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Il fatto non sussiste: assolta attivista no tap dal reato di violazione del foglio di via

Il 6 febbraio scorso è stata assolta A. M., attivista No TAP indagata per la violazione del foglio di via obbligatorio, emessa dal Questore di Lecce nel dicembre 2017, con il quale si vieta alla stessa di ritornare nel comune di Melendugno per tre anni.

Il giudice non ha ritenuto validi gli elementi in base ai quali il Questore, nel dicembre di tre anni fa, ha disposto la misura restrittiva della libertà di movimento della giovane attivista.

Come si legge nella sentenza, il foglio di via obbligatorio può essere disposto dal Questore nei confronti di coloro che, trovandosi fuori dal luogo di residenza, siano socialmente pericolosi e rientrino in una di queste categorie di soggetti: dediti a traffici illeciti; che vivano del provento di attività delittuose; dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il provvedimento del Questore vieta all’imputata di far rientro nel comune di Melendugno (comprese le marine) prima del decorso di tre anni.

Il giudice ha deciso di far cadere la denuncia per la violazione del foglio di via, poiché, come recita la sentenza:

“non è adeguatamente svolto il giudizio sugli specifici elementi che dovrebbero attestare la concreta pericolosità della M. (soggetto, tra l’altro, incensurato), ma neanche è in alcun modo motivata la ragione per cui il divieto di accedere al territorio del comune di Melendugno sia stato adottato nella misura massima prevista dalla legge.

Visti gli artt. 438 e 530 cpp assolve M. A. dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.”

Ci auguriamo che questa importante sentenza diventi un precedente a favore delle decine di attiviste e attivisti che in tutta Italia subiscono tali vessazioni.

Associazione Bianca Guidetti Serra

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