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Degrado e tortura nel carcere di Voghera

DAL 41BIS ALL’ISOLAMENTO TOTALE PER ALTRI SEI ANNI. DEGRADO E TORTURA NEL CARCERE DI VOGHERA PER UN DETENUTO CON GRAVI PROBLEMI PSICHICI

L’ultimo Rapporto del garante nazionale denuncia una storia di tortura, segnalata dalla nostra Associazione all’ufficio del Garante, perpetrata per anni sulla pelle di C.T., detenuto siciliano di 56 anni che fino al 15 ottobre si trovava nel carcere di Voghera, in uno dei braccetti “speciali”, quelli dell’isolamento totale. E proveniva da un altro isolamento totale, quello del 41bis dove, probabilmente, avrà cominciato ad avere i primi sintomi di instabilità psichica. Poi altri 5 lunghissimi anni, dal 2011 al 2016, in cui ha vissuto in isolamento totale, affetto da gravissime patologie psichiche, in condizioni di assoluto degrado, senza assistenza sanitaria adeguata e senza incontrare anima viva al di fuori degli agenti e (forse) qualche medico, ma ne dubitiamo.

La descrizione data di quest’uomo, e delle condizioni in cui era tenuto, lasciavano immaginare un uomo delle caverne: nudo, barba lunghissima, sporco, con gravi problemi psichici e privo di contatti umani.

Chi ci avvisò ci mise anche in guardia: <<attenti perché se vi mettete su questa storia vi tirerete addosso i servizi>>. Con la massima discrezione abbiamo contattato il garante ed anche un parlamentare perché questa storia doveva essere verificata e denunciata. Purtroppo il parlamentare volle far fare “opportune verifiche” trattandosi di una persona incriminata per mafia, come se ci fosse una legge che legittimi la tortura a seconda del titolo del reato, appellandosi alla “legalità”!

Il parlamentare non intervenne in compenso, probabilmente facendo qualche ricerca, mise la pulce nell’orecchio all’amministrazione penitenziaria permettendogli di “correre ai ripari” onde evitare che le condizioni di C.T. venissero riscontrate oggettivamente da qualche altro parlamentare o dal garante stesso. Il garante invece, per come si evince anche dalla relazione, è arrivato “tardi”, C.T. era stato trasferito, guarda caso il giorno prima, per “osservazione psichiatrica, fino a miglioramento del quadro clinico”presso il Lorusso-Cutugno di Torino.

Detenuto C.T. trasferito e cartella clinica penitenziaria magicamente cancellata dal personale di Voghera il giorno stesso del trasferimento, quasi a voler cancellare ogni traccia della sua permanenza. Inoltre, l’autorità del garante è stata completamente ignorata, quasi Voghera avesse un regolamento e delle norme a se rispetto al resto del territorio italiano. Ma non ci meravigliamo, nei mesi scorsi abbiamo supportato i detenuti che hanno denunciato le violazioni delle norme costituzionali e dei diritti minimi dei detenuti , confermate dalla Garante Provinciale, appellandosi alle massime cariche dello Stato affinchè cessasse questo stato di cose. Ora una ulteriore conferma. Noi ci chiediamo il perché. Non è normale che l’ amministrazione penitenziaria violi persino i suoi stessi regolamenti, l’isolamento per motivi disciplinari infatti è ammesso per non più di sei mesi, rinnovabile ma non all’infinito. E allora ci chiediamo quali sono le motivazioni reali che spingono lo Stato a rischiare così tanto? Quali gli interessi? A chi o cosa questa persona può fare male? Forse che una simile situazione confermerebbe che il regime di 41bis e di isolamento è tortura che può portare anche alla pazzia? Quello che si è operato a Voghera è stato un maldestro tentativo di cancellare il “corpo del reato” perché tenere un uomo in queste condizioni è tortura e, probabilmente, non è l’unico caso in Italia. Ma in Italia se chiedi l’elemosina sei perseguibile penalmente, se invece torturi un uomo, chiunque esso sia, ti promuovono perché questo reato semplicemente non esiste, però si pratica e si pratica nelle strutture “legali” dello Stato, quelle atte a rieducare le persone che hanno sbagliato ed a risarcire le vittime!

L’unica speranza è che questa persona possa essere adeguatamente curata, magari anche con una sospensione della pena perché incompatibile col regime detentivo. Ma anche di questo ne dubitiamo perché C.T. è uno di quei detenuti cattivi e colpevoli per sempre, un ergastolano ostativo, che non può sperare in nessuna clemenza, neanche in queste condizioni e neanche dopo aver subito per anni torture che, purtroppo, non potranno essere cancellate come la sua cartella clinica.

Associazione Yairaiha Onlus

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Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Sintesi del Rapporto sulla detenzione di una singola persona privata della libertà personale

(Voghera 16 ottobre 2016 – Torino 26 ottobre 2016)

In ottemperanza al proprio mandato di cui all’art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella Legge 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall’art.1 c.317 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in ottemperanza altresì delle previsioni di cui agli articoli 17-23 del Protocollo Opzionale ONU alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ratificato dall’Italia il 3 aprile 2013, la delegazione del Garante Nazionale ha effettuato sia presso la Casa circondariale di Voghera che presso la Casa circondariale di Torino, “Lorusso e Cutugno”, visite specifiche finalizzate alla verifica delle condizioni di detenzione e salute del detenuto [ ]* a seguito della segnalazione pervenuta all’Ufficio del Garante Nazionale.

 

* Come è prassi, non vengono pubblicati i nomi delle persone private della libertà a cui il Rapporto fa riferimento. Inoltre, in questo caso, trattandosi di un Rapporto relativo alla verifica delle condizioni di un singolo detenuto, viene pubblicata una sintesi del Rapporto inviato all’Amministrazione penitenziaria, avendo alcuni elementi – soprattutto di carattere medico – inclusi nel Rapporto completo, carattere diconfidenzialità.

Le visite presso gli Istituti sono state destinate specificamente alla verifica delle condizioni di vita detentiva della persona detenuta, in ordine alle quali era stato rappresentato, con specifica segnalazione all’Ufficio del Garante, il fatto che lo stesso, sofferente di una “grave patologia psichica”, conducesse la “detenzione in isolamento” protratta ininterrottamente da anni e vivesse attualmente in uno stato di degrado fisico e materiale.

All’arrivo della delegazione, presso l’Istituto di Voghera, il detenuto non era presente, in quando trasferito il giorno precedente presso la Casa circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”. Durante la visita, con grande stupore, la delegazione ha appreso dal medico di turno che ogni traccia informatica relativa al fascicolo sanitario del signor [ ] era stata cancellata nel pomeriggio precedente.

Per questo la delegazione ha deciso di richiedere alla direttrice e al responsabile sanitario dell’Istituto di Voghera, in forma scritta, di inviare con sollecitudine la documentazione necessaria per l’analisi delle complessive condizioni di detenzione del signor [ ] negli ultimi anni.

La delegazione nel riscontrare una cooperazione carente da parte della Polizia penitenziaria presente e scarsissima da parte del medico di turno, ha dovuto prendere atto della mancanza di informazioni in merito all’ istituzione del Garante nazionale da parte del personale operante nella Casa circondariale di Voghera.

In ragione della grave situazione riscontrata il Garante Nazionale raccomanda alla Direzione della Casa circondariale:

1. di mettere a effettiva conoscenza di tutto il personale dell’Istituto la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 18.05.2016 n.3671/6121 che ha per oggetto l’informazione sull’istituzione e sui poteri del Garante Nazionale e che prescrive il necessario rapporto di collaborazione dell’Amministrazione nei confronti dell’Istituzione di garanzia.

Il Collegio ha avuto conferma del fatto che il detenuto [ ] durante i periodi detentivi effettuati nei diversi istituti penitenziari è stato ristretto in isolamento ininterrottamente dal 6 aprile 2011. Indipendentemente da ogni valutazione circa le motivazioni delle singole decisioni, il Garante Nazionale deve sottolineare che il prolungato isolamento di una persona può facilmente rientrare in quella definizione di trattamento contrario al senso di umanità vietato sia dall’articolo 27 c.3 della Costituzione italiana, sia dall’articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).

Il Garante Nazionale, al fine di una complessiva valutazione della gestione del caso nel periodo di permanenza del signor [ ] presso la Casa circondariale di Voghera, onde evitare il ripetersi di situazioni simili, chiede:

2. di avere documentazione circa le informazioni sul caso fornite dalla Direzione dell’Istituto alla magistratura di sorveglianza;

3. di ricevere informazione da parte dell’Amministrazione penitenziaria centrale sul perché non si sia provveduto nel corso degli anni a una allocazione del signor [ ] in ambienti più idonei al suo stato clinico: in particolare, se ciò sia stato determinato da mancanza di esauriente informazione da parte delle Autorità responsabili dell’Istituto o da valutazioni di altro tipo da parte della Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

Successivamente, la delegazione del Garante, durante la visita effettuata presso la Casa circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, ha incontrato la persona detenuta [ ] all’interno della sua stanza detentiva, nel reparto di Osservazione psichiatrica “Il Sestante”. Il colloquio e l’incontro con il dirigente sanitario e psichiatrico hanno reso conferma dei dati clinici emergenti dalle relazioni fornite.

Le condizioni igieniche della stanza, invece, sono apparse scadenti e scarse di corredo. Il letto è allestito esclusivamente con una coperta, senza lenzuolo, perché, come riferito dagli agenti del reparto, trattandosi di persona ad alto livello di sorveglianza viene applicata la cosiddetta “rimozione”, cioè la privazione di tutto quello che può essere usato per farsi del male. Il Garante nazionale, conseguentemente raccomanda:

4. che nel caso qui considerato e in tutti gli altri casi simili nel territorio nazionale, l’Amministrazione penitenziaria provveda a fornire gli Istituti di lenzuola, reperibili in commercio, di materiale idoneo a evitare un uso autolesivo e che nessuna persona detenuta venga tenuta, soprattutto per periodi prolungati, sistemata nella propria camera con il solo materasso e coperta;

5. chiede inoltre di ricevere copia delle disposizioni che governano la cosiddetta “rimozione”, unitamente a copia dei pareri medici acquisiti all’atto della loro definizione.

Il dirigente sanitario e psichiatra ha integrato la documentazione sanitaria già inviata al Garante illustrando il quadro complessivo della patologia manifestata dal detenuto. Ha peraltro precisato che, secondo quanto a lui risulta, il trasferimento all’Istituto torinese non è stato disposto ai sensi dell’art.112 Reg. Es. (d.p.r. 230/2000), come invece emerge dal provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ma per osservazione “fino a miglioramento del quadro clinico”. Queste affermazioni confermano le perplessità del Garante circa l’incongruità di un provvedimento di assegnazione a una sezione di osservazione psichiatrica senza un limite temporale fissato. Il Garante nazionale chiede pertanto che:

6. l’Amministrazione penitenziaria chiarisca la connotazione legale del provvedimento adottato e chiarisca altresì l’ipotesi di percorso trattamentale all’interno del quale tale provvedimento è stato assunto. Il Garante, considerando che l’eventuale rientro in un Istituto come quello di provenienza, dove al detenuto sarebbero presumibilmente riproposte le stesse condizioni di isolamento e di degrado con le quali è stata condotta la precedente vita detentiva, costituirebbe un’evidente violazione del diritto del detenuto a ricevere l’assistenza e la cura sanitaria di cui ha bisogno e, con ragionevole certezza, aggraverebbe ancora le già compromesse condizioni di salute mentale, oltre a ledere senz’altro i parametri essenziali della dignità della vita detentiva, raccomanda al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria:

7. previa acquisizione della valutazione conclusiva della Direzione sanitaria della Casa circondariale di Torino e fatta salva l’eventuale dichiarazione di incompatibilità con la detenzione in carcere, di assegnare il signor [ ] in una struttura dotata di adeguata articolazione per la salute mentale che ne consenta il trattamento e il recupero.

Il Garante Nazionale

Mauro Palma

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