La Fortezza Europa insegue l’estrema destra sulla pelle dei migranti


Con il nuovo regolamento sui rimpatri l’Unione europea apre ai centri nei Paesi terzi, prolunga la detenzione e rafforza l’esternalizzazione delle frontiere. Misure un tempo proprie della destra radicale entrano progressivamente nelle politiche europee, mentre asilo e migrazioni vengono sempre più ricondotti alla sicurezza e all’espulsione.

Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, approvato definitivamente dal Consiglio dell’Unione europea il 1° ottobre, segna un ulteriore passaggio nella trasformazione delle politiche migratorie continentali. Non siamo davanti soltanto all’ennesimo irrigidimento delle procedure di espulsione, ma al consolidamento di un paradigma che negli ultimi anni ha progressivamente modificato il significato stesso della frontiera europea. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni è aumentare l’efficacia dei rimpatri, partendo dalla constatazione che una larga parte delle persone raggiunte da un ordine di lasciare l’Unione non viene effettivamente allontanata. Per raggiungerlo vengono rafforzati gli obblighi di collaborazione, introdotto un ordine europeo di rimpatrio e ampliati gli strumenti a disposizione delle autorità. Per le persone considerate una minaccia alla sicurezza gli Stati potranno prevedere divieti d’ingresso anche a tempo indeterminato, se giustificati e proporzionati, e periodi di trattenimento superiori ai ventiquattro mesi. Ma soprattutto viene riconosciuta la possibilità di trasferire persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio in centri collocati in Paesi terzi.

È quest’ultimo elemento, quello dei cosiddetti return hub, a mostrare con maggiore chiarezza la direzione intrapresa. Una persona potrà essere trasferita non soltanto nel proprio Paese d’origine, ma anche in uno Stato terzo con il quale l’Unione o uno Stato membro abbia concluso un accordo. I minori non accompagnati sono esclusi e il regolamento prevede che gli accordi possano riguardare soltanto Paesi che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani e il principio di non-refoulement. Resta però il cambiamento sostanziale: il rimpatrio cessa di coincidere necessariamente con il ritorno nel Paese di provenienza e diventa anche trasferimento verso un territorio scelto sulla base di un accordo tra governi. Gli stessi documenti europei chiariscono che i centri potranno funzionare come destinazione finale oppure come luogo di transito in vista di un successivo trasferimento verso il Paese d’origine o un altro Stato terzo.

Questa trasformazione non arriva improvvisamente. Costituisce piuttosto un nuovo stadio del processo di esternalizzazione che da anni caratterizza le politiche europee sulle migrazioni. Prima si è cercato di spostare verso i Paesi di origine e di transito il controllo delle partenze, finanziando apparati di frontiera e stipulando accordi affinché le persone venissero fermate prima di raggiungere il Mediterraneo o le frontiere terrestri dell’Unione. Successivamente sono state sviluppate forme di cooperazione destinate a facilitare identificazioni e rimpatri. Ora l’esternalizzazione compie un ulteriore salto: non riguarda più soltanto il controllo dell’ingresso, ma anche il luogo nel quale collocare persone che l’Europa ha deciso di allontanare. La frontiera non arretra né scompare, ma si dilata oltre il territorio dell’Unione e diventa una rete di accordi, centri, procedure e dispositivi di controllo distribuiti su più Stati.

Dal contenimento ai return hub

Il termine “rimpatrio” diventa a questo punto persino impreciso. Se una persona viene trasferita in uno Stato nel quale non è nata, non ha vissuto e con il quale non possiede necessariamente relazioni familiari o sociali, non sta tornando in patria. Viene spostata verso un Paese disponibile a riceverla sulla base di un accordo politico. È un cambiamento che riguarda direttamente la natura della politica migratoria europea, perché introduce la possibilità di separare la decisione di espellere una persona dal territorio nel quale quella persona verrà effettivamente collocata.

Nel materiale relativo alla decisione europea vengono indicati Ruanda e Uganda tra i possibili Paesi interessati alla futura realizzazione degli hub. Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi sono tra gli Stati che hanno spinto sul progetto, anche se non esiste ancora un accordo definitivo sulle località. Una missione delle eurodeputate verdi Tineke Strik e Anna Strolenberg nei due Paesi africani ha segnalato una disponibilità di massima, ma contemporaneamente condizioni e problemi tutt’altro che secondari. Il Ruanda sarebbe disposto ad accettare soltanto determinate categorie di migranti africani ed escluderebbe oppositori politici provenienti anche dai Paesi vicini; sulle garanzie per le persone LGBT, secondo quanto riferito dalla delegazione, non sarebbero arrivate risposte soddisfacenti. L’Uganda sostiene inoltre un sistema di accoglienza già fortemente sollecitato dalla presenza di milioni di rifugiati provenienti dai conflitti regionali.

Il problema non può essere ridotto alla ricerca del Paese terzo sufficientemente affidabile. Il meccanismo stesso introduce infatti una relazione nella quale Stati economicamente e politicamente più forti possono utilizzare accordi, investimenti e cooperazione per ottenere da altri governi la gestione di una parte delle conseguenze delle politiche migratorie europee. È una dinamica già sperimentata, con strumenti e situazioni differenti, attraverso la cooperazione con Libia, Tunisia ed Egitto e che il modello dei return hub rende ancora più esplicita: la gestione delle persone indesiderate diventa materia di negoziazione internazionale insieme ai finanziamenti, alla cooperazione economica, ai visti e alle relazioni diplomatiche.

Esperimenti di esternalizzazione non nascono oggi. Israele aveva già concluso nel 2014 un accordo con il Ruanda per trasferirvi migranti provenienti soprattutto dall’Africa orientale, mentre il successivo progetto britannico di trasferimento verso Kigali aveva incontrato l’opposizione della Corte suprema britannica. Anche il progetto italiano dei centri in Albania appartiene, pur con caratteristiche giuridiche differenti, alla stessa tendenza generale: separare progressivamente la gestione delle migrazioni dal territorio dello Stato che esercita il potere di controllo. Il modello europeo dei return hub compie però un passo ulteriore, perché inserisce questa possibilità all’interno di una disciplina comune dell’Unione.

La rincorsa all’estrema destra

È dentro questa trasformazione che va collocato il rapporto tra politiche europee ed estrema destra. Sarebbe inesatto sostenere che l’Unione abbia adottato integralmente il programma della “remigrazione”. Nella sua formulazione più radicale, sviluppata dagli ambienti identitari europei, quel concetto può comprendere l’allontanamento non soltanto degli stranieri irregolari, ma anche di persone regolarmente residenti e, in alcune formulazioni, di cittadini europei di origine migrante. Il regolamento sui rimpatri riguarda invece cittadini di Paesi terzi che non hanno o non hanno più titolo a soggiornare nell’Unione. Confondere i due piani indebolirebbe l’analisi anziché rafforzarla.

Il punto politico è un altro: negli ultimi anni si è progressivamente spostato il confine di ciò che le istituzioni europee considerano accettabile nelle politiche migratorie. Trasferire persone in Paesi terzi con i quali non hanno necessariamente legami, costruire centri di rimpatrio fuori dall’Europa, estendere la durata del trattenimento e utilizzare cooperazione economica e relazioni diplomatiche per aumentare le espulsioni erano proposte collocate fino a non molto tempo fa soprattutto nel repertorio delle destre più radicali. Oggi una parte consistente di quelle misure è entrata nel dibattito delle principali famiglie politiche europee e, in alcuni casi, direttamente nel diritto dell’Unione.

È questo il risultato più rilevante della pressione esercitata dall’estrema destra sul sistema politico europeo. Non occorre che i partiti radicali conquistino da soli le istituzioni perché una parte del loro paradigma diventi egemone. È sufficiente che riescano a imporre la definizione del problema alla quale anche gli avversari finiscono per adattarsi. Se le migrazioni vengono interpretate prioritariamente attraverso sicurezza, controllo delle frontiere, irregolarità e capacità di espulsione, la discussione politica avviene già dentro un campo costruito in larga misura dalle destre, anche quando le soluzioni proposte sono formalmente più moderate.

La strategia seguita da una parte consistente delle forze europee di centro e centrosinistra parte invece dall’idea che un maggiore controllo delle migrazioni possa sottrarre consenso all’estrema destra. Il presupposto è che dimostrare la capacità delle istituzioni di controllare le frontiere, aumentare i rimpatri e governare l’immigrazione possa ridurre lo spazio delle formazioni radicali. Ma questa strategia contiene una contraddizione: se si accetta che la questione fondamentale sia l’eccessiva presenza di migranti e che la priorità politica consista nell’allontanarne un numero maggiore, si finisce contemporaneamente per legittimare la diagnosi sulla quale l’estrema destra ha costruito una parte rilevante della propria crescita.

La competizione si sposta così dal contenuto della politica alla sua intensità. Non si discute più se il paradigma fondato su deterrenza, detenzione ed espulsione sia adeguato, ma quale soggetto sia capace di applicarlo con maggiore efficacia. In un simile quadro le destre radicali possono continuamente chiedere di spostare più avanti il limite: più rimpatri, più detenzione, più restrizioni all’asilo, maggiore esternalizzazione. La rincorsa, anziché neutralizzarle, rischia quindi di normalizzarne progressivamente il lessico e le priorità.

Non soltanto detenzione: denaro, controllo e perquisizioni

Nel nuovo regolamento c’è però un altro terreno che merita attenzione e che rischia di passare in secondo piano rispetto ai return hub. La disciplina europea non interviene soltanto sulla durata e sulle condizioni del trattenimento, ma costruisce un sistema più articolato di misure finalizzate a garantire l’esecuzione del rimpatrio. Tra le alternative alla detenzione gli Stati potranno prevedere una garanzia finanziaria, il monitoraggio elettronico e altre misure di controllo. Secondo la documentazione del Parlamento europeo, il trattenimento deve essere disposto sulla base di una valutazione individuale e può essere utilizzato, tra gli altri casi previsti, quando la persona non collabora, esiste un rischio di fuga oppure viene individuato un rischio per la sicurezza.

La garanzia finanziaria non costituisce una cauzione penale nel significato assunto dal bail nel sistema statunitense e non rappresenta neppure una novità assoluta nel diritto europeo e italiano dell’immigrazione. Presentarla come l’importazione diretta della cauzione americana sarebbe quindi giuridicamente impreciso. Ciò non rende però irrilevante la questione sociale che la misura pone. Quando una prestazione economica viene inserita tra gli strumenti attraverso i quali una persona può essere sottoposta a una misura meno invasiva del trattenimento, la disponibilità patrimoniale entra inevitabilmente nel sistema di amministrazione della coercizione. Non significa automaticamente che chi dispone di denaro venga liberato e chi non ne dispone venga detenuto, perché esistono diverse misure alternative e la decisione deve essere individualizzata; significa però che la capacità di fornire una garanzia economica può diventare uno degli elementi attraverso i quali viene concretamente differenziato il controllo.

Il problema acquista un significato ancora maggiore considerando la condizione materiale delle persone alle quali la disposizione è destinata. Chi è privo di un titolo di soggiorno stabile si trova frequentemente in condizioni di precarietà lavorativa, abitativa ed economica. Una garanzia finanziaria formalmente identica può quindi produrre effetti profondamente differenti a seconda del reddito e della rete sociale disponibile. Non occorre attribuire al legislatore una dichiarata finalità classista per riconoscere un possibile effetto di classe: una misura monetaria applicata a soggetti dotati di risorse economiche profondamente diseguali non produce necessariamente una capacità uguale di accedervi.

A questo elemento se ne aggiunge un altro ancora più significativo. Il regolamento attribuisce alle autorità nazionali la possibilità di utilizzare specifiche misure investigative per preparare o assicurare l’esecuzione del rimpatrio. La documentazione ufficiale del Parlamento europeo indica espressamente la possibilità di perquisire la persona interessata, l’abitazione o altri locali pertinenti, previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa prevista, e di ricercare e sequestrare beni personali e dispositivi elettronici. Questi poteri restano soggetti alle garanzie, ai rimedi e al rispetto dei diritti fondamentali stabiliti dal diritto europeo e nazionale, ma la loro introduzione mostra comunque quanto l’esecuzione di un provvedimento amministrativo di rimpatrio venga accompagnata da strumenti di controllo particolarmente penetranti.

Garanzia finanziaria, monitoraggio elettronico, perquisizioni e sequestri vanno quindi letti insieme. Non perché siano strumenti giuridicamente equivalenti, ma perché appartengono a una medesima trasformazione: la gestione amministrativa dell’immigrazione si struttura sempre più attraverso una valutazione preventiva del rischio e una crescente capacità di sorveglianza sulla persona. Non siamo nel diritto penale classico fondato sull’accertamento di un reato e sull’eventuale applicazione di una pena; siamo di fronte a poteri finalizzati a rendere possibile l’esecuzione di una decisione amministrativa di allontanamento.

È precisamente qui che il diritto dell’immigrazione mostra ancora una volta la propria funzione di laboratorio giuridico. Lo straniero irregolare occupa una posizione nella quale possono essere applicate forme molto intense di coercizione senza che alla loro origine vi sia necessariamente una condanna penale: trattenimento amministrativo, obblighi di presentazione, limitazioni alla libertà di movimento, consegna dei documenti, sorveglianza elettronica, perquisizioni e strumenti patrimoniali destinati a ridurre il rischio di fuga. La condizione migratoria diventa quindi il presupposto per un regime differenziato nel quale prevenzione, controllo e amministrazione del rischio acquistano un peso che nel diritto ordinario incontrerebbe limiti e resistenze differenti.

Da questo punto di vista è comprensibile il richiamo all'”americanizzazione del diritto”, purché non venga utilizzato come equivalenza tecnica con il sistema statunitense della cauzione penale. Il fenomeno interessante è più ampio: l’intreccio crescente tra disponibilità economica, valutazione preventiva del rischio e differenti gradi di restrizione della libertà. La persona viene sottoposta a misure non soltanto sulla base di un comportamento già tenuto, ma anche sulla previsione della possibilità che possa sottrarsi al rimpatrio. Se all’interno di questo sistema compare anche una garanzia monetaria, alla differenziazione giuridica prodotta dallo status migratorio può sovrapporsi quella economica.

Il diritto dell’immigrazione come laboratorio

Da molti anni i dispositivi destinati agli stranieri costituiscono uno dei terreni nei quali si sperimentano forme particolarmente avanzate di amministrazione preventiva. Questo non significa sostenere che ogni misura introdotta nel diritto dell’immigrazione verrà inevitabilmente estesa all’intera popolazione. Un automatismo del genere non sarebbe dimostrabile e trasformerebbe un problema storico concreto in una previsione astratta. È invece possibile osservare come la legislazione migratoria abbia contribuito a rendere ordinari istituti che modificano il rapporto tra libertà personale, amministrazione e sicurezza.

Il trattenimento amministrativo ne costituisce l’esempio più evidente. Una persona può essere privata della libertà non perché debba scontare una pena conseguente a una condanna, ma perché l’amministrazione deve organizzare il suo allontanamento. La logica preventiva del rischio di fuga estende ulteriormente questo paradigma: non si interviene soltanto su ciò che la persona ha fatto, ma sulla possibilità che possa tenere in futuro un determinato comportamento. Il nuovo regolamento consolida questa impostazione e la combina con strumenti tecnologici, patrimoniali e investigativi, costruendo una vera infrastruttura europea dell’espulsione.

È in questo senso, più preciso, che la legislazione speciale sull’immigrazione riguarda anche chi migrante non è. Non perché esista una successione inevitabile attraverso la quale ogni norma applicata agli stranieri verrà domani applicata a tutti, ma perché il diritto contribuisce anche a stabilire quali livelli di coercizione una società considera politicamente e giuridicamente accettabili. L’espansione della prevenzione, della sorveglianza e dell’amministrazione del rischio nei confronti di categorie dotate di minore capacità politica di opposizione può progressivamente modificare il confine tra eccezione e normalità nell’esercizio del potere pubblico.

Questa dinamica si inserisce in una trasformazione più generale che abbiamo definito, in altre occasioni, come democrazia punitiva: l’espansione della risposta penale, amministrativa e di polizia rispetto alla capacità della politica di intervenire sulle cause materiali dei fenomeni sociali. Nel campo delle migrazioni la questione appare con particolare evidenza. Alla precarietà del lavoro, alle disuguaglianze internazionali, alle guerre, alla crisi climatica e all’assenza di canali sufficienti di mobilità regolare si risponde aumentando progressivamente gli strumenti destinati a identificare, sorvegliare, trattenere ed espellere.

Ceuta e il passaggio dall’immigrazione alla sicurezza nazionale

Il processo non riguarda soltanto i rimpatri. Dopo la crisi di Ceuta si è riaperta anche la discussione sulla possibilità di modificare le procedure d’asilo quando un movimento di persone venga qualificato come “strumentalizzazione della migrazione” da parte di uno Stato terzo o come componente di un cosiddetto “attacco ibrido”. Nel Consiglio del 1° ottobre i ministri dell’Interno hanno discusso proprio il rafforzamento della capacità europea di anticipare gli arrivi irregolari e reagire rapidamente alle situazioni considerate di crisi, attribuendo crescente importanza anche al monitoraggio dei social media e agli strumenti tecnologici di previsione e sicurezza.

Il passaggio è politicamente rilevante perché modifica ancora una volta la posizione giuridica e simbolica della persona che attraversa la frontiera. Se un movimento migratorio può essere interpretato come strumento utilizzato da un altro Stato per esercitare pressione sull’Unione, il singolo individuo rischia di essere assorbito dentro la categoria della minaccia geopolitica. La sua eventuale domanda di protezione passa così in secondo piano rispetto alla rappresentazione dell’attraversamento come problema di sicurezza nazionale. Migrazione, sicurezza interna e politica estera tendono progressivamente a sovrapporsi, producendo un’espansione delle categorie emergenziali attraverso le quali viene governata la mobilità.

La frontiera non serve soltanto a tenere fuori

C’è infine un elemento economico che spesso scompare quando la politica migratoria viene rappresentata esclusivamente come conflitto tra apertura e chiusura. L’Europa non sta costruendo un sistema destinato semplicemente a impedire l’ingresso degli stranieri. Le economie europee continuano ad avere bisogno di consistenti flussi di lavoratori migranti in agricoltura, logistica, edilizia, industria, assistenza familiare, turismo e servizi. Gli stessi Stati che irrigidiscono le politiche di rimpatrio continuano quindi ad aprire canali di ingresso legale quando il mercato del lavoro richiede nuova manodopera.

La contraddizione è soltanto apparente. La frontiera contemporanea non svolge semplicemente la funzione di chiudere, ma quella più complessa di selezionare. Stabilisce chi può entrare, per quanto tempo, a quali condizioni, con quale rapporto tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro e con quali conseguenze nel momento in cui quelle condizioni vengono meno. Da questo punto di vista il confine costituisce anche un dispositivo di regolazione del mercato del lavoro: produce differenti gradi di sicurezza giuridica e quindi differenti capacità di sottrarsi al ricatto occupazionale.

Il nuovo regolamento sui rimpatri rafforza questo meccanismo. Da una parte l’Europa continua a organizzare ingressi di forza lavoro considerata necessaria; dall’altra aumenta gli strumenti destinati a individuare, controllare, trattenere e allontanare chi perde o non possiede un titolo di soggiorno. Non c’è bisogno di immaginare un progetto occulto dietro questa dinamica. È sufficiente osservare l’incontro tra esigenze del mercato del lavoro e politiche di governo della mobilità: la forza lavoro attraversa la frontiera attraverso canali selettivi quando è richiesta, mentre la permanenza sul territorio rimane sottoposta a una crescente capacità amministrativa di controllo.

È anche per questo che parlare semplicemente di “Europa chiusa” rischia di essere insufficiente. La Fortezza Europa non è una fortezza immobile, ma un sistema di porte differenziate, corridoi legali, barriere, centri di trattenimento, procedure accelerate e accordi con Paesi terzi attraverso cui viene amministrata la mobilità internazionale secondo gerarchie economiche e politiche precise.

L’esternalizzazione come sistema di governo

Ruanda, Uganda, Albania, Libia, Tunisia ed Egitto appartengono a situazioni giuridiche e politiche molto differenti e sarebbe sbagliato sovrapporle. Ciò che le collega è però la crescente tendenza europea a trasformare la cooperazione con i Paesi esterni in uno strumento della propria politica migratoria. L’accesso ai finanziamenti, gli investimenti, la cooperazione economica, le politiche dei visti e le relazioni diplomatiche diventano leve attraverso le quali ottenere controllo delle partenze, riammissioni, sorveglianza delle frontiere o disponibilità a ospitare persone che l’Europa intende allontanare.

Questo sistema modifica anche i rapporti di forza con i governi partner. Affidare a un altro Stato una funzione considerata essenziale per la politica interna europea significa contemporaneamente attribuirgli un potere negoziale. Quanto maggiore è la necessità europea di impedire partenze o aumentare rimpatri, tanto maggiore diventa la capacità del Paese partner di utilizzare quella collaborazione nelle trattative economiche e diplomatiche. Il problema non è quindi soltanto quanto costino gli accordi, ma quale relazione politica producano e quanto le politiche europee sulle migrazioni diventino dipendenti dalla collaborazione di governi esterni.

La questione delle garanzie giuridiche non scompare, ma cambia forma. Il regolamento richiama i diritti fondamentali e il principio di non-refoulement; il problema diventa verificarne l’effettività una volta che la persona è stata trasferita fuori dal territorio dell’Unione. Diventano quindi centrali il monitoraggio indipendente dei centri, l’accesso agli avvocati, la possibilità di ricorrere contro le decisioni, la giurisdizione competente, le condizioni del trattenimento e la responsabilità per eventuali violazioni. Sono problemi strutturali del modello, non semplicemente anomalie che potrebbero essere eliminate scegliendo un Paese terzo ritenuto più affidabile.

La Fortezza Europa dopo la vittoria culturale delle destre

Il nuovo regolamento conferma quindi la trasformazione che avevamo già osservato analizzando Ceuta e la crisi della politica migratoria europea. La questione decisiva non è stabilire se l’Unione abbia adottato integralmente il programma dell’estrema destra: non lo ha fatto. Il problema è capire quanto il paradigma costruito dalle destre abbia modificato il terreno sul quale ormai si muovono anche le altre forze politiche. Quando il successo di una politica migratoria viene misurato principalmente attraverso il numero dei rimpatri, la capacità di impedire gli ingressi, la rapidità delle espulsioni e la disponibilità di Paesi terzi a ricevere persone allontanate dall’Europa, una parte rilevante dello spostamento culturale è già avvenuta.

La stessa evoluzione del diritto europeo mostra come la frontiera stia assumendo una funzione sempre più ampia. Non delimita semplicemente il territorio dell’Unione, ma organizza differenti regimi di mobilità, seleziona la forza lavoro, distingue tra soggiorni regolari e irregolari, produce trattenimento amministrativo e permette ora di progettare trasferimenti verso Paesi terzi. A questa struttura si aggiungono garanzie finanziarie, sorveglianza elettronica, perquisizioni e sequestri finalizzati all’esecuzione del rimpatrio. Il problema non consiste quindi in una generica perdita dei “valori europei”, formula che trasformerebbe una questione materiale in un lamento morale, ma nella costruzione concreta di un apparato europeo della mobilità nel quale sicurezza, prevenzione e capacità di espulsione acquistano progressivamente maggiore centralità.

È su questo terreno che l’estrema destra ha ottenuto uno dei suoi risultati politicamente più importanti. Non ha avuto bisogno di imporre integralmente il proprio programma, perché una parte delle sue categorie è stata progressivamente incorporata nel linguaggio e nelle politiche delle istituzioni che dichiaravano di volerla arginare. La risposta alla crescita delle destre è diventata così una rincorsa sul loro stesso terreno, nella convinzione che maggiore durezza sulle migrazioni possa sottrarre loro consenso. Il rischio è che ogni nuovo irrigidimento confermi invece la centralità della questione così come è stata costruita dalle destre e lasci aperta soltanto la competizione su quanto lontano sia necessario spingersi.

Il regolamento sui rimpatri rappresenta per questo qualcosa di più dell’ennesima modifica della legislazione europea sull’immigrazione. Mostra una Fortezza Europa che non risponde alla pressione dell’estrema destra costruendo un paradigma alternativo, ma incorpora progressivamente una parte delle sue priorità, mentre contemporaneamente amplia un sistema amministrativo fondato sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza e sulla differenziazione giuridica delle persone. La garanzia finanziaria aggiunge a questo quadro una dimensione che non va sottovalutata: quando anche la disponibilità economica entra tra gli strumenti attraverso i quali può essere modulato il grado di coercizione, alla gerarchia prodotta dallo status migratorio rischia di sovrapporsi quella di classe.

È in questo senso che la Fortezza Europa insegue l’estrema destra sulla pelle dei migranti. Non perché Bruxelles e le destre radicali siano diventate la stessa cosa, ma perché il terreno sul quale viene costruita la politica europea delle migrazioni si è spostato progressivamente verso sicurezza, prevenzione, detenzione, espulsione ed esternalizzazione. Ed è proprio la normalizzazione di questo paradigma, più ancora delle singole norme, a misurare la profondità dello spostamento politico in corso.


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