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La detenzione di Öcalan e le responsabilità dell’Italia

La detenzione di Öcalan è iniziata 23 anni fa, il 15 febbraio 1999, con la sua cattura a Nairobi da parte dei Servizi segreti turchi. Su quell’arresto pesa l’inerzia del Governo italiano, allora retto da Massimo D’Alema, che evitò di impegnarsi per concedere asilo al leader kurdo, che pure ne aveva diritto (come poi riconosciuto dal Tribunale di Roma), e lo indusse a lasciare il Paese.

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Il 12 febbraio ci sono state, a Milano e a Roma due manifestazioni organizzate dal Comitato “Il momento è arrivato: libertà per Öcalan” e dalle organizzazioni kurde in Italia. La richiesta, gridata a gran voce, è stata quella di scarcerare il leader kurdo. È noto a tutti che Öcalan è detenuto da 23 anni in condizioni di drammatico isolamento ma i più omettono di ricordare che all’inizio di quella carcerazione ci fu, anche, una sorta di tradimento dell’Italia (con Massimo D’Alema presidente del Consiglio), che preferì ignorare il diritto del leader del PKK a ottenere asilo politico (poi riconosciuto, seppur tardivamente, dal Tribunale di Roma), inducendolo a lasciare il nostro Paese. Per non dimenticare quella brutta pagina abbiamo chiesto una ricostruzione dei fatti a Roberto Lamacchia, presidente dell’Associazione Giuristi Democratici, allora costituitasi in giudizio per sostenere le ragioni di Öcalan. (la redazione)

Risale a fine 1998, un paio di mesi prima della sua cattura, l’atto di citazione avanti il Tribunale di Roma per l’udienza del 23 febbraio 1999, con cui Abdullah Öcalan chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all’asilo nel territorio della Repubblica italiana a sensi dell’art. 10, comma 3 Costituzione, poiché nel suo paese d’origine gli veniva negato l’esercizio delle libertà democratiche. Si costituì in giudizio la presidenza del Consiglio dei Ministri opponendosi alla domanda; si costituirono poi, ad adiuvandum di Öcalan, l’ASGi, l’Associazione Giuristi Democratici di Torino e il Consiglio Italiano per i Rifugiati i cui interventi vennero giudicati ammissibili in virtù dei principi statutari delle singole associazioni. Si costituì, peraltro, anche un’associazione in difesa delle famiglie vittime del PKK, ma questo intervento non venne considerato ammissibile.

Come è noto, Öcalan aveva dovuto abbandonare la Siria, ove era stato rifugiato per anni, a seguito delle pressioni del Governo turco e si era dapprima rifugiato in Russia e poi, il 12 novembre 1998, era giunto a Roma, ove venne arrestato in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Germania (che però non richiese mai l’estradizione) e di uno emesso dalla Turchia, paese verso il quale l’Italia non poteva concedere l’estradizione perché l’imputato avrebbe rischiato la pena di morte. Intanto, il processo avanti il Tribunale di Roma proseguiva, ma le pressioni subite dal nostro Governo furono tali che Öcalan fu indotto a lasciare l’Italia, nonostante il processo per il riconoscimento del diritto di asilo fosse in corso. Il 16 gennaio 1999 Öcalan partì dall’Italia, alla ricerca di un paese che lo potesse ospitare: tentò dapprima con l’Olanda, poi, per quanto se ne sa, con la Grecia e infine optò per il Kenya, ove venne accolto nella residenza dell’ambasciatore greco. Qui, a Nairobi, il successivo 15 febbraio, in circostanze ancora non del tutto chiare, durante il suo trasferimento all’aeroporto della città, da cui forse pensava di partire alla ricerca di altro Paese disponibile ad accoglierlo, venne catturato dagli agenti dei Servizi segreti turchi, tradotto immediatamente e del tutto illegalmente in Turchia e recluso nel carcere di Imrali (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/02/14/imrali-lisola-carcere-di-ocalan/), ove è ancora detenuto, in esecuzione di una sentenza che lo ha condannato dapprima a morte e poi all’ergastolo, in totale isolamento, da oltre 22 anni.

Il Governo italiano, in allora presieduto da Massimo D’Alema, venne duramente criticato per aver trascurato i principi della nostra Costituzione che, all’articolo 10, regolano il diritto di asilo. Nel frattempo, con i tempi della giustizia italiana, il Tribunale di Roma, giudice monocratico Paolo De Fiore, con sentenza 1 ottobre 1999, riconobbe a Öcalan il diritto di asilo, affermando principi di estremo valore:

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, Costituzione, il diritto di asilo si configura come un diritto soggettivo perfetto che sorge in capo allo straniero allorché venga accertato l’impedimento nel Paese di origine all’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Tale situazione soggettiva è diversa, per presupposti e per fonte giuridica, da quella del rifugiato. Si deve ritenere che in Turchia esista una diffusa compressione delle libertà fondamentali dell’individuo e, più specificamente, per gli appartenenti all’etnia curda, un impedimento all’esercizio effettivo delle libertà democratiche che la Costituzione italiana garantisce. L’art. 10, comma 4, Costituzione non ammettendo l’estradizione dello straniero per motivi politici, integra e completa il precedente comma; estende infatti l’asilo politico a tutti coloro che siano legalmente perseguiti nel loro Paese per l’attività politica posta in essere. Rispetto al leader di una formazione politica che ha intrapreso la lotta armata per il riconoscimento dei diritti di un popolo, la finalità e la dignità della causa che hanno ispirato l’azione delittuosa fungono da contrappeso all’entità delle offese arrecate. La presenza del richiedente asilo nel territorio dello Stato non è condizione necessaria per conseguire il diritto di asilo. Ciò si può ricavare, per analogia, da quanto disposto per i rifugiati dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (legge esecuzione 24 luglio 1954 n. 722) e dalla convenzione di Dublino del 15 luglio 1990 (legge esecuzione 23 dicembre 1992 n. 523). Qualora il richiedente asilo si trovi in stato di libertà in Italia al momento proposizione della domanda, il successivo allontanamento dal territorio italiano non fa venir meno l’interesse ad agire; il riconoscimento del diritto di asilo può comunque influire sulla sua situazione attuale.

E ancora: «Non costituisce ostacolo alla concessione dell’asilo politico il fatto che il richiedente abbia commesso reati politici per sottrarsi al regime illiberale del paese dal quale fugge quando il movente ispiratore dell’azione criminosa sia degno e irrinunciabile e non sarebbe consentita l’estradizione». Dunque, ciò che conta per il riconoscimento del diritto di asilo, secondo il Tribunale di Roma, è che il richiedente sia privato nel suo paese di quelle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione e ciò anche se abbia commesso reati politici per combattere quel regime antidemocratico.

Ovviamente, questa sentenza, pur passata in giudicato, non ha potuto essere eseguita, dal momento che Öcalan era già detenuto nel carcere turco di Imrali da oltre 8 mesi, ma essa è tuttora valida e dunque Öcalan avrebbe diritto ad essere ospitato in Italia! Purtroppo, nessun intervento risulta attuato dal Governo italiano per far valere l’efficacia di una sentenza di un proprio tribunale: si trattava di un problema giuridico di diritto internazionale di estrema complessità, in presenza di due sentenze tra loro inconciliabili, ma almeno uno sforzo, una pressione avrebbero potuto essere tentati.

Va ricordato che la Turchia condannò Öcalan a morte. La sentenza non fu eseguita probabilmente perché, all’epoca, la Turchia chiedeva e sperava di poter entrare nella Unione europea, e dunque cercava di presentare un volto meno antidemocratico. Anche in ragione di ciò, nel 2002 la pena di morte venne abolita e così la condanna di Öcalan venne tramutata in ergastolo. L’unica influenza positiva della decisione del Tribunale di Roma fu forse di aver contribuito a ritardare l’esecuzione della condanna a morte, consentendo, così, il suo tramutamento in carcere a vita. E poi, significativamente, il Governo italiano, che si era opposto al riconoscimento del diritto all’asilo, venne condannato al rimborso delle spese di lite in favore, oltre che di Öcalan, delle parti intervenute ad adiuvandum e dunque anche in favore dei Giuristi Democratici di Torino, a nome dei quali mi ero costituito in giudizio! Ben poca cosa, ma ciò che deve consolare, in via generale, è l’alto valore dei principi umanitari contenuti nella nostra Costituzione applicati mirabilmente dal Tribunale di Roma, anche se, purtroppo, privi di effettivo risultato.

da Volere la luna

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