Ddl Gasparri: repressione e bavaglio

di Rossella Puca*

In un momento storico segnato da genocidio reale e dalla complicità del silenzio istituzionale, il ddl Gasparri risulta essere più di una proposta normativa: è una risposta autoritaria al dissenso politico.

Dal 22 settembre l’Italia è tornata nelle piazze: cortei, blocchi, occupazioni e presidi contro il massacro di Gaza hanno attraversato decine di città, da Napoli a Torino. Da quella data, la mobilitazione pro-Palestina non si è più fermata, nel mentre la Global Sumud Flotilla veniva attaccata da Israele nel Mediterraneo, fino ad arrivare nel bel mezzo dei trattati di pace, ai recenti scontri di Udine durante la partita delle nazionali Italia-Israele, dove la tensione tra protesta e ordine pubblico ha mostrato il nervo scoperto di un Paese che non tollera più il proprio silenzio istituzionale. 

È in questo clima di solidarietà internazionalista, ma anche di crescente criminalizzazione del dissenso, che arriva il ddl n. 1627, presentato al Senato il 9 ottobre 2025 dal senatore Gasparri.

Il disegno di legge introduce nel nostro ordinamento la definizione dell’IHRA di antisemitismo, rendendola vincolante per istituzioni pubbliche, scuole e università. L’articolo 1 recepisce integralmente tale definizione e le sue “esemplificazioni pratiche” di antisemitismo, tra cui la contestazione dell’esistenza dello Stato di Israele o la critica alle sue politiche, quando ritenute espressione di odio verso gli ebrei: un passaggio che realizza di fatto l’equiparazione tra antisemitismo e antisionismo.

L’articolo 2, nel medesimo solco della definizione predetta, impone programmi formativi (su antisemitismo e, in senso negativo, antisionismo per giunta) obbligatori in ambito educativo e amministrativo, controllati da un comitato ministeriale; l’articolo 3 introduce per dirigenti scolastici e universitari l’obbligo di segnalare comportamenti o espressioni ritenuti antisemiti, pena sanzioni fino a sei mesi di sospensione. L’articolo 4 interviene poi sul codice penale, art. 604-bis (la famosa legge Mancino n. 205/1993), prevedendo la reclusione da due a sei anni per chi “nega il diritto all’esistenza dello Stato di Israele” (condotta giuridica troppo vaga e soggetta a discrezionalità interpretativa) o ne “giustifica la distruzione”.  L’articolo 5, infine, sul tema, obbliga le amministrazioni pubbliche ad adeguare i propri codici di comportamento e a implementare sistemi di vigilanza interna al fine di reprimere condotte antisemite.

Il ddl dunque amplia in modo rilevante il perimetro repressivo, fondendo diritto penale e potere disciplinare amministrativo. La vaghezza della definizione IHRA — più politica che giuridica — e la sua traduzione normativa generano un dispositivo potenzialmente censorio: l’opinione diventa oggetto di controllo e la critica politica può essere trattata come incitamento all’odio. È un salto di qualità nel disciplinamento del dissenso, che incide direttamente sugli articoli 21 e 33 della Costituzione, comprimendo la libertà di manifestazione del pensiero e di insegnamento.

In un momento storico segnato da genocidio reale e dalla complicità del silenzio istituzionale, il ddl Gasparri risulta essere più di una proposta normativa: è una risposta autoritaria al dissenso politico. A chi crede che la mobilitazione sia un rischio, va ricordato che il vero rischio, piuttosto, è la perdita di libertà.

*da Global Project

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