sto ne a destra ne a sinistra ma voglio vederci chiaro.

    Grazie mille, e scusate il disturbo, ma può servire anche ad altre persone.

  • Anonymous

    9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l’articolo 393 e` aggiunto
    il seguente:
    «Art. 393-bis. – (Causa di non punibilita`).
    – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato
    di un pubblico servizio ovvero il
    pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo
    con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

  • Anonymous

    Carissimo Jacopo,
    sono una navigatrice che si è imbattuta nell’articolo e nel commento da te aggiunto.
    Ho verificato quanto hai scritto ed hai perfettamente ragione.
    L’articolo che riproduce il contenuto della norma abrogata non è però il 398 bis bensì il 393 bis.
    Ti ringrazio personalmente per la corretta segnalazione.

    Mellon Collie

  • Anonymous

    Ciao, rispondo a Jacopo,
    probabilmente il testo è stato corretto dopo che qualcuno si è scandalizzato, come spesso succede a questo governo. La questione è vecchia, era stata sollevata a gennaio dall’unione camere penali, tra gli altri.

  • Anonymous

    Sono sempre Jacopo, Mi fa molto piacere che il mio commento abbia suscitato un minimo di indagine in qualcuno 🙂

    Pero’ mi pare sia il caso di rivedere l’articolo, senno’ passate per “i soliti comunisti, lamentoni, invidiosi etc etc”

    Lo dico perche’ io sono venuto a conoscenza di questo articolo tramite facebook, e li la gente pensa ancora che la norma sia stata effettivamente abrogata, trovo scorretto cercare di “mobilitare le masse” manipolando l’informazione, cosa su cui campa il ben noto cavaliere.

    Convengo ovviamente nella buona fiducia di chi ha scritto l’articolo, magari all’epoca non era ancora stato corretto niente, pero’ una volta corretto l’errore bisognerebbe girare pagina e cercarne un altro, quindi suggerisco di levare o cambiare questo articolo perche’ non corrisponde piu’ a verità, e si rischia che qualcuno lo sbatta in faccia ad un berlusconiano facendo una figura meschina e dando adito a voci discriminatorie nei vostri riguardi.

    Grazie a tutti.

  • Anonymous

    Vorrei per favore capire cosa è stato modificato alla fine dei conti.. chi mi spiega il contenuto dell’articolo 393bis?? grazie

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