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L’emergenza Covid nelle carceri. Il Governo vieta di ammalarsi in Alta Sorveglianza

L’emergenza Covid mette in risalto la questione del sovraffollamento carcerario. Il Governo, pur prendendone atto, si è chiuso a guscio comunicando all’esterno la timida volontà di superare il problema però, senza abbassare la testa davanti ai mafiosi.

Saremo pure un paese dove non esiste la pena di morte ma il modo in cui viene tutelato il diritto alla salute nelle carceri dimostra che è solo una questione di forma.
Una detenzione sofferta è la peggior nemica della rieducazione oltre ad essere un ottimo collante per momenti di rabbia collettiva come le rivolte dell’ultimo lockdown.

Non c’è da girarci intorno: l’unica soluzione è l’AMNISTIA. Evidentemente uno svuotamento di massa, oltre a prevenire un sempre più probabile carcericidio consentirebbe agli ‘ultimi reclusi’ una detenzione umana.
L’Avvocato reggino Francesco Calabrese ha affermato che ‘se questo è, dunque, il quadro emerge in maniera chiara quale sia l’aberrazione della scelta del legislatore che, per lenire il mal di pancia di qualcuno, ha deciso di mettere a rischio la vita di molti.’
Il Covid-19 è alcool che brucia a contatto con i nervi ormai scoperti degli istituti penitenziari italiani.
In Italia il concetto di certezza della pena viene confuso con l’assioma “galera a tutti i costi”, stretto parente della logica panpenalista.
E pertanto l’idea che a fronte di un momento storico così tragico le benedette porte di queste galere debbano aprirsi indistintamente PER TUTTI frustra il cittadino medio.

È per tali ragioni che si è creata all’interno della popolazione carceraria una sacca organica di persone condannate o sottoposte a cautela per reati rientranti nella sfera cognitiva della Direzione Distrettuale Antimafia: il Governo partorisce provvedimenti d’urgenza che vivisezionano la popolazione detenuta.

Il modo con cui l’establishment sta affrontando la pandemia nelle carceri è coerente con le ultime tendenze interpretative del diritto penale. L’esasperata volontà punitiva che i Pubblici Ministeri sono riusciti ad infondere ormai anche nell’uomo comune ha dato forma ad un diritto penale del nemico (e non più del cittadino).[1][2] In buona sostanza, gli inquirenti di fronte alla criminalità organizzata anticipano e soggettivizzano la tutela penale. È come se costruissero un abito su misura dell’indagato/imputato, sul presupposto che fa parte di un fenomeno specifico e, perciò, va trattato in maniera particolare.

Il punto è che stiamo assistendo ad una repentina estensione della logica del diritto penale del nemico anche alla fase esecutiva.

Nell’ambito delle indagini preliminari, la recente storia giudiziaria ci insegna che in gran parte dei casi, per questo tipo di processi, gli Uffici di Procura riducono sensibilmente le garanzie processuali rendendo gli elementi di prova ambigui al punto da farli sembrare sfavorevoli all’interessato. E trascurano del tutto il dovere di ricercare anche elementi a discarico dell’arrestato.

Questo medesimo modus operandi è stato trasfuso in ambito carcerario con il decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 e, precisamente, nella parte in cui all’art. 30 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) è stato stabilito che i detenuti con una pena non superiore a diciotto mesi, anche se costituente residuo di maggior pena, possono avanzare istanza di detenzione domiciliare, tranne nei casi in cui stiano espiando pena per uno dei delitti di cui all’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario o, in ogni caso, per un delitto aggravato dalla mafiosità (anche nelle ipotesi in cui tali condannati abbiano beneficiato del cd. scorporo).

Un drastico passo indietro rispetto al decreto-legge n.18/2020 che, lasciava invece una scappatoia ai soggetti che avessero appunto già espiato la parte di pena imputabile ai reati cc.dd. ostativi.

Ciò palesa quanto capziosamente miope sia il Legislatore a fronte della tragedia epidemiologica che affligge il carcere. Nel corso dell’ultima emergenza ‘la magistratura di sorveglianza si è trovata ad affrontare una messe travolgente di istanze di persone detenute che richiedevano di poter accedere a misure alternative alla detenzione, e soltanto un numero piuttosto contenuto di queste ha trovato un esito favorevole in relazione alla sola misura specificamente prevista con finalità deflattive nell’art.123 del DL 18/2020’.[3]

Ebbene il Governo, pur prendendone atto, si è chiuso a guscio comunicando all’esterno la timida volontà di superare il problema del sovraffollamento carcerario, però, senza abbassare la testa davanti ai mafiosi.

Non è questa una violazione del principio di uguaglianza?
Chi paga un reato di mafia non può ammalarsi tanto quanto un “ladro di galline”?
Non è questa una violazione al diritto alla salute?

Avere il diritto di curarsi non significa solo poter essere sottoposto alle giuste terapie, ma anche affrontare il proprio percorso carcerario nel rispetto di tutte le precauzioni imposte dai protocolli contro il Covid.
Per esempio, nel padiglione Avellino della Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale, dedicato all’Alta Sicurezza, hanno iniziato a fare i tamponi soltanto qualche giorno fa.

Senza voler insinuare nulla, stupisce che il numero di contagi rispetto agli altri padiglioni sia estremamente più basso. Probabilmente, dice qualcuno, per non costringere il sistema ad affrontare lo stesso problema dello scorso lockdown.

L’ipotesi remota di provvedimenti deflattivi, che siano favorevoli anche ai detenuti cc.dd. associati è scongiurata dagli accanimenti di certa stampa.

Non è questa una violazione alla nostra Costituzione, prevedendo un trattamento inumano dei detenuti (o comunque di una parte di essi)?

Ad avviso di chi scrive, il Governo deve prestare l’orecchio al diritto vivente e focalizzare l’attenzione sulle ordinanze della magistratura di sorveglianza e delle autorità procedenti, senza travestire il principio della rieducazione della pena con i panni sporchi della mortificazione inframuraria.

Giuseppe Milazzo

da Opinio Juris


Note

[1] Corso di diritto penale – Parte generale, di A.Manna, CEDAM, 2012, Cap I, Par. VI, Cfr.

[2] Costruire evasioni, di Prison Break Project, Bepress, 2017

[3] Emergenza sanitaria in carcere, di F.Gianfilippi, www.giurisprudenzapenale.com

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