Pubblicata la sentenza d’appello contro i due ufficiali imputati per il “naufragio dei bambini”. L’11 ottobre 2013 morirono oltre 260 persone, 60 i minori. I reati sono prescritti, ma il secondo grado conferma le responsabilità.
di Giansandro Merli da il manifesto
«L’impostazione giuridica seguita dagli appellanti (…) appare gravemente viziata da una prospettiva per così dire amministrativistica, tutta tesa a valorizzare sfere di competenze, gerarchie, procedure e valutazione squisitamente formali, senza considerare che in giuoco era un valore fondamentale, la vita umana, la cui tutela è imposta dalla nostra Costituzione a prescindere da valutazione asetticamente burocratiche». Sono state pubblicate ieri le motivazioni della sentenza con cui il 24 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato l’impianto stabilito nel primo grado del processo contro gli ufficiali Luca Licciardi, marina, e Leopoldo Manna, guardia costiera, per il “naufragio dei bambini”. L’11 ottobre 2013 morirono oltre 260 persone, 60 i minori. I reati di rifiuto di atti d’ufficio e omicidio colposo sono prescritti ma restano le responsabilità sul fatto storico. Perché non prevale l’estraneità dei due imputati, che era stata sostenuta dalle difese.
Quel giorno, a una settimana dalla strage di 368 migranti davanti alle coste di Lampedusa, i naufraghi partiti dalla Libia avevano chiesto ripetutamente aiuto a Roma, dalle 12.26. La nave militare Libra era la più vicina, ma solo alle 17.14 ricevette l’ordine di raggiungere i migranti «alla massima potenza». Il peschereccio si era già ribaltato.
In mezzo una perdita di tempo prezioso perché tutto si svolgeva nelle acque internazionali della zona Sar (ricerca e soccorso) di La Valletta. «Si attese che i maltesi compissero i loro passi, in una sorta di tentativo di farli uscire allo scoperto, di snidarli», scrive il giudice. Che ritiene tale tentativo «comprensibile» per le autorità italiane che facevano fronte a Sos continui, ma «inammissibile» se giocato sulla vita dei profughi, «come alla fine purtroppo si rivelò esser stato».
A processo è stato considerato solo l’intervallo che parte dalle 16.22, quando Malta chiede l’intervento della nave Libra. Così era stato deciso in fase preliminare. La Corte d’appello sottolinea comunque che l’evento va inteso nell’intero svolgimento e ribadisce che anche dopo quel momento ci sono stati ritardi «inaccettabili». Ribalta poi l’interpretazione sui maltesi: è vero che hanno avuto «una condotta pessima» ma ciò «non può in alcun modo giustificare le altrettanto gravi, sospette, carenze in cui sono incorsi gli operatori italiani». A maggior ragione perché questi ultimi erano consapevoli del dato oggettivo, una zona Sar troppo grande per la piccola isola, e soggettivo, la reticenza a soccorrere i migranti. Questioni che si ripropongono ogni giorno in quel tratto di mare: per questo la sentenza dovrebbe fare da monito alle future scelte delle autorità italiane.
«La sentenza rimette al centro l’importanza primaria del soccorso in mare, in ottica costituzionale», afferma l’avvocato di parte civile, per Asgi, Stefano Greco. Ma gli effetti sono anche concreti: «Possibili azioni civili e interlocuzioni con i ministeri di Difesa e Infrastrutture per i risarcimenti delle parti offese», dice il legale. La decisione deve comunque passare in giudicato. È probabile il ricorso per Cassazione, ma solo per motivi di legittimità.
Osservatorio Repressione è una Aps-Ets totalmente autofinanziata. Puoi sostenerci donando il tuo 5×1000
News, aggiornamenti e approfondimenti sul canale telegram e canale WhatsApp


