Verona, la tortura dentro la Questura: due poliziotti condannati, altri dodici a processo


Sei anni e sei mesi ad Alessandro Migliore, quattro anni e tre mesi a Loris Colpini. Nell’“acquario” della Questura venivano picchiati e umiliati migranti e persone senza dimora. La sentenza di primo grado apre interrogativi sulle responsabilità, sui controlli e sulla protezione degli abusi in divisa.

Il luogo nel quale una persona viene accompagnata per essere identificata, fermata o arrestata dovrebbe essere quello in cui lo Stato garantisce la sua incolumità e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. A Verona, invece, una stanza della Questura, conosciuta come l’“acquario”, è diventata il teatro di violenze che il Tribunale ha riconosciuto come tortura. Non un’aggressione avvenuta durante uno scontro di piazza, non un intervento degenerato nel tentativo di fermare una persona pericolosa, ma violenze esercitate contro individui già sottoposti al controllo della polizia, all’interno di un edificio dello Stato, dove avrebbero dovuto essere protetti da qualsiasi abuso.

La sentenza pronunciata il 13 ottobre 2026 dal Tribunale di Verona ha condannato in primo grado due appartenenti alle Volanti della Polizia di Stato: Alessandro Migliore a sei anni e sei mesi di reclusione e Loris Colpini a quattro anni e tre mesi. Entrambi sono stati riconosciuti responsabili del reato di tortura per le violenze commesse ai danni di due persone condotte negli uffici della Questura. Per entrambi è stata inoltre disposta l’interdizione dai pubblici uffici. Migliore si era già dimesso dalla Polizia di Stato, mentre Colpini risulta ancora in servizio. Le difese hanno annunciato ricorso contro la decisione, che non è quindi definitiva.

Il verdetto rappresenta uno dei passaggi più significativi della vasta inchiesta sulle violenze commesse da appartenenti alla Polizia di Stato a Verona. Una vicenda emersa nel giugno 2023, quando furono proprio gli investigatori della Squadra mobile a indagare sui colleghi delle Volanti. Gli episodi ricostruiti riguardano principalmente il 2022 e hanno come protagoniste persone collocate ai margini della società: migranti, senzatetto, persone con problemi di dipendenza, individui che difficilmente dispongono delle risorse economiche, sociali e legali necessarie per contestare l’operato di un agente.

La scelta delle vittime non può essere considerata un dettaglio secondario. La vulnerabilità sociale rappresenta una condizione che può rendere più difficile denunciare una violenza, ottenere ascolto, raccogliere prove e affrontare un procedimento giudiziario. Chi non dispone di una casa, chi vive in condizioni di irregolarità o precarietà, chi è considerato poco credibile a causa della propria condizione sociale, si trova spesso in una posizione di estrema debolezza nel rapporto con le istituzioni. Ed è proprio questa asimmetria di potere a rendere particolarmente grave la violenza esercitata da chi possiede l’autorità di fermare, trattenere e utilizzare la forza.

L’“acquario”: il luogo della violenza

L’“acquario” era la stanza della Questura destinata alla permanenza temporanea delle persone fermate. Un ambiente sottoposto a videosorveglianza, nel quale gli agenti potevano controllare chi veniva accompagnato negli uffici. Le immagini registrate dalle telecamere sono diventate una parte decisiva dell’impianto accusatorio, permettendo agli investigatori e ai magistrati di ricostruire comportamenti che difficilmente sarebbero emersi attraverso i soli verbali di servizio.

Uno degli episodi più gravi riguarda Nicolae Daju, un uomo romeno senza dimora, condotto in Questura il 14 ottobre 2022. Secondo la ricostruzione emersa durante il processo, l’uomo fu colpito con pugni, aggredito con spray urticante mentre si trovava a terra e sottoposto a ulteriori umiliazioni. In aula sono state descritte anche condotte degradanti, tra cui l’utilizzo del corpo del fermato per pulire tracce di urina dal pavimento. Non si tratta soltanto della quantità di violenza fisica esercitata, ma del rapporto di dominio che emerge da comportamenti nei quali una persona privata della libertà viene trattata come un oggetto.

L’altro episodio riconosciuto nella sentenza riguarda Mattia Tacchi, colpito durante la permanenza negli uffici della Questura. Anche in questo caso le registrazioni delle telecamere hanno contribuito a documentare le condotte contestate. Il Tribunale ha riconosciuto il reato di tortura nei confronti di entrambi gli uomini, disponendo un risarcimento di 15 mila euro per ciascuno. Per un ulteriore episodio relativo ad Adil Tantaoui, invece, Colpini è stato assolto dall’accusa di lesioni aggravate dalla discriminazione razziale.

È importante soffermarsi su un elemento: le violenze non sono emerse perché le persone fermate disponevano di una forza contrattuale sufficiente a imporre la propria versione. Sono state documentate anche grazie a strumenti di registrazione presenti all’interno della stessa struttura di polizia. Quelle immagini hanno consentito di confrontare le ricostruzioni ufficiali con ciò che realmente avveniva nella stanza.

La circostanza mostra quanto sia decisiva la possibilità di verificare l’esercizio della forza attraverso prove indipendenti dalla parola degli operatori coinvolti. Senza immagini, testimonianze e indagini effettive, il rischio è che la versione dell’agente diventi il racconto dominante, mentre quella della persona fermata venga considerata meno attendibile proprio a causa della sua condizione sociale.

Non due casi isolati: un’inchiesta che coinvolge altri dodici poliziotti

La sentenza del 13 ottobre non conclude la vicenda. Al contrario, costituisce soltanto una parte di un procedimento giudiziario molto più ampio, che coinvolge numerosi appartenenti alla Questura di Verona e una pluralità di episodi. Il prossimo 11 febbraio 2027 si aprirà un secondo processo nei confronti di altri dodici poliziotti, quattro dei quali accusati di tortura. Gli altri dovranno rispondere, a vario titolo, di reati che comprendono lesioni, peculato, falso, omissione di atti d’ufficio e omessa denuncia. Nel febbraio 2026 tre ulteriori agenti erano già stati condannati con rito abbreviato a pene comprese tra quattro e cinque mesi, mentre una poliziotta era stata assolta.

È una dimensione che impedisce di considerare la vicenda esclusivamente attraverso le responsabilità dei due poliziotti appena condannati. Naturalmente ogni imputato risponde delle proprie condotte e la presunzione di innocenza rimane pienamente valida per chi è ancora sotto processo. Ma il numero delle persone coinvolte, la ripetizione degli episodi e la presenza di contestazioni relative a omissioni e falsificazioni impongono una riflessione che supera la dimensione individuale.

La domanda è come sia stato possibile che comportamenti di questa gravità si verificassero all’interno di una struttura di polizia, in ambienti frequentati da più operatori e sottoposti a videosorveglianza. Chi era presente? Chi poteva sapere? Quali controlli erano previsti? Perché gli eventuali segnali di abuso non hanno prodotto immediatamente interventi capaci di interrompere le violenze? Sono interrogativi che riguardano l’organizzazione, la catena di comando e i meccanismi di responsabilità, non soltanto gli agenti materialmente coinvolti nei pestaggi.

Le contestazioni di omessa denuncia assumono, in questo contesto, un significato particolare. Il problema degli abusi di polizia non si esaurisce infatti nell’operatore che esercita violenza illegittima. Riguarda anche l’eventuale comportamento di chi assiste, conosce o viene informato di quelle condotte e non interviene secondo gli obblighi previsti dalla legge. È attraverso il silenzio, la minimizzazione e la mancata segnalazione che un episodio può non essere riconosciuto come abuso e che comportamenti illegittimi rischiano di ripetersi.

Non si può sostenere, prima della conclusione dei processi, che all’interno della Questura esistesse un’organizzazione collettivamente finalizzata alla tortura. Si può però affermare che l’inchiesta descrive un insieme di condotte sufficientemente ampio da rendere indispensabile una verifica delle responsabilità istituzionali e dei controlli interni.

La tortura non è un eccesso nell’uso della forza

La qualificazione giuridica delle violenze è decisiva. Il Tribunale di Verona non ha riconosciuto soltanto percosse o lesioni, ma il reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano nel 2017 attraverso l’articolo 613-bis del codice penale.

La tortura rappresenta una violazione particolarmente grave perché investe direttamente il rapporto tra chi esercita un potere coercitivo e chi si trova in una condizione di soggezione. Quando viene commessa da un pubblico ufficiale, la violenza non costituisce soltanto un’offesa alla persona. È anche il tradimento della funzione istituzionale che attribuisce all’agente il potere di limitare la libertà altrui entro confini rigorosamente stabiliti dalla legge.

Le persone condotte nell’“acquario” non erano avversari da sconfiggere né soggetti sui quali esercitare una punizione informale. Erano individui affidati, anche temporaneamente, alla responsabilità dello Stato. Il fatto che potessero avere precedenti penali, problemi di dipendenza o condizioni di marginalità non diminuiva in alcun modo il loro diritto all’integrità fisica e alla dignità.

Anzi, la condizione di fermo rendeva ancora più stringente l’obbligo di protezione. Una persona privata della libertà non può sottrarsi autonomamente alla situazione nella quale si trova. Non può decidere di uscire da una stanza, allontanarsi dagli agenti o interrompere il contatto con chi esercita il controllo. La possibilità di subire violenza senza poterla evitare costituisce uno degli elementi che rendono gli abusi nei luoghi di custodia particolarmente gravi.

Per questo la tortura non può essere raccontata come un semplice eccesso di zelo, un errore professionale o una reazione sproporzionata a un comportamento provocatorio. Si tratta di una violazione dei limiti fondamentali dell’esercizio del potere pubblico. Il riconoscimento giudiziario di questa responsabilità, sia pure in una sentenza non definitiva, impone di chiamare le condotte con il loro nome.

La vicenda veronese assume inoltre un significato particolare nel dibattito sulla legislazione penale. Il reato di tortura è stato introdotto in Italia dopo un lungo percorso segnato anche dalle condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alle violenze del G8 di Genova. La sua formulazione è stata oggetto di critiche, ma la norma costituisce uno strumento essenziale per perseguire condotte che non possono essere adeguatamente comprese attraverso le sole fattispecie di lesioni o abuso di autorità.

Ogni tentativo di indebolire le garanzie contro la tortura deve dunque confrontarsi con vicende concrete come quella di Verona. Non con ipotesi astratte, ma con persone colpite e umiliate all’interno di una Questura, mentre si trovavano sotto il controllo di pubblici ufficiali.

Dalla Diaz a Verona, la questione irrisolta del controllo sulle polizie

Il caso di Verona si inserisce in una storia italiana nella quale le violenze commesse da appartenenti alle forze dell’ordine hanno più volte sollevato interrogativi sulla capacità delle istituzioni di prevenirle e accertarle. Dalla scuola Diaz alla caserma di Bolzaneto, dalle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere alle numerose vicende di abusi durante fermi e arresti, emerge una questione che non può essere affrontata soltanto attraverso la punizione dei singoli responsabili.

Naturalmente questi episodi presentano contesti, dinamiche e responsabilità differenti. Non esiste un automatismo che permetta di equipararli. Esiste però un problema comune: la difficoltà di garantire un controllo effettivamente indipendente sull’esercizio della forza da parte di apparati che dispongono di un potere particolarmente incisivo sulla libertà e sull’integrità delle persone.

La questione diventa ancora più urgente quando le vittime appartengono a gruppi sociali marginalizzati. Migranti, persone senza dimora, tossicodipendenti e individui in condizioni di disagio possono essere esposti a controlli più frequenti e disporre di minori possibilità di difesa. La loro vulnerabilità non dipende soltanto dalle condizioni personali, ma anche dalla posizione che occupano nei rapporti sociali e istituzionali.

La violenza poliziesca, quando colpisce questi soggetti, rischia di trovare un ambiente particolarmente favorevole alla propria invisibilità. Una denuncia presentata da una persona senza dimora può essere accolta con maggiore diffidenza. Un migrante può temere conseguenze sulla propria condizione amministrativa. Una persona con problemi di dipendenza può essere considerata inattendibile prima ancora che la sua versione venga verificata.

È in questa asimmetria che il potere coercitivo può trasformarsi in arbitrio. Non perché tutti gli operatori siano violenti o perché ogni intervento sia illegittimo, ma perché l’assenza di controlli adeguati aumenta il rischio che chi esercita il potere possa abusarne nei confronti di persone che hanno poche possibilità di opporsi.

La risposta non può limitarsi alla richiesta di maggiore formazione o alla fiducia nei meccanismi disciplinari interni. Servono strumenti di identificazione degli operatori, registrazione e conservazione delle immagini, procedure trasparenti, tutela effettiva di chi denuncia e un’autorità indipendente capace di indagare sulle violenze commesse dalle forze dell’ordine senza dipendere dalle stesse strutture coinvolte.

Non si tratta di delegittimare le istituzioni. Al contrario, un’istituzione democratica dovrebbe considerare il controllo esterno una garanzia della propria legittimità, non una minaccia alla propria autorità.

Il problema politico: chi protegge le persone dalla violenza di chi dovrebbe proteggerle?

La vicenda di Verona arriva in una fase nella quale il dibattito pubblico italiano è dominato dalla richiesta di rafforzare i poteri delle forze dell’ordine. Nuovi strumenti di prevenzione, ampliamento delle possibilità di intervento, restrizioni alle manifestazioni e ulteriori misure sicuritarie vengono frequentemente presentati come risposte necessarie all’insicurezza.

Molto meno spazio viene dedicato alla questione opposta: quali garanzie esistano per proteggere le persone dagli abusi di chi dispone del monopolio legittimo della forza. La sicurezza viene discussa soprattutto dal punto di vista dell’autorità che deve esercitarla, raramente da quello dell’individuo che può subirne un esercizio illegittimo.

Eppure la protezione dalle violenze istituzionali costituisce una componente essenziale della sicurezza democratica. Una persona deve poter entrare in una Questura senza temere di essere picchiata, umiliata o torturata. Deve poter denunciare un abuso senza essere considerata automaticamente inattendibile. Deve poter confidare nell’esistenza di controlli indipendenti e nella possibilità di accertare le responsabilità anche quando gli autori appartengono a un apparato dello Stato.

La vicenda dell’“acquario” mostra quanto sia pericolosa una concezione della sicurezza fondata prevalentemente sull’estensione dei poteri coercitivi. Se l’autorità pubblica viene rappresentata come un soggetto al quale accordare fiducia incondizionata, la verifica del suo operato rischia di essere percepita come un ostacolo anziché come una garanzia.

La presunzione di legittimità dell’azione amministrativa non può trasformarsi in una presunzione di innocenza assoluta delle condotte individuali, sottratte a qualsiasi controllo. La divisa attribuisce poteri e responsabilità, non una credibilità superiore a quella delle altre persone indipendentemente dalle prove.

È significativo che a Verona siano state le telecamere presenti nella Questura a documentare le violenze. Le immagini hanno contribuito a superare quella disparità tra la parola dell’agente e quella della persona fermata che caratterizza numerose vicende di abusi. Ma non si può affidare la tutela dei diritti soltanto alla possibilità che una registrazione esista, venga conservata e sia acquisita dagli investigatori.

Occorre un sistema nel quale gli interventi coercitivi siano verificabili ordinariamente, le responsabilità siano ricostruibili e le denunce siano esaminate senza condizionamenti corporativi.

Le condanne pronunciate il 13 ottobre rappresentano un importante riconoscimento giudiziario della gravità delle violenze subite da Nicolae Daju e Mattia Tacchi. Ma non cancellano ciò che è accaduto, né risolvono gli interrogativi sulle condizioni che hanno permesso quegli episodi. Altri dodici poliziotti dovranno affrontare un processo e soltanto le successive decisioni giudiziarie potranno accertare le loro eventuali responsabilità.

Rimane intanto una questione che riguarda l’intero sistema di sicurezza. Quando persone fermate per essere identificate vengono sottoposte a violenze all’interno di una Questura, il problema non può essere ridotto alla condotta di alcuni agenti. Diventa necessario verificare se l’organizzazione, i controlli e la cultura istituzionale abbiano saputo prevenire gli abusi oppure abbiano lasciato spazi nei quali quelle violenze hanno potuto verificarsi.

La sicurezza non consiste soltanto nella capacità dello Stato di esercitare la forza. Consiste anche nella capacità di impedire che quella forza venga utilizzata illegalmente contro le persone.

A Verona due poliziotti sono stati condannati in primo grado per tortura. Ma la domanda che la sentenza consegna alle istituzioni rimane aperta: come è stato possibile che, dentro una Questura, persone affidate alla custodia dello Stato venissero picchiate e umiliate senza che quelle violenze fossero immediatamente fermate?


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