Il 2 ottobre inizia alla Camera l’esame del disegno di legge, già approvato dal Senato, che recepisce la definizione IHRA. Dalla Francia alla Gran Bretagna fino alla Germania, mobilitazioni e tribunali hanno posto limiti all’equiparazione tra antisemitismo, antisionismo e critica dello Stato di Israele.
Il 2 ottobre il DDL 1004 arriva nell’Aula della Camera. Dopo essere stato approvato dal Senato il 4 marzo 2026, il disegno di legge presentato dal senatore della Lega Massimiliano Romeo entra dunque in una fase decisiva del suo iter parlamentare. Non è ancora legge, ma ha già superato un ramo del Parlamento: è per questo che la mobilitazione convocata per quel giorno davanti a Montecitorio assume un significato particolare.
Il provvedimento introduce nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo formulata nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance, richiamandone anche gli «indicatori». Il testo approvato dal Senato dichiara contestualmente ferme la libertà di critica politica, di espressione, di riunione e di associazione. È proprio sull’effettiva capacità di questa clausola di impedire interpretazioni restrittive che si concentra però una parte rilevante delle contestazioni.
Il problema non riguarda la necessità di contrastare l’antisemitismo. L’antisemitismo è una forma storica e contemporanea di razzismo che deve essere combattuta senza ambiguità. La questione sollevata dalle organizzazioni contrarie al DDL è differente: se una definizione nata come strumento operativo diventa parametro legislativo per istituzioni pubbliche, università, scuole e amministrazioni, alcuni degli esempi associati all’IHRA possono estendere il campo dell’antisemitismo fino a comprendere determinate forme di critica politica allo Stato di Israele e al sionismo.
È una battaglia che non riguarda soltanto l’Italia. Negli ultimi anni la definizione IHRA è diventata terreno di conflitto politico, giuridico e accademico in numerosi paesi. Ed è proprio guardando oltre i confini italiani che emerge un dato significativo: l’equazione automatica tra critica radicale di Israele, antisionismo e antisemitismo ha incontrato resistenze sociali e, in diversi casi, limiti posti dai tribunali.
Francia: oltre 700mila firme contro la legge Yadan
Uno dei casi più significativi arriva dalla Francia. La proposta di legge presentata dalla deputata Caroline Yadan nell’ottobre 2024 intendeva introdurre nuovi strumenti contro quelle definite «forme rinnovate dell’antisemitismo». Tra le disposizioni maggiormente contestate figuravano l’estensione dell’apologia del terrorismo anche a forme «implicite» e la punibilità dell’appello pubblico alla distruzione di uno Stato riconosciuto dalla Francia.
La proposta non recepiva formalmente la definizione IHRA, ma i suoi oppositori denunciavano un problema analogo a quello oggi sollevato in Italia: il rischio che strumenti presentati come necessari a combattere l’antisemitismo potessero investire il discorso politico sulla Palestina e sulla natura dello Stato israeliano.
La risposta della società civile è stata enorme. Una petizione contro il testo ha raccolto oltre 700mila firme sulla piattaforma dell’Assemblée nationale. Il 16 aprile 2026 la proposta è stata ritirata dai suoi promotori. Il governo francese aveva tuttavia manifestato l’intenzione di riprendere alcuni dei temi attraverso altre iniziative legislative: non si può quindi parlare di una battaglia definitivamente conclusa.
Resta però un precedente importante. Una questione che avrebbe potuto rimanere confinata ai tecnicismi legislativi è diventata oggetto di un conflitto pubblico sulla libertà di espressione, fino a costringere i promotori del provvedimento a ritirarlo.
Gran Bretagna: i medici contestano l’adozione obbligatoria dell’IHRA
Un altro terreno di scontro si è aperto nel Regno Unito. Alla fine di giugno 2026 la British Medical Association, principale organizzazione professionale e sindacale dei medici britannici, ha approvato una mozione contraria all’adozione obbligatoria della definizione IHRA all’interno del servizio sanitario pubblico.
Secondo i promotori della mozione, l’utilizzo della definizione avrebbe prodotto un «effetto intimidatorio» sulla libertà di espressione, in particolare rispetto alla possibilità di discutere pubblicamente della Palestina e delle politiche israeliane.
La decisione è arrivata anche dopo una campagna condotta all’interno della BMA da esponenti della International Jewish Anti-Zionist Network. È un elemento significativo perché mostra come la controversia sull’IHRA attraversi anche il mondo ebraico e non possa essere rappresentata semplicemente come uno scontro tra comunità ebraiche e movimento di solidarietà con la Palestina.
David Miller: l’antisionismo può essere una convinzione protetta
Ancora più rilevante sul piano giuridico è quanto accaduto il 4 agosto 2026. L’Employment Appeal Tribunal britannico si è pronunciato sul caso del sociologo David Miller, licenziato dall’Università di Bristol nel 2021 dopo una lunga controversia sulle sue dichiarazioni riguardanti Israele e il sionismo.
La questione sottoposta ai giudici non era stabilire se le opinioni di Miller fossero politicamente condivisibili. Era verificare se la sua convinzione secondo cui il sionismo politico costituisce un’ideologia da contrastare potesse rientrare tra le convinzioni filosofiche protette dall’Equality Act del 2010.
Il tribunale d’appello ha confermato sul punto fondamentale la precedente decisione: l’antisionismo di Miller possiede i requisiti per essere considerato una convinzione filosofica tutelata.
La portata della decisione deve essere letta con precisione. Non significa che qualsiasi affermazione pronunciata in nome dell’antisionismo sia automaticamente protetta, né sottrae eventuali espressioni discriminatorie alle leggi esistenti. Stabilisce però che una convinzione antisionista, quando soddisfa i criteri previsti dalla legge, può rientrare nella tutela contro la discriminazione.
La distinzione è essenziale: opposizione politica al sionismo e ostilità verso gli ebrei non possono essere considerate automaticamente la stessa cosa.
I tribunali britannici e i limiti degli esempi IHRA
Anche altre decisioni britanniche hanno contribuito a delimitare il terreno. In due sentenze dell’Alta Corte del marzo 2024 e del maggio 2025, il giudice Chamberlain ha insistito sulla necessità di valutare attentamente linguaggio e contesto quando vengono utilizzati gli esempi collegati alla definizione IHRA.
Uno dei punti più rilevanti riguarda l’espressione «Stato di apartheid» riferita a Israele. Secondo l’impostazione emersa dalle decisioni richiamate dalla campagna contro il DDL 1004, una simile qualificazione, anche quando venga percepita come profondamente offensiva, rientra in linea di principio nel terreno della libertà di espressione tutelata dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il punto non è chiedere a un tribunale di stabilire quale interpretazione politica di Israele sia corretta. È impedire che una controversia politica venga automaticamente trasferita dal terreno del confronto pubblico a quello della sanzione.
Germania: anche un paragone estremo può rientrare nell’espressione politica
Un’altra decisione richiamata dalla campagna arriva dalla Germania, paese nel quale la questione assume inevitabilmente una particolare sensibilità storica.
All’inizio di agosto 2026 la Corte d’appello di Zweibrücken ha assolto una donna precedentemente multata per due contenuti pubblicati su Instagram nei quali le azioni israeliane a Gaza venivano paragonate a quelle della Germania nazista.
Il tribunale non ha affermato che quel paragone fosse storicamente corretto o politicamente condivisibile. Ha stabilito qualcosa di differente: nel caso concreto si trattava di espressione politica protetta e non erano soddisfatti i requisiti necessari per trasformarla in un illecito.
La decisione assume particolare rilevanza nel dibattito sull’IHRA perché uno degli esempi collegati alla definizione riguarda proprio i paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella nazista. Il caso tedesco mostra quanto sia necessario distinguere tra il giudizio, anche durissimo, su un’affermazione politica e la possibilità di punirla attraverso il diritto.
Tony Greenstein e il confine con il diritto penale
Sempre nel Regno Unito, il 21 agosto 2026 una giuria del tribunale di Kingston ha assolto all’unanimità Tony Greenstein, attivista ebreo antisionista, dall’accusa di terrorismo relativa ad alcuni post pubblicati dopo il 7 ottobre 2023.
Anche in questo caso è importante non trasformare una singola assoluzione in un principio giuridico universale. La vicenda mostra tuttavia quanto possa diventare sottile il confine quando dichiarazioni politiche estreme sulla Palestina vengono trasferite nel terreno del diritto penale e interpretate attraverso categorie legate al terrorismo.
È precisamente su questo terreno che la difesa della libertà di espressione acquista il suo significato più concreto: non perché qualsiasi parola debba essere sottratta a ogni responsabilità, ma perché la sanzione penale non può diventare lo strumento ordinario per regolare il conflitto politico.
Il vero nodo dell’IHRA
È qui che la discussione italiana sul DDL 1004 dovrebbe uscire dalla contrapposizione artificiale tra chi combatte l’antisemitismo e chi vorrebbe sottovalutarlo.
Gli attacchi contro persone ebree in quanto ebree, le minacce alle comunità, la profanazione dei luoghi di culto, il negazionismo della Shoah, la propaganda razzista e le teorie cospirazioniste sul presunto potere occulto degli ebrei appartengono a una tradizione antisemita che deve essere riconosciuta e contrastata.
Il problema posto dal DDL 1004 è un altro: se per perseguire questi obiettivi sia opportuno trasformare la definizione IHRA e i suoi indicatori in un riferimento legislativo.
Perché alcuni degli esempi associati alla definizione entrano direttamente nel terreno politico: dal confronto tra le politiche israeliane contemporanee e quelle naziste alle contestazioni riguardanti la legittimità dello Stato israeliano, fino alle accuse di applicare a Israele criteri differenti da quelli utilizzati verso altri Stati.
È in questa zona che il confine tra tutela delle persone ebree e protezione dello Stato di Israele dalla critica può diventare controverso.
E sono proprio queste controversie che mobilitazioni sociali e decisioni giudiziarie stanno obbligando ad affrontare.
Antisemitismo e antisionismo non sono categorie sovrapponibili
C’è inoltre un elemento che una parte della discussione pubblica tende a rimuovere. Tra gli oppositori all’utilizzo dell’IHRA come strumento normativo figurano organizzazioni, studiosi e attivisti ebrei.
Il dato è importante perché rende impossibile ridurre la discussione allo schema secondo cui da una parte vi sarebbero gli ebrei impegnati contro l’antisemitismo e dall’altra i sostenitori della Palestina intenzionati a relativizzarlo.
All’interno dello stesso mondo ebraico esiste da anni un confronto sul rapporto tra ebraismo, sionismo, Stato di Israele e antisemitismo. Organizzazioni e intellettuali ebrei antisionisti sostengono che identificare l’identità ebraica con lo Stato israeliano produca proprio quella sovrapposizione che la lotta all’antisemitismo dovrebbe evitare.
Un ebreo non è responsabile delle decisioni del governo israeliano. Israele non rappresenta automaticamente ogni ebreo del mondo. Criticare Netanyahu non significa criticare gli ebrei. Contestare il sionismo non equivale, in quanto tale, a nutrire odio verso una comunità religiosa o etnica.
Distinzioni elementari, ma decisive quando dal dibattito politico si passa alla legge.
La Palestina come banco di prova della libertà di espressione
Dopo il 7 ottobre 2023 la questione ha assunto una dimensione ancora maggiore. Divieti e limitazioni alle manifestazioni, conferenze cancellate, procedimenti disciplinari nelle università e controversie riguardanti docenti e studenti hanno trasformato il discorso sulla Palestina in uno dei terreni sui quali si misura oggi il rapporto tra contrasto alla discriminazione e libertà politica.
La questione non è rivendicare una sorta di immunità per il movimento di solidarietà con la Palestina. Un’affermazione antisemita resta tale anche quando viene pronunciata durante una manifestazione per Gaza. Una minaccia contro una persona ebrea non diventa accettabile perché accompagnata da una bandiera palestinese.
Il problema è precisamente quello di distinguere l’odio contro gli ebrei dalla critica di uno Stato. Una discriminazione razziale da una posizione politica. L’antisemitismo dall’antisionismo. La contestazione delle politiche israeliane dall’ostilità verso le comunità ebraiche.
Sono confini che non possono essere cancellati senza produrre conseguenze sulla libertà di espressione.
Il 2 ottobre la battaglia entra nell’Aula della Camera
È dentro questo scenario internazionale che il DDL 1004 entra nell’Aula di Montecitorio. Il Senato lo ha già approvato il 4 marzo. Il 2 ottobre comincerà alla Camera l’esame del provvedimento, mentre la Campagna #NoDDL1004, promossa da Giovedì Bianco insieme ad altre realtà, ha convocato per lo stesso giorno, alle 13, una mobilitazione in piazza Montecitorio. Il 10 ottobre è inoltre annunciata una mobilitazione internazionale per la Palestina.
Le esperienze internazionali richiamate dalla campagna non sono giuridicamente sovrapponibili e non esiste una sentenza che abbia semplicemente «cancellato» la definizione IHRA. Dicono però qualcosa di più interessante: quando le categorie dell’antisemitismo vengono applicate a espressioni riguardanti Israele e il sionismo, i tribunali sono stati chiamati ripetutamente a ristabilire distinzioni, verificare il contesto e confrontare le restrizioni con la libertà di espressione.
In Francia, invece, è stata la mobilitazione politica a incidere: oltre settecentomila firme contro la proposta Yadan hanno contribuito a trasformare quel provvedimento in un caso nazionale fino al suo ritiro.
Il confronto italiano entra ora nella sua fase parlamentare decisiva. Il nodo non è scegliere tra lotta all’antisemitismo e libertà di critica: una democrazia deve garantire entrambe. La questione è stabilire dove passi il confine tra la protezione delle persone dalla discriminazione antisemita e la possibilità di contestare uno Stato, il suo governo, le sue politiche o un’ideologia politica senza che tale contestazione venga automaticamente qualificata come odio antiebraico.
Il 2 ottobre questo conflitto entrerà nell’Aula della Camera. Fuori da Montecitorio è annunciata la protesta contro il provvedimento. Il Senato ha già detto sì, ma il DDL 1004 non è ancora legge.
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