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La mera partecipazione ad un corteo non autorizzato non è reato. Sentenza 3772 2015 Tribunale di Palermo

 Con sentenza n. 3772 del 23 giugno 2015, il Tribunale di Palermo – Sezione III Penale, ha assolto 21 manifestanti chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

I fatti da cui ha avuto origine il procedimento penale si riferiscono ad una riunione non autorizzata, poi trasformatasi in corteo, svoltasi a Palermo il 16 aprile 2011, e volta a commemorare la memoria di Vittorio Arrigoni, attivista e giornalista deceduto a Gaza il giorno precedente.

Dall’annotazione di servizio redatta dagli Ispettori della DIGOS presenti sul posto, si evinceva esclusivamente che, in piazza Verdi, quel giorno si era tenuto un sit in al quale avevano preso parte approssimativamente settanta persone (tra le quali i 21 imputati); da questo, si è poi staccato un corteo pacifico che è giunto sino alla sede del Comune, in Piazza Pretoria. Durante tale corteo, nel quale si conteranno alla fine circa 200 partecipanti, non sono stati segnalati né disordini né violenze di alcun tipo.

Il Giudicante, nella pronuncia in esame, dopo aver brevemente ripercorso gli avvenimenti per i quali i suddetti manifestanti erano stati condotti a giudizio, ha concentrato la propria attenzione sulla disposizione di legge loro contestata: ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S., è previsto che i promotori di una riunione in luogo pubblico debbano darne avviso al Questore almeno tre giorni prima. I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413.

Il percorso argomentativo del Giudice prosegue richiamando un ormai consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità sul punto: la Suprema Corte, infatti, in una delle pronunce sul tema, ha ribadito che il reato contravvenzionale de quo sia integrato non soltanto da colui che organizza, promuove o progetta una manifestazione in luogo pubblico (c.d. promotore), ma anche da chi collabora alla realizzazione pratica della stessa partecipando alla fase preparatoria, non dandone avviso al Questore (ex plurimis Cass. Pen., Sez. I, n. 42448/2009).

Alla luce delle suddette considerazioni, correttamente, pertanto, ha operato il Tribunale non ritenendo sussistenti gli elementi essenziali del reato contestato sotto il profilo soggettivo, e, conseguentemente, assolvendo gli imputati ex art. 530 con formula “per non aver commesso il fatto”.

Nel caso di specie, infatti, la condotta ad essi contestata non era affatto idonea ad integrare la fattispecie di reato ex art. 18 T.U.L.P.S.. Non è stata fornita, invero, alcuna prova circa la qualifica di “promotori” degli stessi, o che essi abbiano preso parte alle fasi preparatorie della manifestazione; così come non è stato in alcun modo dimostrato che questi fossero a conoscenza della mancata comunicazione al Questore.

Dr. Angelo Anania

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