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A cosa mira la modifica del 416 ter?

Il Senato ha approvato in via definitiva la modifica al 416 ter, il così detto “voto di scambio politico-mafioso”. La modifica ridefinisce, ovviamente innalzandoli, i limiti di pena per politici e criminali che fanno accordi elettorali, estendendo la “condotta penalmente rivelante” al possibile intermediatore generalizzandone ruolo e profilo.
I possibili benefici derivanti dall’accordo vengono ulteriormente generalizzati, non serve più che dall’accordo ne scaturiscano benefici di tipo economico o il condizionamento delle consultazioni elettorali finalizzato al controllo delle istituzioni, basterà che venga individuato un non meglio definito “beneficio utile all’organizzazione criminale” per finire nel calderone.
Nel documento di studio per l’attività consultiva, prodotto dalla I Commissione, si fa riferimento alla figura dell’intermediatore quale soggetto che promette e procura voti con “modalità mafiose” e deve essere “appartenente alle associazioni mafiose”, lasciando all’interprete, e alla sua discrezionalità, il compito di chiarire quando nell’interlocutore del politico possano ravvisarsi e definirsi queste condizioni. Nella giurisprudenza prevalente è ormai orientamento consolidato ritenere la formula “si avvalgono della forza di intimidazione” non già un effettivo ricorso all’uso della forza o delle minacce ma basta “l’alone avvertibile della forza intimidatoria”.
Posto che il 416 bis è di per sé una norma all’interno della quale può finirci il vicino di casa piuttosto che il parente del criminale X, d’ora in avanti gli organi inquirenti avranno a disposizione uno strumento in più per criminalizzare chiunque, anche e (a nostro avviso) soprattutto, quelle poche voci politiche e associative che oggi si levano contro la tortura del 41bis, dell’ergastolo e dell’ostatività.
Pensiamo questo perché recentemente, nel 2014, il 416 ter era già stato oggetto di un giro di vite che aveva inasprito le sanzioni per politici e mafiosi e riteniamo che la vera modifica apportata oggi, più che nell’innalzamento delle pene previste, sia individuabile in due punti: 1) aver introdotto la figura dell’intermediatore lasciando “all’interprete”, quindi agli organi inquirenti, la facoltà di delinearne il profilo; 2) mettere una spada di Damocle sulla testa di quelle
forze politiche e sociali che hanno nel proprio DNA il garantismo e lo stato di diritto.
Pensiamo ad associazioni e partiti che lottano da più o meno anni per l’abolizione dell’ergastolo e del 41 bis: qualche solerte e giustizialista inquirente potrebbe domani definire queste lotte come  “benefici” utili alle organizzazioni criminali? E le organizzazioni sociali e partitiche che le sostengono potrebbero essere definite “intermediatrici” tra gli interessi criminali e politici? Rimanendo nell’alveo del diritto potrebbe sembrare un ragionamento catastrofista ma, analizzando la modifica del 416 ter nell’attuale contesto politico, dove la criminalizzazione della solidarietà e della difesa dei diritti umani sono norme che si vorrebbero addirittura inasprire, dove l’uso politico del potere giudiziario è già abuso, converrebbe riflettere attentamente sulla portata reale di queste norme. Con la sempreverde scusa della lotta alla mafia, la dittatura è dietro l’angolo.
Associazione Yairaiha Onlus

 

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