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22 maggio 1975 – Approvata la Legge Reale

Il Parlamento, in risposta a quella che viene definita la “stagione dell’emergenza”, approva definitivamente la Legge Reale n. 152 sull’ordine pubblico (dal nome del Ministro di Grazie Giustizia del PRI Oronzo Reale) che reintroduce il ‘fermo di polizia’, aumenta i termini di carcerazione preventiva e permette alla polizia di sparare se “ciò sia necessario per impedire la consumazione di attentati o altri eventi nefasti”.

Secondo quanto riportato in un articolo pubblicato il 26.11.2011 sul blog Contromaelstrom di Salvatore Ricciardi: “nei primi 15 anni di applicazione della legge, si conteranno 625 vittime realizzate dalle forze dell’ordine (254 morti e 371 feriti). Di queste, ben 208 non stavano commettendo né erano in procinto di commettere reati“.

Il 30 giugno 1977 il Partito Radicale presentò richiesta di referendum abrogativo della legge n. 152/1975, ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 1978. Il referendum fu indetto con d.P.R. del 14 aprile 1978.

Il 22 maggio 1978, esattamente 3 anni dopo la sua approvazione, a Milano il Pci indisse al Palalido un’assemblea regionale per il ‘no’ al referendum sulla legge Reale. Votare per l’abrogazione sarebbe, secondo gli organizzatori della manifestazione: “fare un favore ai fascisti e servire la loro causa, in un momento in cui aumenta l’attacco allo Stato. Non bisogna scordare che la legge contiene dei precisi capitoli e passi che riguardano la lotta al rigurgito fascista, e questo lo sa chi lo combatte“.

La consultazione referendaria si tenne nelle giornate dell’11 e 12 giugno 1978 ma ebbe esito negativo, pertanto la legge non fu abrogata. Nel 1989, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale italiano, alcune disposizioni di diritto processuale contenute nella legge n. 152/1975 furono soppresse.

La legge sanciva il diritto delle forze dell’ordine a utilizzare armi da fuoco, quando strettamente necessario, per mantenere l’ordine pubblico; il concetto “strettamente necessario” è sempre stato molto elastico e fu esteso a ogni situazione al punto che, nel periodo della vigenza della legge, fino al giugno 1989, si contarono 625 colpiti da arma da fuoco delle forze dell’ordine, di cui 254 furono uccisi e 371 gravemente feriti. Nel 90% dei casi le vittime non possedevano nemmeno un’arma da fuoco al momento del confronto con le forze dell’ordine. In aggiunta va considerato il rilevante “numero oscuro” dei manifestanti feriti dai colpi delle forze dell’ordine che non si sono recati negli ospedali, onde evitare possibili e quasi certe conseguenze penali. Solo la metà del restante 10% sono casi in cui la vittima possiede un’arma considerata come tale nel codice penale. Nei restanti casi le vittime possiedono o armi improprie o oggetti che non sono considerati armi.

Le forze che annoverarono più esecuzioni.

Carabinieri: 123 uccisioni; 155 ferimenti gravi; totale = 278

Polizia: 103 uccisioni; 167 ferimenti gravi; totale = 270

Guardie private, metronotte, vigilantes: 13 uccisioni; 12 ferimenti gravi; totale = 25

Vigili: 6 uccisioni; 22 ferimenti gravi; totale = 28

*di questi agenti, quelli fuori servizio: 19 uccisioni; 29 ferimenti gravi; totale = 48

quelli in borghese: 38 uccisioni; 54 ferimenti; totale = 92

*le situazioni o i contesti in cui gli agenti hanno aperto il fuoco:

Posto di blocco o intimazione alt: 153

Inseguimento: 255

Colluttazione: 25

Fermo, arresto, controllo, perquisizione: 68

Manifestazione: 18

Altri: 106

*aree metropolitane (città + provincia)

Roma 49 uccisioni; 94 ferimenti gravi

Napoli 37 uccisioni; 53 ferimenti gravi

Milano 20 uccisioni; 47 ferimenti gravi

Torino 17 uccisioni; 23 ferimenti gravi

Palermo 9 uccisioni; 20 ferimenti gravi

*Infine, le armi in possesso delle persone uccise o ferite:

Pistola 26; fucile 2; bottiglia incendiaria 1; i rimanenti avevano armi improprie o proprio nulla.

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