Lo scudo penale legittima la tortura

Mentre nelle carceri italiane si moltiplicano processi e indagini per pestaggi e torture – da Santa Maria Capua Vetere a Torino, da Casal di Marmo al Beccaria – il governo amplia la non punibilità per gli agenti sotto copertura: più impunità dentro istituzioni già segnate da violenze sistemiche.

Non c’è bisogno che una legge dica esplicitamente “torturate”. Nelle democrazie contemporanee le cose funzionano in modo più sofisticato. Basta allargare le zone di opacità. Basta rafforzare l’impunità preventiva. Basta comunicare agli apparati che, comunque vada, lo Stato starà dalla loro parte.

È questo il punto politico dello scudo penale e delle nuove norme sulle operazioni sotto copertura dentro gli istituti penitenziari: non una semplice misura tecnica, ma un messaggio di protezione rivolto a un corpo che arriva a questa svolta legislativa mentre è già attraversato da una lunga scia di processi, condanne e indagini per torture, pestaggi, falsi e abusi.

Il decreto sicurezza estende, infatti, agli ufficiali di polizia giudiziaria dei nuclei investigativi della polizia penitenziaria la disciplina delle operazioni sotto copertura; il dossier del Senato lo riassume in modo netto: questi ufficiali “non sono punibili” quando, nell’ambito di specifiche operazioni, pongono in essere condotte capaci di integrare reato al solo fine di acquisire elementi di prova su determinati delitti.

Tra i reati richiamati dal testo compare anche l’articolo 613-bis del codice penale, cioè la tortura. Formalmente non è una licenza generale a picchiare; politicamente, però, è la costruzione di un’ulteriore area grigia proprio nel luogo più chiuso, più asimmetrico e meno controllabile dello Stato.

E qui sta il punto che il governo finge di non vedere: questa scelta arriva non in un sistema sano, ma in un sistema già segnato da una geografia impressionante della violenza penitenziaria.

Santa Maria Capua Vetere resta il caso-simbolo: Antigone segue il procedimento sulle violenze e torture contro vari detenuti dopo le proteste per il Covid, e il dibattimento davanti alla Corte d’Assise è iniziato nel novembre 2022; parallelamente, a dicembre 2025 un altro filone con 32 imputati chiamati all’udienza preliminare, venti dei quali anche per tortura.

Ma non c’è solo Santa Maria Capua Vetere. A Torino, per le violenze nel Lorusso e Cutugno tra il 2017 e il 2019, nel febbraio 2026 sono arrivate otto condanne in primo grado, sette per tortura e una per rivelazione di atti d’ufficio; e tuttavia, accanto a quel processo vi sono altri procedimenti nati dall’avocazione delle indagini, compreso uno presso il Tribunale di Ivrea con 27 agenti indagati per lesioni, falso e, per i fatti del 2021, anche tortura.

A Cuneo, nel carcere Cerialdo, il processo ordinario contro dieci agenti e ufficiali per torture ai danni di cinque detenuti pakistani si è appena aperto, mentre quattro imputati che avevano scelto il rito abbreviato sono già stati condannati in primo grado a febbraio 2026.

A Modena, per le violenze dell’8 marzo 2020 durante la rivolta nel carcere, il 2 maggio 2024 la gip ha archiviato per una ventina di agenti non in servizio ma ha rigettato la richiesta di archiviazione per quasi cento agenti, disponendo nuove indagini ancora in corso; nel febbraio 2026.

E ancora: a Reggio Emilia, dopo la condanna in primo grado con derubricazione della tortura in abuso di autorità, la Procura aveva fatto appello proprio contro quel ridimensionamento dell’accusa.

A Ferrara, si è arrivati alla prima condanna definitiva in Italia di agenti penitenziari per tortura, mentre altri imputati sono stati condannati in primo grado nell’aprile 2024 e il procedimento prosegue per effetto delle impugnazioni.

Nelle carceri minorili il quadro è ancora più allarmante. Al Beccaria di Milano, sono 42 gli indagati nell’inchiesta sui pestaggi e le torture.  Oggi, 12 marzo 2026, è esploso anche il caso di Casal del Marmo: la Procura di Roma indaga su presunte torture, lesioni e falsi tra febbraio e novembre 2025, con dieci agenti indagati e almeno tredici detenuti stranieri indicati come vittime.

Questo è il contesto reale. Non un contesto astratto. Non un dibattito teorico. Non una discussione da convegno sulla “tutela del personale”. È dentro questa realtà che il governo decide di ampliare la non punibilità per attività sotto copertura in carcere. E allora la questione non è più giuridicamente minimale, ma politicamente enorme: quando uno Stato introduce nuove protezioni per apparati che sono già attraversati da processi per torture e pestaggi, il segnale non è neutralità.

Il segnale è copertura. Qualcuno obietterà che si tratta di uno strumento pensato per contrastare rivolte, criminalità organizzata, traffici di droga, violenze sessuali o terrorismo negli istituti. Ma è proprio qui che emerge il cortocircuito più grave: lo Stato sceglie di aumentare il potere occulto degli agenti in ambienti che, da anni, producono già falsi referti, omertà, pestaggi nelle zone senza telecamere, intimidazioni e difficoltà enormi di accertamento dei fatti.

Quando la prova di un abuso è già quasi impossibile da raccogliere, aggiungere un perimetro di non punibilità e di clandestinizzazione dell’azione investigativa significa spostare ancora più in là il confine tra legalità e arbitrio. È questa, di fatto, la legittimazione della tortura. Asti e San Gimignano avrebbero dovuto insegnare qualcosa al paese.

Nel caso Asti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricostruito violenze fisiche ripetute, privazione di cibo, acqua, sonno e vestiti, e ha ricordato come i reati fossero andati in prescrizione nel procedimento interno; la stessa decisione richiama una “prassi generalizzata di maltrattamenti” nel carcere. A San Gimignano, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza per tortura nei confronti di un gruppo di agenti.

Casi diversi, stessa lezione: quando la forza pubblica viene lasciata senza controllo effettivo, l’eccezione diventa metodo. Per questo è ipocrita fingere che lo scudo penale e gli “agenti sotto copertura” siano una semplice modernizzazione degli strumenti investigativi.

In un sistema già segnato da Santa Maria Capua Vetere, Torino, Modena, Reggio Emilia, Cuneo, Beccaria, Casal del Marmo, Ivrea, Ferrara — e prima ancora da Asti e San Gimignano — quelle norme dicono agli apparati una cosa molto concreta: rischierete meno, sarete più coperti, avrete più margine. E quando un apparato che custodisce corpi chiusi dietro le sbarre riceve questo messaggio, non lo interpreta come una finezza dottrinale. Lo interpreta come un allentamento del vincolo.

È qui che bisogna essere netti. Lo scudo penale non “introduce” la tortura nel senso letterale del termine. Fa qualcosa di peggio: la normalizza come rischio tollerabile dell’ordine penitenziario. La sposta dal campo dell’inammissibile al campo del gestibile. Non trasforma giuridicamente ogni agente in un torturatore; trasforma politicamente l’abuso in un prezzo accettabile della sicurezza. E nelle carceri, dove il potere è assolutamente squilibrato, questo basta e avanza.

In uno Stato di diritto la risposta a una serie così vasta di procedimenti per torture e violenze dovrebbe essere una sola: più telecamere, più trasparenza, più controlli indipendenti, più tutela per chi denuncia, più sanzioni, più garanzie per i detenuti e per gli stessi operatori onesti. Qui accade il contrario: più segreto, più copertura, più non punibilità. E allora sì, bisogna dirlo senza giri di parole: in questo contesto lo scudo penale è la legittimazione politica della tortura.

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