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Cosa prevede lo stato d’emergenza dichiarato in Francia

Lo stato d’emergenza, dichiarato su tutto il territorio francese in seguito agli attentati di venerdì 13 novembre, è una misura straordinaria che dà poteri speciali ai prefetti e permette di dichiarare il coprifuoco, interrompere la libera circolazione, impedire qualsiasi forma di manifestazione pubblica e chiudere luoghi come le sale da concerto e i bar. Consente inoltre il controllo dei mezzi d’informazione e permette alle forze dell’ordine perquisizioni a domicilio di giorno e di notte.

Lo stato di emergenza viene proclamato dal consiglio dei ministri e dura dodici giorni (in questo caso fino al 26 novembre). Può essere prorogato solo con un’apposita legge.

Il ripristino dei controlli alle frontiere francesi, invece,  era già previsto in vista della conferenza sul clima di Parigi. Gli aeroporti sono in funzione, mentre vengono effettuati controlli ai punti di passaggio stradali, ferroviari, marittimi e aeroportuali. Le autorità hanno anche annunciato per sabato 14 novembre la chiusura di tutte le scuole della regione parigina.

Lo stato d’emergenza in Francia fu instaurato per la prima volta nel 1955, durante la guerra d’indipendenza dell’Algeria. Era stato dichiarato anche nel 2005, all’epoca delle rivolte delle banlieue.

 

Ecco i punti salienti (da Da Paris-luttes.info)

Circolazione limitata

“La dichiarazione dello stato d’emergenza dà potere al prefetto, il cui dipartimento si trovi interamente o in parte compreso in una circoscrizione prevista all’articolo 2 :

1. Di vietare la circolazione delle persone o dei veicoli nei luoghi e alle ore stabilite tramite ordinanza;

2. Di istituire, tramite ordinanza, delle zone di protezione o di sicurezza dove il permanere delle persone sia regolamentato;

3. Di vietare la permanenza in tutto il dipartimento, o in una sua parte, a chiunque cerchi di ostacolare, in qualunque maniera, l’azione dei poteri pubblici.”

In sostanza, il prefetto può decidere di bloccare completamente un quartiere. Può inoltre stabilire un’azione precisa su casi individuali. In questo modo può fare in modo che  a una lista di persone sia vietato l’accesso a una parte del territorio. Il tutto con una procedura di estrema rapidità. Tutti i poteri al al prefetto.

Facilitazione dell’assegnazione della libertà vigilata

“In ogni caso il ministro dell’interno e, in Algeria, il governatore generale possono determinare l’assegnazione a residenza in una circoscrizione territoriale o in una località determinata a chiunque risieda nella zona indicata dal decreto di cui all’articolo 2, di cui l’attività si riveli pericolosa per la sicurezza e l’ordine pubblico delle circoscrizioni territoriali a cui si riferisce il suddetto articolo.

L’assegnazione a residenza deve permettere a coloro che ne sono l’oggetto di risiedere in un’agglomerazione o in prossimità immediata di un’agglomerazione.

In nessun caso, l’assegnazione a residenza potrà avere per effetto la creazione di campi dove siano detenute le persone alle quali si fa riferimento nel precedente capoverso.

L’autorità amministrativa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la sussistenza delle persone costrette a residenza, così come quella della loro famiglia.”

Riassumendo, ogni persona segnalata all’antiterrorismo potrà essere rinchiusa nella propria abitazione a partire da domani. Per fortuna (oh, come si sta bene in Francia), si precisa che non potremo essere rinchiusi in dei campi.

Si noterà la vaghezza del provvedimento. Ogni persona giudicata dallo Stato (giudice, prefetto…) come ‘pericolosa’ potrà ritrovarsi sotto sequestro.

Libertà pubbliche e politiche ridotte:

“Il ministro dell’interno, per l’insieme del territorio su cui è istituito lo stato di emergenza, il governo generale per l’Algeria e il prefetto, nel dipartimento, possono ordinare la chiusura provvisoria di sale di spettacolo, rivenditori di alcolici e luoghi di riunione di qualsiasi natura nelle zone determinate dal decreto previsto all’articolo 2.

Possono essere inoltre  proibite, a titolo generale o particolare, le riunioni di natura tale da provocare o mantenere il disordine.”

Quindi, in poche parole, vi sarà proibito lamentarvi di questa situazione.

Chiunque contesterà lo stato di cose esistente sarà suscettibile di repressione. E’ quindi possibile che le future manifestazioni per la COP vengano vietate.

Censura e perquisizioni domiciliari facilitate

“ Il decreto che dichiara o la legge che proroga lo stato di emergenza possono, tramite una apposita disposizione:

1. Conferire alle autorità amministrative di cui all’articolo 8 il potere di ordinare perquisizioni domiciliari di giorno e di notte;

2. Abilitare le stesse autorità a prendere ogni misura per assicurare il controllo della stampa e delle pubblicazioni di qualsiasi natura oltre a quello delle trasmissioni radiofoniche, delle proiezioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili solamente nelle zone fissate dal decreto previsto all’articolo 2.

Tutto è detto. La stampa può essere vietata. Le persone possono essere perquisite secondo il volere delle autorità di polizia…

Non avrete il diritto di non essere d’accordo

“Le violazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 9 e 11 (2.) saranno punite con la carcerazione da otto giorni a due mesi e una multa da 11 euro a 3 750 euro o con solamente una di queste due pene. L’esecuzione d’ufficio, da parte dell’autorità amministrativa, delle misure prescritte può essere assicurata nonostante l’esistenza di tali disposizioni penali.

Potrebbero piovere pene di incarcerazione. Pene poi… non siamo affatto sicuri che ci sarà veramente un giudizio… A quanto pare si tratta di pene al di fuori di qualsiasi contesto penale.

Quindi in pratica siamo di fronte al peggio del peggio di tutte le forme di stato. Gli sbirri hanno poteri quasi illimitati, e saranno tesi. State all’occhio.

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