Firmato il decreto sicurezza: cosa cambia davvero

Dopo 19 giorni e tre correzioni sostanziali, il decreto sicurezza arriva alla firma tra contrappesi istituzionali e nuove tensioni sul confine tra ordine pubblico e garanzie costituzionali.

Diciannove giorni. Tanto è servito perché il Presidente della Repubblica firmasse il nuovo decreto legge “sicurezza” annunciato come urgente dal Consiglio dei ministri. Un tempo politico non neutro. Perché il testo che è arrivato al Quirinale non è identico a quello uscito da Palazzo Chigi. Tre modifiche sostanziali segnano una correzione di rotta che dice molto sullo scontro istituzionale e sul clima nel quale questo provvedimento è maturato.

Il primo nodo riguarda il fermo preventivo nelle manifestazioni pubbliche. Nella versione originaria, la misura – fino a 12 ore – poteva scattare sulla base di generiche “circostanze di fatto”, rimesse alla valutazione delle forze dell’ordine. Una formulazione ampia, che avrebbe consentito un potere di intervento anticipato estremamente discrezionale, con il rischio di colpire non fatti ma presunzioni.

Nel testo firmato, il fermo è stato riformulato: potrà essere disposto solo “in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Non basta più una valutazione preventiva astratta. L’attualità del pericolo dovrà essere sottoposta al vaglio di un magistrato che, in mancanza dei presupposti, ordinerà l’immediato rilascio. È una modifica che introduce un contrappeso giudiziario e riduce l’area dell’arbitrio, ma non cancella il problema politico di fondo: l’idea che il conflitto sociale vada gestito con strumenti di anticipazione penale.

Il secondo intervento riguarda il cosiddetto “scudo” per le forze dell’ordine, voluto dalla destra sull’onda emotiva dei fatti di Rogoredo. Anche qui il testo è stato ridimensionato. Non ci sarà una mancata iscrizione tout court nel registro degli indagati, ma una nuova figura: l’“annotazione preliminare”. Il pubblico ministero potrà utilizzarla quando il fatto appaia commesso “in presenza di una causa di giustificazione”.

Formalmente, non si tratta di un’esenzione dal controllo giudiziario. L’annotazione garantirà gli stessi diritti della persona iscritta nel registro degli indagati – difensore, accesso agli atti – e potrà durare al massimo 150 giorni. In caso di successiva iscrizione nel registro ordinario, i termini delle indagini preliminari decorreranno da quel momento. La disciplina dovrà essere definita nei dettagli con un decreto del ministro della Giustizia entro 60 giorni.

Eppure la scelta lessicale non è irrilevante. Spostare l’iscrizione su un registro “preliminare” quando si presume una causa di giustificazione significa introdurre un filtro simbolico e procedurale che segnala una particolare tutela per chi esercita la forza pubblica. Il messaggio politico resta: rafforzare la protezione dell’operatore di polizia nel momento in cui usa la forza, in un contesto in cui la magistratura – proprio a Milano – ha contestato l’omicidio volontario a un agente.

Infine, una modifica meno discussa ma significativa: la disciplina sulla vendita dei coltelli. Resta il divieto ai minori, ma scompare l’obbligo per gli esercenti di registrare le vendite delle lame oltre determinate dimensioni. Un alleggerimento degli adempimenti che ridimensiona l’impostazione originaria più restrittiva.

Le tre correzioni non cambiano la natura complessiva del decreto, che continua a muoversi lungo l’asse securitario. Ma mostrano che l’equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e garanzie costituzionali non è un terreno neutro. La distanza temporale tra il varo e la firma racconta un confronto istituzionale nel quale il Quirinale ha esercitato, nei limiti del proprio ruolo, una funzione di garanzia.

Resta però la domanda politica di fondo: a cosa serve questo decreto? In un Paese attraversato da disuguaglianze crescenti, precarietà lavorativa, crisi abitativa e impoverimento dei servizi pubblici, la risposta del governo si concentra ancora una volta sull’anticipazione del rischio, sull’inasprimento degli strumenti di controllo, sulla ridefinizione delle tutele per chi esercita la coercizione.

Il fermo preventivo, pur corretto, introduce una logica di intervento prima del fatto. L’annotazione preliminare segnala una protezione rafforzata per le forze dell’ordine nel momento più delicato, quello dell’uso della forza. La sicurezza continua a essere declinata come ordine pubblico, più che come diritto sociale.

Le modifiche intervenute attenuano alcuni profili più critici, ma non sciolgono il nodo centrale: la tendenza a governare il disagio e il conflitto con strumenti penali e amministrativi straordinari. Il decreto nasce come risposta urgente. La sua gestazione travagliata dimostra che, quando si tocca l’equilibrio tra potere e libertà, l’urgenza deve fare i conti con la Costituzione. E con una domanda che nessuna norma può eludere: sicurezza per chi, e contro chi?

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