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Ergastolo ostativo, mafie e luoghi comuni

Anche ai mafiosi condannati all’ergastolo e non collaboranti può essere concessa, in caso di ravvedimento, la liberazione condizionale. Lo ha detto la Corte costituzionale, pur rinviando l’operatività della decisione. E subito è stata polemica. Anche se la decisione sembra non solo giusta ma anche efficace in termine di contrasto alle mafie.

La questione delle mafie e della relativa strategia di contrasto è una sorta fiume carsico che emerge in piena luce in occasione di alcuni episodi drammatici o di qualche operazione di polizia dal nome fantasioso per poi inabissarsi per mesi o adagiarsi sulla stanca ripetizione di luoghi comuni. Tra questi ultimi c’è l’indiscussa priorità, nell’azione antimafia, del profilo repressivo, qualunque esso sia e comunque si manifesti, sul versante legislativo come su quello giudiziario. Posizione a ben guardare asfittica e di corto respiro ché l’insufficienza della repressione di polizia e giudiziaria e l’interazione delle sue modalità con l’andamento del fenomeno stanno scritte, non da oggi, nella nostra storia nazionale. In altri termini, non solo l’intervento repressivo, pur fondamentale come per qualunque organizzazione criminale, non è sufficiente ma le conseguenze di medio e lungo periodo del suo concreto atteggiarsi possono essere assai diverse (a volte, anche discostandosi dagli obiettivi perseguiti) a seconda delle sue modalità.

La considerazione sorge spontanea alla luce delle polemiche che hanno accompagnato e accompagnano la recente decisione della Corte costituzionale che ha scalfito l’istituto dell’ergastolo ostativo per i mafiosi. Per comprendere di cosa si tratta è bene inquadrare la questione. Il principio costituzionale secondo cui «le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3) fa sì che, nel nostro sistema, il “fine pena mai” in cui si concretizza l’ergastolo subisca dei temperamenti e delle eccezioni. Anche i condannati all’ergastolo infatti, in caso di «comportamento tale da far ritenere sicuro il [loro] ravvedimento», possono beneficiare, dopo un congruo periodo di pena, del lavoro all’esterno e della semilibertà e possono poi, dopo 26 anni di pena, ottenere la liberazione condizionale (cioè l’uscita dal carcere con sottoposizione a libertà vigilata). Questa possibilità non riguarda, peraltro, tutti gli ergastolani. Ne sono esclusi, in forza di una modifica normativa intervenuta all’indomani della strage di Capaci, i condannati per delitti di matrice mafiosa o terroristica, all’infuori dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Vige cioè, per gli appartenenti ad associazioni mafiose, una presunzione di pericolosità assoluta, non superabile altrimenti che con la collaborazione. È questa condizione che viene definita ergastolo ostativo.

Orbene, tale disciplina, già incrinata (quanto alla possibilità di beneficiare di permessi premi) e indebolita da sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, è stata, in ultimo, ritenuta illegittima dalla Consulta in punto non concedibilità della liberazione condizionale. Con ordinanza del 15 aprile, il giudice delle leggi ha, infatti, definito incostituzionale l’ergastolo ostativo invitando il legislatore a modificare l’attuale disciplina entro il 10 maggio 2022. La Consulta ha differito la declaratoria formale di incostituzionalità per evitare di «produrre effetti disarmonici sul complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva» ma ha anticipato che, in caso di inerzia del Parlamento, allo scadere del termine stabilito, la dichiarazione di incostituzionalità non solo sarà automatica ma potrà estendersi anche al divieto di accesso alle misure alternative intermedie della semilibertà e del lavoro all’esterno. La decisione è stata motivata con il rilievo che la collaborazione con la giustizia, pur essendo un ragionevole metro di giudizio, «non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento» e ciò perché essa può anche essere dettata da «valutazioni utilitaristiche» e non essere «segno di effettiva risocializzazione», mentre il rifiuto a collaborare «può esser determinato da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali». La Corte ha, quindi, concluso che l’incompatibilità con la Costituzione della disciplina vigente «deriva dal carattere assoluto della presunzione, che fa della collaborazione con la giustizia l’unica strada a disposizione dell’ergastolano per accedere alla valutazione della magistratura di sorveglianza da cui dipende la sua restituzione alla libertà» perché «è proprio l’effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la pena perpetua con la Costituzione» mentre la sua preclusione in via assoluta renderebbe l’ergastolo in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte ha immediatamente suscitato una vera e propria levata di scudi da parte della destra estrema (e non è certo una sorpresa) e anche di un ampio schieramento comprensivo di gran parte dei magistrati antimafia (seppur, in verità, non di tutti), di molte associazioni impegnate nel settore e di alcuni organi di stampa. Si è detto, in particolare, che essa smantella un “pacchetto” coerente di misure che hanno impedito a Cosa Nostra di trasformare la nostra democrazia in un narco-stato, che l’ergastolo ostativo è imposto dalla gravità e dalla natura delle mafie, che per i mafiosi non si danno possibilità di dissociazione diverse dalla collaborazione perché «chi non si pente conserva lo status di “uomo d’onore” per sempre», che in caso di abrogazione dell’ergastolo ostativo «chi ha scontato 26 anni potrà uscire anche se non ha collaborato», che tutto ciò configurerebbe «uno schiaffo alle vittime e ai loro familiari».

Si tratta di obiezioni non decisive: né sul piano giuridico né su quello fattuale. La decisione della Corte costituzionale, infatti, non prevede la cancellazione dell’ergastolo ostativo e l’automatica scarcerazione degli ergastolani condannati per delitti di mafia dopo 26 anni ma, semplicemente, esclude automatismi rigidi e attribuisce la valutazione dell’eventuale ravvedimento (e della connessa dissociazione) alla magistratura di sorveglianza (che, in punto permessi, ha dimostrato di saper fare un uso attento e rigoroso della propria discrezionalità). Non solo, ma se è vero che il pentimento e la collaborazione sono gli indici principali del venir meno del vincolo associativo è apodittica e indimostrata l’affermata impossibilità che, magari in casi limite, la dissociazione si manifesti con comportamenti univoci pur senza sfociare in collaborazione processuale. E, ancora, la legittimazione di un ergastolo senza rimedio, all’infuori di automatismi che prescindono dalla valutazione del caso singolo, è in evidente contrasto con princìpi etici fondamentali ché – come ha scritto l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida – «se si crede nell’essere umano, nella sua libertà e nella sua dignità, non si può ammettere né la pena di morte, né una pena senza fine come l’ergastolo ostativo».

Ma c’è dell’altro, che qui preme sottolineare, riprendendo quanto si è detto in premessa. L’irrigidimento repressivo oltre i limiti della dignità e del senso di umanità (anche nei confronti di chi quei princìpi ha brutalmente calpestato) rischia, nel medio termine, di produrre esiti opposti a quelli perseguiti. Ci sono di ciò, a ben guardare, diversi indicatori. Studiosi, osservatori, organi di polizia, magistrati sono concordi almeno su una circostanza: le mafie hanno cambiato volto e strategie ma sono, oggi, vive e potenti (forse – dicono alcuni – ancor più che nella stagione stragista). Eppure negli ultimi decenni indagini e processi hanno inferto alle mafie – anche questo è pacifico – colpi che sarebbero stati mortali per qualunque altra organizzazione criminale. L’apparente contraddizione trova, in realtà, spiegazione in un carattere peculiare delle associazioni mafiose: il radicamento sociale e il consenso diffuso di cui godono, elementi che permangono e non si esorcizzano negandoli o limitandosi a deprecarli. Le mafie sono nate in società rurali e arretrate ma si sono adattate rapidamente e senza problemi alla finanziarizzazione e alla globalizzazione. Ciò che osta alla loro sopravvivenza e al loro sviluppo non è né la modernità né le tecnologie né la (sola) repressione ma altro: una società circostante giusta, umana, rispettosa dei diritti e della dignità delle persone (di tutte le persone, anche di quelle che “non lo meritano”). Non è un’affermazione ingenua da “anime belle” ma la lezione della storia, iscritta anche nel testamento di un esponente di primo piano degli apparati repressivi come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: «Ho capito una cosa, molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati» (intervista a Giorgio Bocca, la Repubblica, 10 agosto 1982). Una società giusta deve saper offrire a tutti, e soprattutto ai giovani, modelli alternativi a quelli dominanti, anche mostrando che la giustizia sa coniugare il necessario rigore con i princìpi di umanità e di rispetto della dignità persino dei propri nemici. Solo così si erode il consenso alle mafie e alla loro cultura e le si possono, alla fine, sconfiggere.

Non sarebbe male se la decisione della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo aprisse uno spiraglio anche in questa direzione.

Livio Pepino

da Volere La Luna

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