A venticinque anni dal G8 di Genova, la Suprema Corte dovrà stabilire se le torture commesse da pubblici ufficiali costituiscano un reato autonomo. Una decisione destinata a segnare il confine tra Stato di diritto e impunità nelle carceri italiane.
Ci sono fili rossi che attraversano la storia repubblicana e che, nonostante il passare del tempo, continuano a riaffiorare nei luoghi più nascosti della democrazia italiana. Uno di questi lega le torture della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 ai pestaggi avvenuti nel carcere di San Gimignano nel 2018.
Lo ricorda con forza l‘Associazione Yairaiha ETS, costituitasi parte civile nel processo sui fatti del penitenziario toscano e oggi intervenuta sulla decisione della Corte di Cassazione di rimettere alle Sezioni Unite una questione giuridica di straordinaria importanza.
Il 5 giugno scorso la Quinta Sezione penale della Suprema Corte ha infatti deciso di chiedere alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla natura del secondo comma dell’articolo 613 bis del Codice penale, la norma che disciplina il reato di tortura.
La questione è apparentemente tecnica ma in realtà profondamente politica e costituzionale: quando la tortura viene commessa da un pubblico ufficiale, ci troviamo di fronte a un reato autonomo o soltanto a una circostanza aggravante?
La differenza non è di poco conto. Dalla risposta dipendono il trattamento sanzionatorio, la qualificazione giuridica delle condotte e, soprattutto, il disvalore che l’ordinamento attribuisce alle violenze perpetrate da chi dovrebbe rappresentare lo Stato di diritto.
In altre parole: torturare indossando una divisa è un crimine qualitativamente diverso e più grave o è semplicemente una forma aggravata di un reato comune?
La vicenda nasce dai fatti avvenuti nel carcere di San Gimignano nel 2018. Secondo quanto ricostruito dal Tribunale di Siena nella sentenza n. 211 del 2023, un giovane detenuto nordafricano venne prelevato con la forza dalla propria cella da un gruppo di quindici agenti di polizia penitenziaria.
L’uomo venne trascinato lungo il corridoio, colpito alla testa con pugni, afferrato per la gola, sottoposto a una violenta torsione del braccio, scaraventato in un’altra cella e nuovamente percosso. Durante il pestaggio venne immobilizzato a terra mentre un ispettore di circa 120 chilogrammi gli premeva le ginocchia sul corpo e un altro lo stringeva al collo.
Alla fine dell’aggressione fu lasciato in mutande per tutta la notte. Una vicenda che richiama inevitabilmente altre pagine oscure della storia italiana: le violenze del G8 di Genova, le torture di Bolzaneto, i pestaggi di Santa Maria Capua Vetere.
Proprio le condanne inflitte all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i fatti del G8 hanno avuto un ruolo decisivo nell’introduzione, nel luglio del 2017, del reato di tortura nel nostro ordinamento.
Per decenni l’Italia è stata uno dei pochi Paesi europei a non prevedere uno specifico reato di tortura, nonostante gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU del 1984 e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte di Strasburgo, nelle sentenze Cestaro c. Italia del 2015 e Bartesaghi Gallo e altri c. Italia del 2017, aveva denunciato non solo le torture commesse dalle forze di polizia durante il G8 di Genova, ma anche l’inadeguatezza dell’ordinamento italiano nel prevenirle e punirle.
Da quelle pronunce nacque finalmente la legge n. 110 del 2017 che introdusse nel Codice penale gli articoli 613 bis e 613 ter, relativi al reato di tortura e all’istigazione alla tortura.
Oggi, a distanza di otto anni, la Cassazione è chiamata a chiarire uno dei punti più controversi della norma.
Per l’Associazione Yairaiha ETS, la questione riguarda il cuore stesso dello Stato di diritto. «La decisione delle Sezioni Unite definirà i confini della responsabilità penale dei funzionari pubblici», scrive l’associazione, ricordando che il divieto di tortura costituisce uno dei principi fondamentali delle democrazie costituzionali e rappresenta un presidio essenziale a tutela delle persone più vulnerabili, soprattutto nei luoghi di privazione della libertà.
Ed è proprio il carcere uno dei luoghi in cui il rischio di abusi si manifesta con maggiore intensità. Le persone detenute vivono in una condizione di particolare vulnerabilità, dipendono completamente dall’amministrazione penitenziaria e spesso faticano a denunciare violenze, soprusi e trattamenti degradanti.
Per questo la qualificazione giuridica della tortura di Stato non è una questione accademica. Riguarda il rapporto tra potere e diritti, tra forza e legalità, tra istituzioni e persone private della libertà.
A venticinque anni dalla “macelleria messicana” del G8 di Genova, il rischio è che le lezioni del passato vengano dimenticate. L’Italia ha già conosciuto cosa accade quando lo Stato esercita la violenza senza controllo e senza responsabilità.
Per questo il pronunciamento delle Sezioni Unite sarà molto più di una decisione giuridica.
Sarà una scelta di civiltà, stabilire se la tortura commessa da un pubblico ufficiale costituisca un reato autonomo significa infatti affermare un principio semplice ma fondamentale: quando è lo Stato a torturare, la ferita inferta alla democrazia è più profonda e richiede una risposta più severa.
Perché nei luoghi di detenzione non possono esistere zone d’ombra. E perché uno Stato di diritto si misura soprattutto da come tratta le persone che ha il potere di custodire.
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