Dal 30 settembre entra in vigore il decreto legislativo 160/2026: intelligenza artificiale e identificazione biometrica potranno essere utilizzate anche in tempo reale negli spazi pubblici. Nei casi urgenti la polizia giudiziaria potrà attivare il sistema prima dell’autorizzazione del magistrato
Dal 30 settembre cambia qualcosa di sostanziale nel rapporto tra cittadini, spazio pubblico e poteri di polizia. Entra infatti in vigore il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, che adegua l’ordinamento italiano all’AI Act europeo e disciplina organicamente l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Tra le innovazioni più delicate c’è la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici o aperti al pubblico. Non si tratta soltanto del riconoscimento facciale a posteriori, cioè del confronto tra il volto ripreso da una telecamera e immagini conservate in una banca dati dopo che un fatto è avvenuto. In determinate circostanze diventa possibile identificare e localizzare una persona mentre si muove nello spazio pubblico.
Il decreto non autorizza una sorveglianza biometrica indiscriminata della popolazione. È una precisazione indispensabile. Stabilisce finalità, condizioni, procedure autorizzative, banche dati delimitate, valutazioni preventive sui diritti fondamentali, registrazione degli utilizzi e cancellazione dei dati nei casi previsti. Vieta inoltre esplicitamente lo scraping indiscriminato di immagini per costruire archivi biometrici. Ma, dentro questi limiti, viene superata una soglia altrettanto evidente: il riconoscimento biometrico attraverso intelligenza artificiale entra formalmente nell’arsenale ordinario degli strumenti utilizzabili dalle forze di polizia italiane.
Ed è soprattutto questa trasformazione a meritare attenzione. Perché una telecamera tradizionale registra ciò che avviene. Un sistema biometrico prova invece a stabilire chi sta passando davanti alla telecamera. Il corpo diventa così una credenziale identificativa: volto e altri elementi biometrici tecnicamente utilizzabili possono essere trasformati in dati, confrontati automaticamente e associati a un’identità. Non occorre mostrare un documento né essere fermati fisicamente affinché inizi il processo di identificazione.
Identificare mentre una persona cammina
L’articolo 8 disciplina il riconoscimento biometrico remoto in tempo reale per finalità preventive. L’utilizzo è consentito in luoghi pubblici o aperti al pubblico per prevenire una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o all’incolumità fisica delle persone oppure una minaccia terroristica reale e attuale o reale e prevedibile. Può inoltre essere impiegato per cercare persone scomparse e vittime specifiche di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.
La legge esclude quindi, almeno formalmente, l’idea di accendere una rete di telecamere per identificare indiscriminatamente chiunque attraversi una piazza. Il sistema deve servire a confermare l’identità oppure alla ricerca mirata e alla localizzazione di persone specificamente individuate o individuabili rispetto alla minaccia che si vuole prevenire.
Anche la banca dati utilizzata per il confronto deve essere costruita specificamente per ciascun impiego. Può utilizzare dati presenti negli archivi delle forze di polizia, dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni ai quali le forze dell’ordine abbiano legalmente accesso oppure immagini, filmati e altri elementi biometrici acquisiti legittimamente durante attività di polizia. I dati pertinenti devono essere cancellati alla scadenza dell’autorizzazione e il set di confronto non può essere incrementato progressivamente utilizzando i precedenti impieghi del sistema.
È inoltre espressamente vietato utilizzare banche dati biometriche costruite attraverso scraping non mirato, vale a dire attraverso la raccolta indiscriminata di immagini da internet o da altre fonti per costruire giganteschi archivi di volti. È una delle garanzie più importanti introdotte dal decreto e recepisce uno dei limiti fondamentali posti dall’AI Act europeo.
Ma il divieto di creare una banca dati universale non elimina il salto tecnologico e politico rappresentato dalla norma. La questione non è soltanto quante persone siano contenute nell’archivio di confronto. È la possibilità stessa che lo spazio pubblico venga sottoposto, in circostanze determinate, a una ricerca automatizzata dell’identità.
La polizia può attivarlo prima del giudice
Il passaggio ancora più delicato riguarda le indagini preliminari. L’articolo 13 del decreto introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 359-ter, dedicato all’«identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale».
Il sistema può essere autorizzato quando occorre identificare o localizzare una persona nei confronti della quale esistano sufficienti indizi per determinati delitti indicati dall’AI Act europeo e puniti con una pena massima di almeno quattro anni. Può inoltre essere impiegato per localizzare latitanti ricercati in relazione agli stessi reati e, in specifiche circostanze, per la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale.
La procedura ordinaria prevede che il pubblico ministero chieda l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice deve adottare un decreto motivato, delimitando l’area geografica nella quale il sistema può essere utilizzato, indicando le persone ricercate e stabilendo il periodo di attivazione, che non può superare quindici giorni, anche se può essere prorogato per successivi periodi di quindici giorni quando continuino a sussistere i presupposti.
Poi arriva l’urgenza. Quando esiste il fondato motivo di ritenere che attendere provocherebbe un pregiudizio grave e irreparabile, il pubblico ministero può disporre direttamente l’attivazione del riconoscimento biometrico in tempo reale, trasmettendo il decreto entro ventiquattro ore al GIP, che dispone successivamente della convalida.
Ma il decreto va oltre. Se l’urgenza è tale da non consentire neppure di attendere il provvedimento del pubblico ministero, sono gli ufficiali di polizia giudiziaria ad attivare direttamente il sistema. Entro dodici ore devono trasmettere la richiesta al PM; quest’ultimo, se ritiene sussistenti i presupposti, deve chiedere la convalida al giudice entro ventiquattro ore dall’avvio; il GIP decide poi nelle successive quarantotto ore.
È un rovesciamento temporale tutt’altro che secondario. Il controllo giudiziario rimane, ma può arrivare dopo che la tecnologia è già stata attivata.
Se la convalida viene negata o il sistema è stato utilizzato fuori dai casi consentiti, i risultati non possono essere utilizzati e dati, risultati e output devono essere cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato. La garanzia dunque esiste. Ma la cancellazione successiva non modifica un dato materiale: per un certo periodo il riconoscimento biometrico è già stato utilizzato nello spazio pubblico.
Una criticità sollevata anche in Parlamento
Il problema non è sfuggito durante l’esame parlamentare del decreto. Nei lavori delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato è stata esplicitamente sollevata una «grave criticità» proprio sul comma che consente alla polizia giudiziaria di procedere autonomamente nei casi urgenti.
L’obiezione formulata durante l’esame era particolarmente significativa: la disciplina delle intercettazioni non attribuisce alla polizia giudiziaria un analogo potere autonomo neppure nei casi di urgenza e, considerando il grado di intrusività dell’identificazione biometrica in tempo reale, veniva proposta l’eliminazione di quella possibilità. La disposizione è però rimasta nel testo definitivo.
Il confronto con le intercettazioni non significa che i due strumenti siano giuridicamente identici. Fa emergere però la questione fondamentale: quanto controllo preventivo dell’autorità giudiziaria deve esistere prima di attivare una tecnologia capace di cercare automaticamente una persona nello spazio pubblico attraverso il suo corpo?
Non soltanto il tempo reale
Il decreto introduce anche un secondo livello, forse destinato a diventare molto più diffuso: il riconoscimento facciale a posteriori.
L’articolo 10 stabilisce che i sistemi di videosorveglianza installati nei casi già consentiti dalla legge possano essere integrati con componenti di intelligenza artificiale. L’algoritmo non deve necessariamente identificare le persone mentre vengono riprese: le immagini possono essere conservate e il riconoscimento facciale attivato successivamente, dopo la commissione di un reato, per cercare una persona determinata.
Anche qui esistono procedure e garanzie. Per la ricerca mirata di una persona indiziata, il PM, su richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato il sistema, deve chiedere al GIP l’autorizzazione senza ritardo e comunque entro quarantotto ore; il giudice decide nelle quarantotto ore successive.
Ma esiste un’ulteriore eccezione. L’autorizzazione non è richiesta quando il riconoscimento facciale viene utilizzato, dopo la commissione di un reato, esclusivamente per la prima identificazione di una persona potenzialmente indiziata, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente collegati al fatto. In questo caso l’utilizzo avviene sotto la responsabilità dell’ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria previsto dalla norma.
È un dettaglio fondamentale perché mostra che il decreto non disciplina soltanto scenari eccezionali di terrorismo o ricerca di persone scomparse. Costruisce anche l’infrastruttura giuridica attraverso la quale il riconoscimento facciale può entrare nell’attività investigativa successiva a un reato.
Le telecamere cambiano funzione
La trasformazione più profonda potrebbe avvenire proprio qui. Una rete di videosorveglianza tradizionale produce immagini che possono essere guardate da un operatore. Una rete integrata con intelligenza artificiale rende quelle immagini interrogabili attraverso caratteristiche biometriche. Il passaggio è enorme: non bisogna più visionare ore di filmati alla ricerca di qualcuno; è il sistema a confrontare automaticamente i dati disponibili.
Il decreto prevede inoltre che, per determinati luoghi o eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le immagini dei volti delle persone che vi accedono possano essere trattate automaticamente e memorizzate localmente senza che, in quella fase, siano ancora trasformate in dati biometrici. Se successivamente viene commesso un reato, quelle immagini possono essere elaborate biometricamente per effettuare il confronto con il volto della persona ricercata.
E c’è un altro passaggio di grande importanza. Le componenti tecnologiche possono essere installate e mantenute anche dai gestori dei luoghi, dagli organizzatori degli eventi o dagli enti locali. Nei casi previsti dal decreto, i sistemi vengono poi concessi gratuitamente alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità. Ciò apre la strada all’integrazione tra infrastrutture di videosorveglianza già presenti nelle città e capacità di analisi biometrica dell’autorità di pubblica sicurezza.
Non significa che dal 30 settembre ogni telecamera comunale diventi automaticamente una telecamera di riconoscimento facciale. Sarebbe falso. Significa però che è stata creata la base normativa affinché determinate reti di videosorveglianza possano acquisire questa funzione, alle condizioni previste dal decreto e dai successivi atti attuativi.
Il problema degli errori non scompare
Lo stesso decreto riconosce implicitamente un’altra questione: questi sistemi possono sbagliare.
L’articolo 9 demanda a un successivo decreto dei ministri dell’Interno e della Giustizia la definizione dei requisiti tecnici minimi di affidabilità e accuratezza e delle modalità di monitoraggio delle prestazioni, con particolare attenzione all’individuazione e alla mitigazione di bias ed effetti discriminatori. Inoltre impone valutazioni preventive d’impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati e la registrazione automatica degli utilizzi in file di log non modificabili.
Non sono cautele ornamentali. Un falso positivo prodotto da un sistema biometrico utilizzato dalla polizia non equivale all’errore dell’algoritmo che suggerisce un film o una pubblicità sbagliata. Può contribuire a indirizzare un’indagine, un controllo o la localizzazione di una persona.
Per questo il decreto stabilisce anche che gli output dell’intelligenza artificiale debbano avere funzione strumentale e di supporto e prevede forme di revisione umana qualificata prima dell’utilizzo in atti o provvedimenti capaci di incidere sulla sfera giuridica delle persone. La formazione obbligatoria degli operatori deve comprendere proprio la conoscenza dei limiti, degli errori e dei bias dei sistemi biometrici.
Dalla videosorveglianza alla sorveglianza biometrica
La questione, dunque, non è sostenere che da oggi l’Italia sia sottoposta a un riconoscimento facciale generalizzato. Il decreto lo vieta espressamente. Né è corretto ignorare le garanzie introdotte: autorizzazioni giudiziarie, limitazione delle banche dati, divieto di scraping indiscriminato, valutazioni d’impatto, log degli utilizzi, cancellazione dei dati e controllo del Garante.
Il punto è un altro: ciò che fino a ieri rappresentava una frontiera controversa della sorveglianza tecnologica dispone ora di una disciplina che ne rende possibile l’utilizzo operativo.
E questa novità arriva dentro un quadro più ampio nel quale si stanno contemporaneamente ampliando gli strumenti di prevenzione di polizia, il trattenimento preventivo, le misure amministrative e le possibilità di intervento anticipato rispetto alla commissione di un reato. L’intelligenza artificiale non crea questa trasformazione politica, ma le offre una capacità tecnica che prima non esisteva nelle stesse forme: individuare, confrontare e localizzare automaticamente una persona dentro una massa di corpi.
Il problema riguarda quindi anche la libertà concreta di attraversare uno spazio pubblico senza essere trasformati automaticamente in oggetti di analisi. Una manifestazione, una stazione, uno stadio, una piazza o un grande evento non sono soltanto luoghi nei quali possono verificarsi reati. Sono spazi nei quali si esercitano libertà costituzionali, si costruiscono relazioni sociali, si manifesta, si partecipa alla vita pubblica.
Una tecnologia capace di identificare a distanza modifica inevitabilmente il rapporto tra anonimato, libertà e controllo. Non perché ogni suo utilizzo sia automaticamente illegittimo, ma perché rende tecnicamente possibile qualcosa che per gran parte della storia delle città non lo era: riconoscere una persona senza fermarla, senza chiederle chi sia e, nel caso del tempo reale, seguirne la presenza mentre attraversa lo spazio pubblico.
La garanzia decisiva, nei prossimi mesi, non sarà quindi soltanto ciò che la legge vieta sulla carta. Sarà verificare quanto spesso questi sistemi verranno utilizzati, per quali reati, in quali luoghi, con quali margini di errore, quante attivazioni d’urgenza verranno effettuate prima dell’intervento del giudice e quale controllo effettivo potranno esercitare magistratura, Garante e difesa.
Perché con il decreto 160/2026 non nasce ancora una città nella quale ogni volto viene riconosciuto. Ma nasce qualcosa di più concreto e, proprio per questo, da osservare attentamente: l’infrastruttura giuridica che permette alla polizia italiana di utilizzare l’intelligenza artificiale per cercare un individuo attraverso il suo corpo nello spazio pubblico.
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