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Reagire alla denigrazione della Resistenza non è reato

La denigrazione della Resistenza e dei suoi protagonisti è un fatto ingiusto che rende non punibili reazioni anche pesanti e offensive. Il Tribunale di Forlì lo afferma richiamando la XII disposizione finale della Costituzione. Decisione ineccepibile e corretta pur tenendo conto della delicatezza del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero, storia e diritto penale.

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Il Tribunale di Forlì  affronta, da una prospettiva nuova, il tema classico, e ampiamente ricorrente nella prassi applicativa, della causa di non punibilità del delitto di diffamazione in presenza della provocazione, ossia quando la diffamazione sia stata commessa nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (art. 599 codice penale). Nel caso specifico, era stato pubblicato un articolo contenente giudizi genericamente offensivi contro due partigiani e le rispettive brigate di appartenenza, le cui condotte – per l’articolista – avrebbero dovuto essere considerate nulla più che fatti gravi di criminalità comune; si esprimevano altresì note critiche sulla scelta delle autorità comunali di dedicare alcuni luoghi a questi partigiani, scelta che si sarebbe posta in contrasto con l’impianto urbanistico-edilizio della città di chiara impronta fascista. Ventiquattro ore dopo la pubblicazione dell’articolo, l’attore Ivano Marescotti pubblicava sulla sua pagina facebook un messaggio di contenuto offensivo nei confronti del giornalista. Il Tribunale assolve l’imputato dall’accusa di diffamazione aggravata dall’uso della stampa o di altro mezzo di propaganda, applicando la causa di non punibilità della provocazione (art. 599 codice penale).

Alcuni elementi di questa causa di non punibilità sono riproposti in questa decisione in linea con l’interpretazione giurisprudenziale consolidata: il fatto ingiusto altrui non deve necessariamente integrare un fatto di reato, potendo essere costituito anche da una lesione delle regole di civile convivenza; deve sussistere un nesso tra il fatto ingiusto e la reazione diffamatoria; non è necessario che la reazione sia subitanea rispetto al fatto ingiusto, potendo la prima intervenire in un momento temporalmente distaccato, in quanto l’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo.

La specificità della vicenda sta nella particolare lettura del requisito del fatto “ingiusto” che fa scattare la reazione diffamatoria e che va individuato nella denigrazione dei valori della Resistenza: il giornalista ha qualificato i due partigiani come autori di gravi delitti comuni; rispetto a uno dei partigiani uccisi esprime un giudizio di approvazione dell’esecuzione mediante impiccagione; qualifica come vergognosa e offensiva l’intitolazione di monumenti ed edifici cittadini alla loro memoria. L’articolista mostra, dunque, un apprezzamento per quel sistema valoriale di cui il fascismo era stato espressione «che con fatica e sacrificio è stato sovvertito con un processo iniziato nella Resistenza e conclusosi con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana». Il Tribunale fonda sulla XII disp. trans. fin. Costituzione, che vieta la ricostituzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista, la tutela dei valori della Resistenza e, dunque, anche delle persone che li hanno propugnati. La decisione giunge a una soluzione condivisibile: la provocazione, infatti, si fonda su un fatto ingiusto che è tale quando è contrario alle regole della civile convivenza, e tra queste rientrano anche quei principi sui quali si è fondata la Resistenza; ha, inoltre, un fondamento soggettivo, in quanto esprime una motivazione a commettere il reato e quindi si giustifica in ragione anche del rapporto tra fatto provocante e vissuto del soggetto provocato (puntualmente valorizzato in motivazione).

Tuttavia, questa sentenza si presta ad alcune riflessioni di più ampia portata sui limiti di legittimazione dell’intervento penale rispetto alle manifestazioni che esprimono, per utilizzare una terminologia comprensiva, condivisione dell’ideologia fascista: entrano in gioco i confini della libertà di manifestazione del pensiero e il rapporto tra diritto, giurisdizione e storia.

Va anzitutto chiarito che gli argomenti sviluppati dal Tribunale di Forlì si pongono in una prospettiva differente rispetto a quella nella quale tradizionalmente in questo ambito si colloca la riflessione sul “se” e sul “quantum” del controllo penale. Solitamente, infatti, la questione è affrontata rispetto alle scelte di incriminazione: si discute se sia legittimo punire anche le condotte apologetiche o le manifestazioni che si richiamano alla simbologia fascista; si è discusso di estendere le norme penali anche alla sola vendita e produzione di oggetti con simboli nazisti o fascisti; si è ampiamente discusso sulla scelte di incriminazione del negazionismo, che il legislatore ha poi risolto con una scelta minimalista che ha portato a incriminare la negazione o la minimizzazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, solo quando assumono i caratteri della propaganda ovvero dell’istigazione o dell’incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione.

Questa volta, invece, ad essere al centro della riflessione è una causa di non punibilità: la tutela dei valori della Resistenza giustifica la qualificazione come ingiusta di una manifestazione del pensiero che di quei valori rappresenta una vilipendiosa mortificazione. Siamo, dunque, anche questa volta di fronte a un problema di definizione dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto la causa di non punibilità della provocazione potrebbe essere letta come strumento di censura del pensiero critico sulla Resistenza. Si tratterebbe di una conclusione non convincente, perché il Tribunale di Forlì ha cura di precisare che il giudizio offensivo del giornalista non venne arrecato attraverso l’attribuzione di specifici fatti, ma richiamando accuse generiche e giustificando la giustizia sostanziale dell’impiccagione del partigiano catturato dalle forze nazi-fasciste. La libertà di manifestazione del pensiero non entra in tensione con la critica, del tutto legittima, alla Resistenza, ma con la denigrazione di questa, attraverso accuse generiche. Ma pur entro questa più ristretta prospettiva, quale spazio può essere riconosciuto al diritto penale?

Dobbiamo, allora, interrogarci sui limiti di legittimazione del controllo penale – qui realizzato attraverso le condizioni di riconoscimento della provocazione – quando si tratta di tutelare quelle che il giudice di Forlì definisce «le radici storiche della Repubblica»: entrano in gioco il rapporto tra diritto e storia ed i limiti dell’utilizzo della sanzione penale a tutela della memoria. L’argomentazione del giudice forlivese sposta la riflessione sul piano giuridico: le radici storiche della Repubblica costituiscono un bene meritevole di tutela in forza della XII disp. trans. fin. Costituzione, in diretta correlazione con l’attuale assetto costituzionale. È indubbio che la norma che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista, lungi dal rappresentare una disposizione finale e transitoria, rappresenta l’essenza stessa della forma repubblicana, in antitesi al precedente regime; tuttavia, questo ancora nulla dice sui limiti di legittimazione dell’intervento penale al di là della certa legittimazione della presenza di una norma penale sanzionatoria della ricostituzione del partito fascista.

Siamo indubbiamente in un ambito nel quale le norme penali sono fragili. In loro favore parla la forza di legittimazione dei valori fondanti della Repubblica, a tutela dei quali intervengono, e il significato valoriale della memoria come elemento di valorizzazione, nel presente, di principio e libertà garantiti dalla Costituzione; i rischi di allentamento della tutela, anche sul versante penale, di tali valori in un contesto culturale dove le posizioni estremistiche di destra si avvantaggiano della distanza temporale, e generazionale, dai tragici eventi del secondo conflitto mondiale. In senso contrario, si richiama la libertà di manifestazione del pensiero, a fronte della XII disp. citata che vieta la sola ricostituzione del partito fascista (al punto che la giurisprudenza ha, de facto, sviluppato una interpretazione abrgans delle fattispecie di apologia di fascismo e di manifestazioni fasciste previste dalla legge Scelba del 1952, richiedendo l’idoneità, solitamente non riscontrabile nelle vicende concrete, della condotta a ricostituire un partito ispirato al fascismo); ancora in senso contrario si adduce il rischio di un diritto penale puramente simbolico a fronte dell’inefficacia del controllo affidato al potere diffuso della magistratura che svolgerebbe il ruolo improprio di storico con il rischio di innescare, semmai, reazioni pubbliche in favore degli stessi individui, gruppi e movimenti nostalgici del fascismo o del nazismo.

Nelle argomentazioni del Tribunale di Forlì gli interessi antagonisti non emergono in tutta la loro potenzialità critica e di contrapposizione, semplicemente perché abbiamo a che fare con l’applicazione della norma sulla provocazione che definisce un’area di non punibilità: una norma, dunque, di favore, che rende meno tragico il confine con la libertà di manifestazione del pensiero rispetto alle norme che direttamente operano sul terreno della espansione dell’area di incriminazione.

Prima ancora dell’intervento penale, rimane sullo sfondo la necessità di consolidare, sul piano educativo e culturale, il patrimonio dei valori, sui quali si era fondata la Resistenza al nazi-fascismo, tanto più in un contesto sociale dove la distanza temporale da quelle vicende storiche è diventata distanza anche empatica che genera mostri.

da Volere la Luna

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