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La Consulta: “ Cuocere cibi al 41 bis non è un’esibizione di potere”

La Consulta si pronuncia sul 41 bis e dichiara anticostituzionale le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. È con la sentenza di ieri della Corte costituzionale presieduta da Giorgio Lattanzi, redattore il giudice Nicolò Zanon, che viene accolta la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis sollevata dal magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi. Con l’ordinanza del 9 maggio 2017, il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale in materia di 41 bis relativa, nello specifico, al divieto imposto dall’Amministrazione penitenziaria di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto ( poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare) ”. Era stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41- bis, comma 2- qua- lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 ( Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 ( Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui «impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi».

Il reclamo recepito dal magistrato Gianfilippi, in sintesi, proveniva da un detenuto sottoposto al regime duro con il quale l’interessato per motivi di salute aveva bisogno di una dieta differenziata – si doleva dei divieti, impostigli dall’amministrazione penitenziaria, di acquistare cibi che richiedono cottura, nonché di cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto ( poiché consumabili anche crudi), a pena della sottoposizione, in caso di violazione, a una sanzione disciplinare.

La Consulta ha recepito la questione sollevata e ha richiamato diversi articoli della Costituzione, smontando – di fatto – le obiezioni circa la presunta esibizione di potere e carisma dei detenuti se avessero la possibilità di cuocere il cibo. Quest’ultimo punto viene decostruito dalla Consulta sottolineando, innanzitutto, lo scopo del 41 bis che prevede limitazioni per esigenze di sicurezza e per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di riferimento. Alla luce di questo, la Consulta spiega che una simile finalità, tuttavia, appare al rimettente “inidonea a giustificare effettivamente il divieto imposto”, sia perché il divieto sarebbe del tutto incongruo rispetto alla finalità descritta, sia perché l’ordinamento penitenziario prevedrebbe altri strumenti – quali le limitazioni, valevoli per la generalità della popolazione detenuta, alla quantità e alla qualità di cibi ricevibili o acquistabili dall’esterno ( siano essi da consumarsi crudi o da cucinarsi) – volti ad evitare efficacemente l’affermarsi di situazioni come quelle temute.

Altro aspetto che viene sollevato è il divieto che va in contrasto con gli articoli 3 e 27 Costituzione. Per i giudici della Consulta si tratta di un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, “dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva”. Il motivo? La cottura dei cibi rappresenta una ritualità, a cui si era abituati prima del carcere, e costituirebbe “una modalità, umile e dignitosa, per tenersi in contatto con il mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni». Negarla, per la Corte significherebbe solo «un’inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso di umanità”. Ma non solo, aggiunge la Consulta che la norma in questione impedirebbe quei “piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale”.

Grazie a questa sentenza, il 41 bis non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva che è presente anche nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap per uniforter, mare le regole del regime duro in tutti gli istituti penitenziari che ospitano tali sezioni. Soddisfatti i dirigenti dell’associazione Nessuno tocchi Caino, il presidente Sergio D’Elia, il presidente Rita Bernardini la tesoriera Elisabetta Zamparutti: «È una sentenza bellissima perché fa entrare un senso di umanità nelle celle dei reclusi al 41- bis. Per noi, questa sentenza della Corte Costituzionale è come un argine a quell’ondata di misure afflittive che negli anni si è riversata su di loro in nome della sicurezza, ma che ben poco hanno a che fare con questa, essendo piuttosto volte ad infliggere sofferenze fisiche e psichiche volte ad indurli alla collaborazione. Ancora una volta – continuano gli esponenti di Nessuno tocchi Caino – ci riconosciamo in questa Corte Costituzionale ed in essa riponiamo la nostra massima fiducia nell’adeguamento del nostro ordinamento alla finalità rieducativa della pena e al rispetto della dignità umana. Vogliamo anche esprimere tutta la nostra stima al magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, che ha sollevato questione di illegittimità costituzionale su questo aspetto del regime detentivo del 41 bis».

Damiano Aliprandi

da il dubbio

La sentenza della  Corte-Costituzionale-186-2018

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