Menu

Tutto quello che non torna nella condanna di Mimmo Lucano

Alcuni elementi giuridici che aiutano a capire come sia potuto accadere che l’ex sindaco di Riace sia stato condannato in primo grado a 13 anni e due mesi

Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione, oltre a confische per importi elevatissimi. Una condanna che, giustamente, la maggior parte dei commentatori ha definito abnorme. In particolare questa abnormità risalta, perché tutte le violazioni che gli sono state contestate sono di modesta entità.
Passata l’onda delle prime reazioni, prevalentemente di segno politico, occorre provare ad aggiungere qualche elemento giuridico che aiuti a capire come è potuto accadere.
Occorre fare un passo indietro. Il diritto penale si forgia sul fatto fisico, istantaneo, spesso violento: la coltellata, lo scippo. Qui l’azione punita è un fatto umano, dai contorni concreti.
Nel corso degli anni, si sono aggiunti reati di secondo livello. La norma penale non punisce più un fatto fisico ben individuato, ossia la coltellata di cui si diceva, ma può riguardare anche la violazione di una norma di primo livello. Il reato consiste quindi, ad esempio, nella violazione di una norma amministrativa. Qui la spiegazione si fa necessariamente più complicata.

Ci sono infinite norme amministrative. Faccio un esempio del tutto di fantasia, gli atti del sindaco devono essere controfirmati dal segretario comunale. La mancata controfirma rende l’atto annullabile, ma non è sanzionata, in sé, dalle norme in alcun modo. Il sindaco non va in galera, per non aver fatto controfirmare l’atto. Se però, e qui sta il nodo, questa mancata firma è parte di un disegno criminoso di altro tipo, ecco allora che scatta la norma penale (che per questo definisco di secondo livello), ed il sindaco, per lo stesso evento fisico (non è passato nella stanza del segretario a far firmare il pezzo di carta) va in galera. La maggior parte di questi reati di secondo livello prevedono che scatti il penale, quando l’indebita azione amministrativa è voluta, da chi la compie, in virtù di un beneficio potenziale, di un profitto.
Ad esempio: la norma amministrativa dice che l’ufficio postale chiude alle 12. L’impiegato fa entrare un ritardatario alle 12,10: non è reato, anche se ha violato la norma amministrativa. Se, però, l’impiegato ha preso dei soldi, per violare la norma amministrativa, il discorso cambia e scatta la sanzione penale. All’origine il profitto, determinante per cambiare colore alla violazione, era la mazzetta, ossia una dazione di soldi. Ma poi, nel tempo, si è cominciato a ritenere limitativo il criterio dei soldi. Si è quindi giunti a dire che qualunque beneficio potenziale è idoneo a far scattare il reato.
E questo è il primo nodo della questione Lucano. Pacifico che Lucano abbia, semmai, compiuto solo la violazione di norme amministrative, peraltro neanche così rilevanti. Anche i suoi accusatori non lo negano (e lo definiscono un pasticcione). Queste violazioni, lo si ripete, non sono punite di per sé dalle leggi, ma possono trasformarsi in reati in base al fine con cui vengono compiute. In base al vantaggio che Mimmo Lucano intendeva trarne.
E qui l’accusa, sfruttando le faglie del sistema, inserisce il primo salto (mortale) logico. Tutti riconoscono che Lucano non percepiva nulla, e che neanche chiedeva favori. Ma, secondo l’accusa, il vantaggio sarebbe quello del ritorno, in termini politici, della sua azione. Insomma, lui avrebbe forzato le norme sull’accoglienza per far funzionare meglio il meccanismo che aveva contribuito a ideare, e così ottenere consenso elettorale.
L’accusa dimentica però che, agire per il consenso, non può essere quel collante, che tiene insieme il complessivo disegno (suppostamente) criminoso. L’azione di un amministratore locale non è distorta, se finalizzata anche al consenso, perché è così che funziona il sistema democratico. Lo Stato non è un moloch, un essere diverso dalla comunità dei cittadini. Dunque il Sindaco che agisce, ritenendo di interpretare ciò che vuole la maggioranza degli amministrati, svolge il suo ruolo nel modo corretto. Conseguentemente se il fine è legittimo, la violazione della norma amministrativa, non può più ‘convertirsi’ in reato. La violazione dovrebbe rimanere amministrativa, e quindi non sanzionata come reato. Peraltro è tutto da dimostrare che il fine di Lucano fosse quello del consenso, e non, ad esempio, un miglior risultato amministrativo, o far funzionare meglio i servizi resi.
E quindi, già il primo salto dell’accusa non supera l’asticella.
Qui si innesta il secondo problema. L’amministratore pubblico che viola una norma amministrativa, di base, non è punito, per quella violazione. Ma se lo ha fatto per beneficio personale, allora non scatta un solo reato, ma una intera batteria di reati: abuso di ufficio, malversazione, concussione/corruzione, truffa, peculato, falsi vari, traffico di influenze, e l’onnipresente associazione a delinquere. Su quest’ultimo, impalpabile, reato occorre soffermarsi. In Italia appena tre persone sono considerate associate al fine di commettere delitti, commettono un reato in sé, punito a parte, pure se non hanno commesso nessuno dei reati per cui si sono associate. Se commettono il reato, vengono punite due volte, e magari per il reato commesso prendono un anno, e per l’associazione ne prendono 3. Quindi, se il Sindaco di cui sopra, dice al suo segretario di dire all’usciere di non passare dal segretario comunale per la controfirma del provvedimento, ecco che abbiamo subito una bella associazione a delinquere finalizzata all’abuso di ufficio (nonché truffa etc).
Riassumendo: la violazione della “normetta” amministrativa, che per l’ordinamento non è di per sé reato, lo diventa a fronte di un beneficio potenziale. E non diventa un solo reato, ma tanti, che si stratificano a punire sempre la medesima condotta.

Ecco perché chi tira la coltellata è avvantaggiato: la sua condotta è punita direttamente da un singolo reato. Anche se la pena edittale è alta, è sempre meglio un reato, anziché molti.
A suo tempo, quando mi fu chiesto un parere amichevole, avevo studiato le violazioni amministrative compiute da Mimmo Lucano. Ammesso che fossero tali, si trattava di piccole cose. L’istituzione di un registro delle cooperative di tipo B, presso il comune di Riace, votata dal consiglio comunale, con requisiti in parte difformi da quelli prescritti per legge. Per carità, forse sarebbe stato meglio non farlo, ma è stato fatto alla luce del sole e senza che nessuno obiettasse nulla, in quel momento. Anzi, forse quel registro è ancora lì, senza che nessuno intervenga.
Ma è il disegno complessivo, che conta. L’intenzione di Lucano e di coloro (gli associati) che condividevano la sua azione. Intenzione di esser benvoluti.
È chiaro che, in questo contesto, chiunque può prendere anche molto di più di 13 anni, può arrivare a 15 o a 20. Non servono grandi forzature, basta una lettura orientata delle violazioni amministrative (che, è bene ricordarlo, sono inevitabili nell’azione di qualunque amministrazione).
Insomma, è corretto attribuire una responsabilità ai magistrati che hanno, prima promosso l’accusa, e poi condannato Lucano. Ma la riflessione deve anche essere spostata sul sistema normativo che permette questa condanna per un fatto che, nella sua essenza (ossia la violazione della norma amministrativa), non è sanzionato, e che se compiuto da altri, o in altre circostanze, non è nemmeno punito.

Pietro Adami – avvocato e membro dei Giuristi democratici

da Left

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>