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No alla riapertura dei manicomi: la Sanatoria Ciccioli

<< Occorre, in altre parole: un’attenzione particolare per le categorie di utenti caratterizzati da fragilità sociale in senso sanitario; lapresa d’atto della necessità per lo psichiatra di farsi carico di nuovio dismessi campi di attività che, comunque, continuano ad appesantire laquotidianità dell’assistenza ;il recepimento di prassi ormai consolidateda tempo in termini di esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio(TSO) >> testo proposta di legge 2065/2008- onorevole Carlo Ciccioli
LA SANATORIA CICCIOLI a cura del Collettivo Antipsichiatrico Antonino Artaud
<The alchemical marriage of Alistair Crompton”- Robert Sheckley- 1978
L’approvazione della XII Commissione affari sociali del Testo Unico diriforma dei trattamenti psichiatrici proposto dall’onorevole epsichiatra Carlo Ciccioli, passato alle cronache come la Legge cheriaprirà i manicomi, , ha lasciato dietro di sé aspre critiche ecompiute analisi ampiamente condivisibili. Ma che non colgono il segno.
La condizione quotidiana di molti individui divenuti utentipsichiatrici è già quella che si trova descritta in questa nuova leggetutta riferita all’uso estensivo dei trattamenti sanitari senza consensoe che non sarebbe legittima stando ad una corretta applicazione delletutele per i pazienti previste dalla Legge Basaglia.
E’ dunque facilmente comprensibile l’urgenza di un condonoall’edificazione abusiva della minaccia psichiatrica che rende la quasitotalità dei trattamenti sanitari psichiatrici volontari (TSV) di fattoobbligatori (TSO); all’architettura fatiscente delle terapiepsichiatriche che permette lobotomie farmacologiche, contenzionifisiche, terapie elettroconvulsive e relative sperimentazioni; ai murisanitari sempre più alti ed estesi.
I confini normativi attualmente in vigore si ritrovano nella cosiddettalegge Basaglia: la legge 13 maggio 1978 n.180 “Accertamenti eTrattamenti sanitari e volontari e obbligatori”.Lo stesso testo normativo che metteva fine all’internamento inmanicomio istituendo, col primo articolo, il carattere volontario degliaccertamenti e dei trattamenti sanitari, prevedendo, in caso di nonottemperanza, responsabilità penali per il personale medico.Lo stesso testo normativo che ha anche permesso per più di trent’anniun garantismo di facciata e che ha reciso la libertà personale e idiritti più elementari di migliaia di individui.
Di certo questo aspetto abusivo che si manifesta già durante iltrasferimento dai manicomi agli ospedali, se e dove questo passaggioavviene, non è sfuggito né al legislatore né agli staff medici.Già dal 1978 molte furono le richieste di intervento normativo, sia afavore della compiutezza della Legge Basaglia, che riguardo la suainapplicabilità.Infatti c’era già stato un tentativo di riforma nel 2002 con laproposta Burani Procaccini poi bloccata dalla conferenza Stato-regioni edalle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di governo.
Bisogna però attendere il secondo governo Berlusconi, frutto coagulatodi forze politiche estremamente conservatrici, quando la figura dellegislatore coincide perfettamente con quella di alcuni dirigenti eoperatori psichiatrici, per andare a modificare la legge 180/78.Già nel 2008 le proposte di modifica della legislazione in vigorepresentate sono 9: alla Camera le proposte Ciccioli (2065), Guzzanti(1423), Marinello (919); Barbieri (1984), Jannone (2831), Picchi eCarlucci (2927), Garagnani e altri (3038); al Senato le proposte Carrara(348) e Rizzi (1423).Tutti onorevoli proponenti del PdL, escluso il leghista Rizzi eaggiungiamo che tra i firmatari delle varie proposte si possono contareuna decina di medici.
Leggendole si trovavano gia questi dispositivi e concetti che si sonopoi solidificati nel Testo Unico redatto dal Dr. Carlo Ciccioli:
– si istituisce la prevenzione psichiatrica per l’intero ciclo divita, in termini, però, non di informazione ma di individuazione precocedi patologie;(Ciccioli (2065), Guzzanti (1423), Marinello (919) Jannone(2831),Picchi e Carlucci (2927)Garagnani e altri (3038)Carrara (348) eRizzi 1423))
– i trattamenti sanitari che andavano a limitare la libertàpersonale per un massimo di 8 giorni non si chiamano più obbligatori manecessari (o urgenti come in altre proposte) e hanno durata minima didue settimane; in base al principio di necessità non è più solo ilparere medico ha disporre tali trattamenti dunque si prevedere un ruoloattivo delle forze dell’ordine e di chiunque abbia interesse.Un restyling linguistico che va a presentare principi ispiratori altri– capofila quello di pericolosità – rispetto alla correttezza delle curemediche per esercitare un potere segregante di cui si raddoppia ladurata.(Ciccioli (2065) Guzzanti (1423), Picchi e Carlucci (2927) Carrara(348) e Rizzi (1423))
 – si istituisce il Trattamento Sanitario Prolungato di cui non siindica la massima durata ma quella minima di 6 mesi prorogabili di altri6, (la massima durata non viene indicata) senza il consenso delpaziente, in strutture di lungodegenza accreditate e/o in tutto unvastissimo arcipelago istituzionale che va a sostituire l’ospedalepubblicoCiccioli (2065) Picchi e Carlucci (2927) Garagnani e altri (3038)Carrara (348) e Rizzi (1423)) – il Trattamento Sanitario Obbligatorio a domicilio o in regimeextraospedaliero (Ciccioli (2065), Guzzanti (1423,) Carrara (348)
 – il contratto terapeutico vincolante o «contratto di Ulisse», percui una volta autorizzata piena discrezione allo staff psichiatrico dimettere in pratica il trattamento ritenuto opportuno, non si può piùtornare indietro sulla propria decisione(Ciccioli (2065))
 – il sistema previsto per le dimissioni è sempre revocabile esostituibile con un nuovo ricovero,perpetuando sia la necessità di un sistema obbligatorio di cura sial’impossibilità di poter definire con certezza la durata e soprattuttoil termine dei trattamenti medici coercitivi.Inoltre non si dà di conto del tipo di azioni volte a ottenereconsenso e collaborazione alprogramma terapeutico previste dal nuovo testo unico.(Ciccioli (2065), Guzzanti (1423))
Le proposte guardano tutte all’individuazione già dalla prima infanziadei soggetti che possono sviluppare patologie psichiatriche; questoporta con sé una possibilità d’ interventi precoce, profonda e nonpriva di errori che ricorda l’eco non troppo lontano dei criteri di“selezione scolastica” ispirati al mito eugenetico della purezza dellarazza fortemente volutie applicati nel ventennio dalla psichiatria istituzionale.
Sotto un profilo sanitario si assiste a un investimento di potererelativo alla figura del medico psichiatra, senza sempre far comprenderele rispettive responsabilità, congiunto a un’ evidente perdita dicentralità dei dipartimenti pubblici di salute mentale.
Sul quadro normativo si va a riedificare i dettami del testo unico del1904 che regolamentava l’accesso in manicomio pubblici istituendol’esclusione dai contesti familiari e sociali prolungata e discrezionale dettata principalmente dalla pericolosità del soggetto.
Ci si “libera” del garantismo che animava la riforma Basaglia e delsuo spirito deistituzionalizzante, senza prevedere come ci si può opporre al giudizio medico. Sul versante del linguaggio, opposto all’apertura che operava la legge180/1978 vietando anche l’uso della parola “alienati”, qui si cerca ditrasmettere l’idea di pericolosità del malato e quindi la necessità dialienarlo dal consorzio umano avvicinando, fino quasi allasovrapposizione, il paziente col reo folle che peraltro si sta perandare a scarcerare dagli ospedali psichiatrici giudiziari ritenutiindegni proprio per legge dello Stato.
Ma quel che più preme evidenziare è che nella realtà quotidiana dimolti individui divenuti utenti psichiatrici il panorama è già questo.
Dal momento che tutto questo e’ confluito nel testo unico approvato incommissione affari sociali ed è in attesa di passaggio alle Camere, èdoveroso aprire un immaginario e un dialogo sulle conseguenzedell’entrata in vigore di questa sanatoria che moltiplica nel tempo enello spazio i campi di intervento psichiatrici istituzionali senzaconsenso. E’ disperatamente noto che quanto si sta cercando di condonare conquesto testo unico già avviene, è sempre avvenuto e avverrà vistal’ostinazione nel concepire la figura e il ruolo del malato di mentee dunque il suo allontanamento dal consorzio umano, dotandoci perquesto di strumenti coercitivi e dimenticando che l’omologazione nonporta con sé nessuna evoluzione.
Avverrà se non si saprà accogliere l’alterità liberandoci dallanecessità dell’esclusione.
Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud
alcuni link utili: –
link alla legge 180/78 http://www.tutori.it/L180_78.html
linal testo unico di riforma della legge 180 di Carlo Ciccioli http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5233721.pdf

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