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Non è punibile l’occupazione abitativa dettata dal bisogno di dare un tetto ai figli

Per la Cassazione, lo stato di necessità esclude la punibilità per tenuità del fatto in presenza della necessità di garantire un tetto ai propri figli minori

di Annamaria Villafrante
  • Occupazione abusiva e stato di necessità

Lo stato di necessità di dare un tetto ai figli minori scrimina il reato di occupazione abusiva di immobile e va concessa la scriminante della particolare tenuità del fatto. Queste le precisazioni contenute nella Cassazione n. 46050/2021 (sotto allegata).

  • La vicenda processuale

Alcuni soggetti vengono condannati alla pena di 500 euro per aver occupato abusivamente un alloggio popolare.

 

  • Lo stato di necessità scrimina l’occupazione abusiva

I difensori delle parti nel ricorrere in Cassazione rilevano la mancata considerazione dello stato di necessità in cui si sono trovati gli occupanti, che dopo lo sfratto si sono trovati nello “stato di necessità” impellente di dover garantire ai loro figli un riparo.

Le doglianze investono di conseguenza anche il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento dello stato di necessità, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità contemplata dall’art. 131 bis c.p. prevista quando l’offesa risulta di particolare tenuità.

  • Tenue l’occupazione in presenza dello stato di necessità

La Cassazione accoglie i ricorsi ritenendoli fondati anche perché non ci sono ragioni per non concedere la non punibilità per la articolare tenuità dei fatti. La sentenza del giudice di appello deve quindi essere rinviata alla Corte di Appello per decidere sul punto, precisando che, nell’affermare la responsabilità penale, il giudice di secondo grado deve motivare in modo completo le ragioni per le quali accoglie o respinge le doglianze sollevate.

 Nel caso di specie, la Cassazione rileva inoltre un difetto di motivazione in relazione allo stato di necessità addotto dagli imputati, soprattutto alla luce del fatto che “l’occupazione abusiva di un immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto all’abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo.”

La stato di necessità in sostanza è invocabile solo in relazione a una situazione transitoria e attuale, non per risolvere in via definitiva il problema de reperimento di un alloggio.

Scarica pdf Cassazione n. 46054/2021

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