Repressione è civiltà?

di Gianluca Vitale*

“La repressione è il nostro vaccino! Repressione è civiltà!”. Così diceva Gian Maria Volontè nei panni del commissario di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Era il 1970 ma sembra oggi. A un anno dal decreto legge n. 348/2025, monumento alla repressione del disagio e del dissenso, il decreto n. 23/2026 (convertito in legge il 24 aprile) completa l’opera attaccando, soprattutto, le manifestazioni.

“La repressione è il nostro vaccino! Repressione è civiltà!”. Così faceva dire l’indimenticabile Gian Maria Volontè al dottore di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Era 1970 ma sembra oggi. È passato circa un anno da quando il Governo aveva emanato, con il decreto legge 11 aprile 2025 n. 348 (poi convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), le norme del “pacchetto sicurezza”, che aveva confermato la volontà di questo esecutivo di rispondere al disagio reprimendo ed emarginando i disagiati (disinteressandosi dell’aspirazione alla giustizia sostanziale sancita dall’art. 3 della Costituzione, con il suo progetto di rimuovere le ragioni delle diseguaglianze e gli ostacoli al pieno sviluppo della persona) e di combattere il dissenso (altra meno bellica espressione verbale sembra inadatta a descrivere il vero odio nei confronti del dissenso e del conflitto che permea le recenti normative), che siamo di nuovo a confrontarci con un nuovo “decreto sicurezza” (il decreto n. 23/2026 convertito in legge il successivo 24 aprile).

La prima notazione, oggi come allora, non può che essere relativa al disinteresse che viene ancora un volta mostrato nei confronti delle più elementari regole costituzionali sulla formazione delle leggi. Un anno fa, a fronte di una discussione parlamentare che si protraeva in Senato , il Governo decise di non aver più voglia di attendere le lungaggini della democrazia ed emanò un decreto legge, di fatto esautorando il Parlamento. Oggi, a fronte di un emendamento voluto dalla stessa maggioranza in Senato, che voleva ridurre il diritto di difesa e i difensori a esecutori dei desiderata del Governo nel rimpatrio dei migranti , e al rischio che questa ennesima frattura nella legalità costituzionale potesse indurre per una volta il Presidente della Repubblica a non promulgare la legge rinviandola al Parlamento (con la conseguenza che non si sarebbe potuto convertire in tempo in legge il decreto), ha imposto alla Camera la conversione in legge con quell’emendamento e contemporaneamente ha emanato un altro decreto legge che modifica (il giorno stesso della sua entrata in vigore) quello stesso emendamento. Una torsione delle regole che dimostra ancora una volta da un lato la cialtroneria con la quale si ritiene di poter esercitare le funzioni normative, dall’altro che si vuole sempre più ridurre il Parlamento a un servo (forse anche sciocco) del Governo. Una strisciante modifica della forma di Governo che lascia sconcertati.

Venendo alle norme introdotte nel nostro ordinamento viene subito in evidenza come (ciò che anche a livello simbolico sembra significativo) vengano modificate e rese più “utili” nella repressione del dissenso (soprattutto quando questo trovi espressione in manifestazioni collettive di piazza) alcune norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, della legge Reale del 1975, del decreto legge 59 del 1978 (adottato, quest’ultimo, ai tempi del sequestro Moro per rendere più penetranti i poteri di controllo delle forze dell’ordine). Insomma alcune delle norme più significative dell’apparato repressivo dello Stato vengono rese ancor più funzionali a nuove (e più penetranti) forme di controllo.

Il decreto legge n. 23/2026 esordisce con alcune disposizioni di chiaro significato populista e mediatico, ad esempio con l’introduzione di nuove fattispecie di reato (in questo caso la “rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”) per “rispondere” a episodi di cronaca (come una rapina a un furgone portavalori). Poco importa che quei fatti siano già puniti da precedenti disposizioni: l’esigenza è di mostrare che si vuole punire proprio quella condotta, quel fatto, che ha avuto un’eco nei media (come era avvenuto in passato ad esempio con il decreto c.d. Caivano).

Una delle disposizioni più significative della volontà di accentrare le funzioni di controllo e repressione nelle mani dell’esecutivo è quella dell’art. 4, che istituisce la possibilità per il prefetto di individuare delle “zone a vigilanza rafforzata”, nelle quali possono essere adottati ordini di allontanamento per soggetti con precedenti denunce o condanne e che tengano comportamenti violenti, minacciosi o anche solo insistentemente molesti. Soprattutto negli ultimi due anni i Prefetti, su spinta del Ministro dell’Interno, avevano emanato ordinanze contingibili e urgenti (ai sensi delle disposizioni del TULPS), di dubbia legittimità, con le quali venivano istituite zone rosse; la nuova previsione, pertanto, formalizza questa possibilità. Certo, questa è una misura molto simile al daspo urbano (inventato, vale la pena ricordarlo, dall’allora ministro dell’interno Minniti nel 2017); la vera differenza è, però, che le zone rosse non vengono individuate dall’ente locale (come previsto per il c.d. daspo urbano), ma dall’organo periferico dell’esecutivo, il Prefetto. Viene di fatto esteso il potere dell’esecutivo, che anche nel caso in cui l’ente locale non voglia individuare aree nelle quali possano essere adottati dei daspo urbani, può individuare delle aree nelle quali applicare più rigidi controlli e ordini di allontanamento. Si tratta di provvedimenti che hanno come obiettivo privilegiato persone marginalizzate, senza fissa dimora, soggetti con piccoli precedenti, ma che possono facilmente colpire anche il dissenso.

Direttamente volte alla limitazione, per asserite esigenze di prevenzione, del diritto di manifestazione sono altre disposizioni, come la previsione che il questore possa imporre un divieto di accesso e/o di stazionamento a persone anche solo denunciate per determinarti (e non gravi) reati commessi in occasione di manifestazioni, o la possibilità che con la condanna per determinati reati commessi in occasione di manifestazioni il giudice possa disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni “della medesima natura e tipologia”, e che il questore possa conseguentemente prescrivere al condannato di recarsi al comando di polizia nei giorni e ore di tali manifestazioni. Queste previsioni rendono evidenti due dei caratteri fondamentali dell’attività di contrasto al libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero che connotano questo (forse in maniera più evidente di altri) provvedimento normativo: la sanzione, non esclusivamente penale, e l’uso della prevenzione (una semplice denuncia per un travisamento o per l’uso di un fumogeno durante una manifestazione può giustificare il divieto di accedere alle zone nelle quali si è tenuta la manifestazione, ovvero di prevenzione). D’altra parte da tempo vengono, con i vari pacchetti o i decreti sicurezza, introdotte circostanze aggravanti se i reati sono commessi nel corso di manifestazioni.

Il decreto include, all’art. 9, una previsione a prima vista dissonante rispetto alla tendenza panpenalistica che connota ormai da anni l’attività normativa: l’art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931 (che punisce i promotori di una manifestazione in luogo pubblico che non ne diano preavviso al Questore) viene depenalizzato. Ciò che sino a ieri era reato oggi è, invece, punito a titolo di sanzione amministrativa. In realtà si assiste a una sorta di truffa delle etichette: la giurisprudenza (soprattutto quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) ha da tempo chiarito che il carattere penale della sanzione non deriva solo dal suo “nome” potendosi avere delle sanzioni amministrative che hanno “sostanzialmente” un carattere punitivo, che le assimila a quelle penali. È proprio il caso di questa depenalizzazione: la sanzione amministrativa è elevata (da 1.000 sino a 12.000 euro a seconda delle fattispecie); si estende la qualifica di promotore (sanzionato in caso di mancato preavviso) a chi abbia agito tramite reti, piattaforme, chat anche private o chiuse; vengono introdotte nuove fattispecie di condotte sanzionate (come quella di chi devia dall’itinerario comunicato, o di chi “turba il pacifico svolgimento” della manifestazione o “il regolare svolgimento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica”). Si tratta, dunque, di sanzioni dal marcato sapore punitivo. Inoltre questa modifica sembra essere dettata (quanto meno in parte) dalla volontà di “rispondere” alla giurisprudenza che, sempre più spesso, ha ritenuto che l’impossibilità di individuare il promotore, che aveva omesso il preavviso, imponesse l’assoluzione delle persone accusate; non è, d’altra parte, la prima volta che, a fronte di decisioni giudiziarie poco gradite, si decide di cambiare la norma per “neutralizzare” la funzione giudiziaria. La sanzione amministrativa, inoltre, frantuma quella che nel processo penale è una tendenziale unità del gruppo degli indagati e rende l’intervento giurisdizionale solo eventuale e frammentato: se un fatto viene contestato a 10 persone come reato ci sarà un unico procedimento penale con 10 indagati, e dovrà esserci un vaglio necessario del PM e poi di un giudice; se lo stesso fatto è contestato in via amministrativa ci saranno 10 diverse ordinanze ingiunzione, magari notificate in momenti diversi, e ognuno dei 10 sanzionati dovrà decidere se, singolarmente e non collettivamente, fare opposizione al giudice di pace. Pertanto, a decidere se e come irrogare le sanzioni non sarà l’autorità giudiziaria, ma la locale emanazione dell’esecutivo, il Prefetto (mentre il giudice – di pace e non togato – interverrà solo se, e solo per chi, farà ricorso). La varietà delle condotte sanzionate cui si accennava rende, poi, evidente che l’obiettivo è di limitare/combattere il diritto di manifestare pubblicamente (si pensi alla non meglio precisata turbativa del pacifico svolgimento o al mancato rispetto dell’itinerario, oggetto di sanzione), dando peraltro il potere discrezionale delle modalità di tale attività di contrasto agli organi dell’esecutivo.

Ma altre norme destano ancor più allarme circa le intenzioni di repressione e controllo che connotano la produzione normativa e circa il potere che si intende delegare alle forze dell’ordine. Modificando la legge Reale del 1975, si dilatano le ipotesi di perquisizione da parte delle forze dell’ordine durante “servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”, rendendo più penetranti e invasivi i poteri di polizia prima e durante le manifestazioni. Così, ancora e soprattutto, si introduce (questa volta modificando il decreto emergenziale del 1978) un inedito fermo preventivo di polizia , anche questo applicabile in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: la polizia, quando ritiene che una persona possa tenere condotte che turbino il pacifico svolgimento di una manifestazione (sulla base di sospetti derivanti ad esempio dai precedenti penali o da semplici segnalazioni, dal possesso di oggetti atti ad offendere o di oggetti idonei al travisamento – si pensi che in occasione della recente manifestazione torinese del 31 gennaio 2026 a seguito dello sgombero del centro sociale Askatasuna sono stati ritenuti idonei al travisamento degli occhialini da piscina, dei caschi da bici, delle mascherine sanitarie – o anche sulla base di altri non precisati elementi) può accompagnare coattivamente la persona presso i propri uffici e trattenerla “per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”. Quali siano gli accertamenti conseguenti non è dato comprendere, così come non si comprende quale controllo giurisdizionale (controllo necessario, trattandosi di limitazione della libertà personale) possa operare il pubblico ministero cui deve essere data “notizia” del fermo e delle condizioni che lo hanno determinato (potendo, se ritiene carenti tali “condizioni”, ordinare il rilascio). Mentre nel passato (anche molto recente) per impedire la partecipazione a una manifestazione veniva utilizzato impropriamente il fermo per identificazione (si pensi alle decine di persone fermate prima o durante le manifestazioni, condotte con la forza nei commissariati e trattenute per ore ed ore, in attesa di una inutile e illegittima “identificazione”, essendo tutte in possesso del documento di identità) oggi il medesimo risultato potrà essere raggiunto con questa disposizione di dubbia legittimità costituzionale (quali sono i presupposti perché il fermo si protragga sino al suoi termine massimo? Quali sono gli accertamenti che giustificano/impongono la perdurante privazione della libertà personale? Come viene informato il pubblico ministero? Su che basi il pubblico ministero può esercitare il suo potere costituzionale di controllo sulle misure di limitazione della libertà personale?). Questa misura, di fatto, consentirà alle forze dell’ordine di decidere se e quando un soggetto “noto” può partecipare a una manifestazione. Una misura che ricorda da vicino quei fermi di anarchici, comunisti, dissidenti , che venivano fatti nel ventennio prima delle adunate o delle visite dei gerarchi. Ma, anche, una misura che consente alle forze di polizia di decidere se e quanto una manifestazione può svolgersi: la prima applicazione di questa norma è stato il fermo preventivo di 91 persone che intendevano deporre un fiore nel luogo ove erano morti due compagni; il pubblico ministero è stato “informato telefonicamente”, e non si conosce neppure cosa gli sia stato riferito; non si sa se e quali accertamenti le forze dell’ordine abbiano fatto nelle ore del trattenimento. Si rafforza, dunque, quella tendenza a dilatare i poteri delle forze dell’ordine (dell’apparato repressivo dell’esecutivo) nella direzione di limitare il diritto di manifestazione e controllarne l’esercizio.

Infine, se alcune disposizioni hanno una scarsa utilità pratica ma una evidente finalità mediatica, come l’istituzione di un – inutile – registro di procura nel quale iscrivere le indagini su fatti che si ritiene siano stati commessi in presenza di una causa di giustificazione (introdotto al grido di non possiamo accusare i poliziotti che fanno il loro dovere, salvo poi scoprire che il poliziotto in questione era un criminale), altre sono particolarmente pericolose per gli esiti che possono avere. Il riferimento è, in particolare, alla nuova figura dell’agente della polizia penitenziaria infiltrato in carcere (come si ricorderà il decreto legge n. 48/2025 aveva già formalizzato altri agenti infiltrati, provocatori, organizzatori). L’istituzionalizzazione di questa figura rischia di far saltare i delicati equilibri del mondo carcerario, di frantumare i rapporti e la solidarietà tra i detenuti (e forse questo è uno degli obiettivi non detti della norma), di introdurre un clima di diffidenza e sospetto. Dopo il reato di rivolta carceraria e la punizione anche della resistenza passiva in carcere, un altro passo in direzione della disumanizzazione ulteriore della carcerazione.

Non potevano mancare misure contro le persone migranti; l’obbligo per i detenuti stranieri di cooperare nell’accertamento della loro identità e di fornire tutti i documenti in loro possesso (pena l’impossibilità di accedere a benefici premiali e la più facile applicazione di misure di sicurezza); l’abrogazione del gratuito patrocinio ex lege nei ricorsi contro le espulsioni; il potenziamento della rete dei CPR e l’ulteriore deregolamentazione nella loro localizzazione e costruzione (che possono avvenire in deroga a qualunque normativa, salve solo quelle penali e quelle antimafia, ma non salve, ad esempio, quelle ambientali); l’erogazione ai “rappresentanti muniti di mandato” degli stranieri che collaborino (e li convincano) nel loro rimpatrio di una somma uguale a quella che verrebbe riconosciuta allo straniero che volontariamente aderisce a un programma di rimpatrio assistito nel suo Paese (è la modifica cui si faceva riferimento nelle prime righe di questo intervento: la versione iniziale faceva espresso riferimento al “rappresentante legale”, ovvero all’avvocato, e prevedeva che ad erogare la somma fosse il Consiglio Nazionale Forense: questi riferimenti sono stati eliminati “in corsa”, ma l’oscenità dell’offerta dei 30 denari al “rappresentante” resta la medesima).

*da Volere la luna

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