di Livio Pepino*
La morte di Abderrahim Fakir non è stata un incidente né una fatalità. Le indagini faranno il loro corso ma non occorrono accertamenti ulteriori per dimostrare l’ingiustificata brutalità dell’intervento di polizia e la colpevole inerzia degli astanti, documentate da decine di filmati. Intanto si muove la macchina dell’impunità propiziata dagli input del Governo e dall’introduzione dello scudo penale, una novità che sa di antico.
La vicenda è nota. In una calda domenica di luglio un uomo corpulento di circa quarant’anni si aggira nel quartiere Pilastro di Bologna in evidente stato di alterazione psichica. Sono le 9.30 e l’uomo – si accerterà poi che si chiama Abderrahim Fakir – pronuncia frasi sconnesse, si dimena, si rotola sull’asfalto, cammina a gattoni, si toglie le scarpe, si corica a terra, si scaglia contro la serranda di un garage, inveisce contro un residente. Dopo due ore qualcuno chiede l’intervento della forza pubblica e dei presidi sanitari. Giungono così sul posto – verso le 11.30 – un’auto della polizia e un’ambulanza con a bordo volontari della Croce Rossa. Dopo un lungo e infruttuoso tentativo di dialogo, i due agenti intervenuti tentano di immobilizzare Fakir, lo afferrano per la testa, lo buttano a terra, gli schiacciano il torace e il volto sull’asfalto, gli spruzzano addosso dello spray urticante. L’uomo si dimena, urla, chiede aiuto, grida che non riesce a respirare. La scena straziante, filmata da decine di cellulari, si protrae per alcuni minuti, senza che nessuno – né i volontari della Croce Rossa né qualcuno dei presenti – si intrometta o solleciti li agenti di smettere. Poi, le richieste di aiuto si fanno più flebili, si trasformano in rantoli e, infine, segue il silenzio. Fakir è morto, come accerterà, alle 12.53, il sanitario dell’automedica finalmente sopraggiunta.
Altri hanno analizzato e analizzeranno i risvolti giuridici della vicenda e le connesse responsabilità. Ma una cosa è certa. Non è stato un incidente o, come si suol dire, una fatalità. La brutalità dell’intervento di polizia e l’inerzia di chi avrebbe dovuto prendersi cura del macapitato Fakir sono fatti documentati da video sconvolgenti e concause evidenti della sua morte (che resterebbero tali quand’anche dovessero emergenere patologie o altri fattori che l’hanno prodotta). Eppure l’immediata reazione del Governo e dei responsabili della polizia è stata, senza nemmeno un gesto di pietà verso il povero e incolpevole Fakir, la difesa a oltranza e la rivendicazione di impunità per gli agenti intervenuti.
A questo esito, del resto, mira la recente introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto “scudo penale”, effettuata con l’articolo 12 del decreto sicurezza, 24 febbraio 2026, n. 23 (ultimo di una lunga serie e convertito nella legge 24 aprile 2026, n. 54) in forza del quale «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo in separato modello» e le indagini devono concludersi in tempi brevissimi, evidentemente funzionali ad una sollecita archiviazione. In applicazione di tale norma la Procura della Repubblica di Bologna non ha iscritto gli agenti e gli operatori sanitari coinvolti nel registro degli indagati, limitandosi all’annotazione dei loro nomi nel “separato modello” citato, con le conseguenze di cui si è detto. È una scelta che ha dell’incredibile. Tutto si può sostenere, infatti, nel caso, meno che l’evidenza di una causa di giustificazione (verosimililmente l’uso legittimo di un mezzo di coazione fisica ex articolo 53 del codice penale). A tutto concedere, se ne può ipotizzare la possibilità ma non certo l’evidenza… Eppure la decisione del pubblico ministero bolognese era quella auspicata (rectius, richiesta) dall’establishment politico in un contesto nel quale non contano le parole delle leggi ma i messaggi con esse inviati.
La vicenda chiarisce il senso dello “scudo penale”, ultima tappa di un risalente percorso teso ad assicurare l’impunità alle forze di polizia (a cui principalmente lo “scudo” si riferisce, pur riguardando formalmente qualunque pubblico ufficiale o privato cittadino). Di quel percorso è utile, per meglio comprendere il senso dell’attuale norma, segnalare le tappe principali.
L’articolo 16 del codice di procedura penale fascista del 1930 disponeva che «non si procede senza autorizzazione del Ministro della giustizia contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica». Per abolire tale privilegio (rectius, garanzia di impunità) dovette intervenire la Corte costituzionale che, con sentenza 18 giugno 1963, n. 94, ne dichiarò l’illegittimità. Ma i sostenitori dell’impunità a prescindere non si persero d’animo. Si arrivò così alla legge 22 maggio 1975 n. 152 (nota come “legge Reale”) i cui articoli 27 e 28 stabilirono che «qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o d’altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d’appello e compie nel frattempo esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio», con connessapossibilità del procuratore generale di procedere ad avocazione delle indagini. La norma non venne riprodotta nel codice di procedura penale del 1989 ma, da ultimo, il suo ripristino era nell’aria. Una previsione del tutto simile, infatti, è stata oggetto di due emendamenti all’articolo 15 del disegno di legge n. 1660, allora in discussione alla Camera (poi trasfuso nel decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80), presentati dalla Lega (primi firmatari Iezzi e Ravetto), nei quali si prevedeva che «qualora il pubblico ministero riceva notizia» di reati commessi da forze dell’ordine in servizio di pubblica sicurezza e relative all’uso improprio «delle armi o di altro mezzo di coazione fisica», deve subito informare il procuratore generale presso la Corte d’appello che, a sua volta, «informa il comando del corpo o il capo dell’ufficio da cui dipendono i soggetti» affinché ne diano notizia agli indagati e all’Avvocatura dello Stato, unica autorizzata alle indagini (sic!). Gli emendamenti, per ora, non sono passati ma è intervenuto, appunto, lo scudo penale.
Il perseguimento dell’impunità a prescindere degli operatori di polizia per gli atti compiuti in servizio con armi o altri mezzi di coazione fisica è, dunque, ricorrente nel nostro sistema, alternata a periodi in cui, almeno formalmente, si cerca di evitare (o contenere) un diritto speciale per le forze di polizia. Quest’ultima impostazione è, in verità, quella voluta dalla Costituzione, come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 341/1994 (dichiarativa dell’illegittimità del delitto di oltraggio nella parte in cui prevedeva la pena minima di sei mesi di reclusione) in cui si legge: «Questo unicum, generato dal codice penale del 1930, appare piuttosto come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell’epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest’ultima». Ma la Costituzione – non da oggi – è consapevolmente e colpevolmente disattesa. Occorre comprenderlo e reagire, anche con una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme da parte di pubblici ministeri e giudici, se si vuole evitare che la deriva verso l’autoritarismo e lo Stato di polizia prosegua ulteriormente.
*da Volere la Luna
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