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L’ergastolo ostativo arriva alla Corte europea dei diritti umani

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto ricevibile il ricorso di un detenuto al 41 bis. I rilievi mossi al nostro sistema penitenziario riguardano la creazione del “doppio regime penitenziario’, che distingue tra chi ha commesso dei reati ritenuti più pericolosi e gli altri

Si apre uno spiraglio sulla questione dei benefici negati per chi è un ergastolano ostativo. Ad aprirlo non sono i giudici nostrani, ma quelli della Corte europea di Strasburgo accogliendo il ricorso di Filadelfo Ruggeri, detenuto ergastolano al 41 bis. Quest’ultimo è stato condannato per omicidi con le aggravanti legate alle attività di Cosa nostra e per questo si trova al regime di carcere duro. Ciò nonostante, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto ricevibile il suo ricorso e adesso vaglieranno se sia conforme alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo l’esclusione dalla concessione di permessi premio, semilibertà, libertà condizionale e degli altri benefici carcerari nei confronti dei condannati alla massima pena che non collaborano con la giustizia.

Difeso dall’avvocato Valerio Vianello, Ruggeri, che ha già scontato 9750 giorni di carcere, pari a 27 anni, fa parte della schiera dei cosiddetti irriducibili e ha rivendicato il proprio diritto di ottenere un permesso premio, anche se non ha mai collaborato né intende farlo. Le tesi difensive riprendono una serie di altre pronunce di livello europeo della Cedu e soprattutto la vicenda già dichiarata ricevibile, quella di Marcello Viola ( pure lui in cel- la, come il detenuto siciliano, da 27 anni), riconosciuto colpevole di fatti non di mafia.

La pronuncia sarà importante perché può incidere direttamente sul diritto nazionale e sulle pronunce dei giudici dei Paesi che aderiscono alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo. I rilievi mossi al sistema penitenziario italiano riguardano la creazione del cosiddetto “doppio regime penitenziario’, che mette da una parte coloro che hanno commesso determinati reati ritenuti più pericolosi, dall’altra gli autori di tutti gli altri reati. «Solo per questi ultimi – scrive nel ricorso Ruggeri, attraverso l’avvocato Valerio Vianello – sussiste ancor oggi la caratterizzazione spiccatamente risocializzante del trattamento penitenziario».

Per mafiosi e non collaboranti non esiste alternativa: si dovranno accontentare della riduzione di pena per buona condotta, 90 giorni all’anno che per i ‘ fine pena mai’ sono puramente teorici. Nessuna speranza, quindi, indipendentemente dalla possibile sussistenza di ogni altra condizione speciale di ammissibilità e meritevolezza, vincolando tutto alla sola collaborazione con la giustizia, senza tenere conto dell’effettivo percorso rieducativo svolto.

Il governo italiano dovrà rispondere a una serie di domande poste dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La prima: «L’ergastolo ostativo può essere considerato una pena comprimibile de jure e de facto, dunque compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo?».

Secondo quesito: «La legislazione italiana offre al ricorrente ‘ una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame della sua pena ed è possibile tenere conto dei progressi dell’ergastolano nel percorso riabilitativo e determinare se abbia fatto progressi a prescindere dal dato della collaborazione?»

Terza domanda: «Il limite della collaborazione con la giustizia soddisfa i criteri stabiliti dalla Corte per valutare la comprimibilità dell’ergastolo e la sua conformità alla Convenzione?».

Infine, quarto quesito: «C’è una prospettiva di rilascio per motivi legittimi collegati alla pena? E un regime penitenziario così può essere ritenuto compatibile con l’obiettivo di riabilitazione e di reinserimento dei detenuti? Lo Stato ha rispettato i suoi obblighi positivi di garantire ai detenuti a vita la possibilità di lavorare al loro reinserimento in attuazione della Convenzione?» .

La riforma dell’ordinamento penitenziario, se verrà approvata definitivamente, non prevede il superamento dell’ergastolo ostativo né ha modificato le condizioni di accesso ai benefici penitenziari, accesso ancora subordinato al requisito della collaborazione. La sentenza della Corte europea, se darà ragione al ricorso di Ruggeri, potrebbe costringere il governo a metterci mano. Un indizio quale potrebbe essere la decisione ce lo dà la stessa Corte europea che, nel passato, ha già emesso una condanna – in questo caso nei confronti dell’Inghilterra – proprio per quanto riguarda l’ergastolo.

Con un’importante sentenza depositata il 9 luglio del 2013 ( caso Vinter e altri c. Regno Unito) e resa nell’ambito di un ricorso presentato da parte di tre britannici in carcere per omicidio, ha affermato il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani. L’articolo suddetto specifica infatti che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

In Italia, è bene ricordarlo, esistono due tipi di ergastoli: quello normale e quello ostativo. Il primo consiste nel riconoscere al condannato benefici, quali permessi premio, semilibertà ovvero liberazione condizionale; per il secondo, invece non viene concessa la possibilità di alcun beneficio e rimane una pena perpetua. La Corte europea potrebbe costringere il nostro Paese a mettere in discussione quest’ultimo punto.

Damiano Aliprandi

da il dubbio

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