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Giulio Petrilli sarà a Strasburgo a manifestare per il mancato risarcimento per ingiusta detenzione.

Prosegue la protesta di Giulio Petrilli, assolto dall’accusa di partecipazione a banda armata dopo sei anni di carcere speciale, senza risarcimento da parte dello Stato.

Mentre nelle giornate del 3 e 4 ottobre Giulio Petrilli sarà a Strasburgo, a manifestare davanti al Parlamento europeo e poi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per reclamare il risarcimento per sei lunghi anni di carcere ingiusto, i numeri sugli indennizzi per ingiusta detenzione salgono vertiginosamente.

Secondo i recenti dati del ministero della Giustizia, la media nazionale è di oltre mille indennizzi annui, per una spesa superiore ai 29 milioni di euro. Cifre record a Catanzaro, che nell’ultimo anno ha registrato 158 casi costati 8,9 milioni di euro. Staccata, ma sempre nella top ten, Reggio Calabria con 1,39 milioni. Un fenomeno della malagiustizia che riguarda anche il ritardo per la scarcerazione. Lo stesso sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi, rispondendo a un’interpellanza del deputato di Forza Italia Enrico Costa, ha detto che il fenomeno è costantemente monitorato attraverso periodiche ispezioni ministeriali sull’operato dei magistrati ed è risultato che nel corso del 2018 ci sono state sei azioni disciplinari per mancata scarcerazione.

Nel frattempo Petrilli continua la sua battaglia per il mancato riconoscimento dell’indennizzo. Fu assolto dopo anni di carcere speciale dall’accusa di partecipazione a banda armata ( Prima Linea), ma in Italia – sentenza che poi la Corte europea ha avallato – non gli hanno concesso il risarcimento a causa di una norma del codice penale che vieta il risarcimento per ingiusta detenzione a chi, pur assolto, ha avuto “presunte cattive frequentazioni”.

Una norma che diversi giuristi considerano anticostituzionale, contraria a tutti i princìpi della Cedu e del diritto internazionale. I casi di riparazione per ingiusta detenzione si devono distinguere da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario. Nel primo caso si ha la detenzione in via preventiva e perciò prima della condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone una condanna alla quale sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di revisione instaurato ( a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna) in base alle altre prove o alla dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in conseguenza della falsità in atti.

Damiano Aliprandi

da il dubbio

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