Secondo la Corte costituzionale i Centri di permanenza per il rimpatrio producono un «assoggettamento fisico all’altrui potere», comprimono la libertà personale e mortificano la dignità umana. C’è quanto basta per proporne la chiusura, considerata anche la loro inutilità ai fini del rimpatrio degli stranieri e il fatto che la loro presenza nel sistema apre la strada anche ad altre forme di detenzione amministrativa.
di Alessandra Algostino da Volere la Luna
La libertà personale è un diritto inviolabile anche per lo straniero. E i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR)? La Corte costituzionale è tornata sulla questione con la sentenza n. 96 del 2025 e ha ribadito che la detenzione in un CPR determina un «assoggettamento fisico all’altrui potere», comprime la libertà personale e mortifica la dignità umana.
Le garanzie dell’inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) – la riserva di giurisdizione (presenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria) e la riserva assoluta di legge (è la legge a stabilire casi e modi della restrizione della libertà personale) – non subiscono attenuazioni riguardo agli stranieri. La Consulta si pronuncia sui modi della detenzione e rileva come non siano adeguatamente disciplinati con fonte primaria né vi sono le condizioni per colmare la lacuna attraverso il riferimento ad altre discipline e come risulti assente altresì una «efficace tutela processuale». Un percorso argomentativo ineccepibile, bruscamente interrotto – contraddittoriamente – da una dichiarazione di inammissibilità, con monito al legislatore perché intervenga.
Senza cedere alle sirene di salvifiche oligarchie giudiziarie, a detrimento dello spazio del Parlamento, resta che dichiarare l’incostituzionalità di una norma è compito della Corte in quanto garante della Costituzione. Tanto più stridente la mancata incostituzionalità laddove – sono le parole della stessa Consulta – si consideri «la centralità della libertà personale nel disegno costituzionale». Perché non dichiarare, coerentemente e semplicemente, l’illegittimità costituzionale? Forse «gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione» che non possono scalfire il carattere universale della libertà personale – che «spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» – hanno inciso sulla determinazione della Consulta? L’incostituzionalità della norma avrebbe condotto alla chiusura dei CPR? Sarebbe un atto di civiltà, non un attentato alla Repubblica. I CPR non sono certamente istituti costituzionalmente necessari.
Preoccupa l’abdicazione della Corte nella garanzia della Costituzione. E preoccupa il monito al legislatore. Debole, perché deboli sono i moniti – non si contano quelli inevasi (per tutti, l’eutanasia) – e debole perché lascia sopravvivere la norma anche se incostituzionale: forse che gli stranieri siano sì esseri umani ma… un poco meno umani? Ancora. Il monito è debole perché non si può trascurare il contesto e, dunque, il rischio che il legislatore, ovvero facilmente il governo con decreto legge, si limiti a dare una base legale a detenzioni che, di fatto, non rispettano i diritti. Sarà ritenuto sufficiente un retorico riferimento alla dignità umana e al rispetto di standard formali? Il precedente di una convalida che è già pura forma, rimessa a un “visto” del giudice di pace, non lascia ben sperare.
E allora, è opportuno ricordare l’articolo 3 della Costituzione, l’eguaglianza sostanziale, la considerazione dell’effettività: è sul piano del fatto che i modi devono rispettare la dignità; i diritti, come insiste, con costante giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo, devono essere non teorici ed illusori ma pratici ed effettivi. I giudici che ora dovranno decidere sulla convalida dei trattenimenti non possono disapplicare la legge, ma nemmeno possono ignorare la sua incostituzionalità: l’auspicio è che ogni convalida divenga una questione di legittimità costituzionale.
Non solo. È ora di rimettere in discussione anche i casi della detenzione: è legittimo restringere la libertà personale perché sono violate norme sull’ingresso e il soggiorno nel territorio? È un bilanciamento ragionevole tra libertà personale e controllo dell’immigrazione? Questo, anche se la detenzione fosse efficace ai fini del rimpatrio: e non lo è mai stata, nei quasi trent’anni (era il 1998) dalla sua nefasta introduzione con la legge Turco-Napolitano, nell’altalena di nomi dei centri (CPT, CIE, CPR) e tempi di detenzione (da 30 giorni a 18 mesi).
Certo, il discorso cambia se l’intento sotteso è contribuire alla criminalizzazione e disumanizzazione dei migranti: la detenzione in un CPR incentiva sia la sovrapposizione fra “irregolare” e “delinquente” sia in ogni caso – anche ove si sappia che nei centri sono rinchiuse persone colpevoli solo di non essere in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno – la considerazione dello straniero come “pericolo” da allontanare. Si consideri, inoltre, la natura di laboratorio che assume la disciplina dei migranti: si sperimenta la creazione di un diritto speciale, connotato da un alto tasso di arbitrarietà e da tutele, per usare un eufemismo, stemperate. Nell’era dell’autoritarismo che avanza, e, come mostra tragicamente Israele, la detenzione amministrativa è uno strumento utile contro tutti i nemici, in chiave razzista e politica.
I modi di detenzione sono costituzionalmente illegittimi: negli occhi ho il CPR di Torino, gabbie d’acciaio, mani aggrappate, occhi spenti e Moussa Balde, morto suicida (o è omicidio di Stato?).
Vigiliamo perché i diritti non siano ridotti a una base legale, ma soprattutto – consapevolmente controcorrente – mettiamo in discussione anche la legittimità dei casi di detenzione. I CPR possono essere chiusi, devono essere chiusi, nel nome dei diritti inviolabili della persona. La libertà personale è sacrificabile in nome della gestione dell’immigrazione? È l’ennesimo caso in cui i diritti universali della persona cedono a fronte della sovranità degli Stati e della ragion di Stato.
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