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Carcere ostativo: trattamento disumano e degradante?

È dello scorso 13 giugno 2019 la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) che nella sentenza Viola contro Italia ha sancito che l’ergastolo senza prospettiva di rilascio costituisce un trattamento disumano.

Marcello Viola fu condannato all’ergastolo per i fatti occorsi fra il 1991 ed il 1992,  lo stesso fu riconosciuto colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis del codice penale, nonché di altri reati (omicidio, rapimento e sequestro che ha causato la morte della vittima, e detenzione abusiva di armi da fuoco) aggravati dalle circostanze dette “di stampo mafioso”, previste dall’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge il 12 luglio 1991. La corte d’assise d’appello di Reggio Calabria lo condannò alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per due anni, la Cassazione respinse l’appello, confermando dunque il dispositivo d’appello.

Tra giugno 2000 e marzo 2006, Marcello Viola fu sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41 bis, comma 2, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (legge dell’ordinamento penitenziario), disposizione che, come noto, consente all’amministrazione penitenziaria di sospendere, in tutto o in parte, l’imposizione del regime detentivo ordinario in caso di imperativi di ordine pubblico e di sicurezza. La ratio del 41 bis risiede nel voler ostacolare le comunicazioni fra i detenuti in regime con gli appartenenti delle organizzazioni criminali, prevedendo, nello specifico: isolamento, ora d’aria limitata, sorveglianza h 24, limitazione dei colloqui familiari, controllo della posta in entrata ed in uscita, limitazione dei beni personali in cella, nessuna rappresentanza dei detenuti e degli internati. Gli articoli 22 c.p.; 4 bis e 58 ter o.p., poi, escludono la concessione della liberazione condizionale e l’accesso ad altri benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione qualora il condannato non fornisca alle autorità elementi decisivi che consentano di prevenire le conseguenze del reato, facilitando l’accertamento dei fatti e l’identificazione dei responsabili di reati, salvo che la collaborazione possa essere qualificata come impossibile o inesigibile e sia dimostrata la rottura di ogni legame mafioso.

È utile qui specificare che il 41-bis avrebbe dovuto avere una vigenza del tutto temporanea, nasceva infatti nel momento in cui vi era “un’emergenza mafia” ed è la tipica espressione di normativa emergenziale, con tutti i difetti che connotano questo tipo di provvedimenti: approssimazione, caoticità, rigorismo repressivo, simbolicità, caduta in termini di garanzie. Fra le caratteristiche emergenziali emerge dunque un rigore sanzionatorio fin troppo eccessivo, volto a intensificare misure di prevenzione, a valorizzare il “pentitismo” (anche ai fini del clemenzialismo indulgenziale) e con la previsione di un carcere duro, che va ben oltre l’esigenza legittima di isolare gli elementi di spicco mafiosi dall’esterno.

Nel caso di nostro interesse, Marcello Viola non è né un pentito, né tantomeno ha mai mostrato alcun segno di emenda o di disponibilità a collaborare con la giustizia. Per tali motivi più volte il Tribunale di Sorveglianza, nel corso degli anni, unitamente alla Corte di Cassazione, hanno liquidato la possibilità per il ricorrente di accedere a determinati benefici, permessi premi o, ancora, alla liberazione condizionale. Tale esclusione si fonda su una presunzione legale inconfutabile di pericolosità, ossia la persistenza del legame tra il condannato e l’associazione criminale mafiosa di appartenenza, per cui soltanto una collaborazione effettiva con la giustizia avrebbe permesso l’acquisto di benefit. Marcello Viola si trovava, in mancanza del suo pentitismo, senza alcuna prospettiva di liberazione né della possibilità di far riesaminare la pena dell’ergastolo che gli  fu inflitta: a prescindere dal suo comportamento in carcere, la sua punizione sarebbe rimasta immutabile e non suscettibile di controllo, in quanto il giudice competente in materia di riesame non avrebbe potuto valutare i risultati del suo percorso di ravvedimento.

Nel ricorso del Viola si pone un’aporia giuridica decisiva: la collaborazione con la Giustizia è saldamente interconnessa alla prospettiva di liberazione, una sorta di coercizione strumentale, che nulla ha a che fare con il fine rieducativo della pena (art. 27 Cost.). L’automatismo previsto dalla legislazione italiana favorisce in misura eccessiva le esigenze di politica criminale a scapito degli imperativi penitenziari di reinserimento, pregiudicando in tal modo la dignità umana di ciascun detenuto. A parere della difesa del boss, tale meccanismo lo ha bloccato nel suo crimine, non permettendogli di prevedere l’uscita dall’ambiente carcerario se non in una logica strumentale

Il governo italiano intervenuto in causa ha ben specificato la rilevanza del fattore di collaborazione con la giustizia, e, una volta rispettata questa condizione, il condannato può aspirare alla liberazione condizionale e ai benefici penitenziari, pertanto vi è compatibilità del regime con l’articolo 3 della Convenzione. Ma come illustrato dallo stesso ricorrente e dai terzi intervenuti il motivo principale del rifiuto di collaborare con la giustizia consisterebbe nel timore per i detenuti condannati per reati di tipo mafioso di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro famigliari 

La Corte ne ha dedotto che la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata soltanto dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza, inoltre ha ritenuto che la personalità di un condannato non rimanga fissata al momento in cui il reato è stato commesso, ma possa evolvere durante la fase di esecuzione della pena, come prevede la funzione di risocializzazione, che permette all’individuo di rivedere in maniera critica il proprio percorso criminale e di ricostruire la sua personalità.

Infine si specifica che la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà.

Alla luce dei principi menzionati, la Corte ha dunque considerato che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, detta “ergastolo ostativo”, abbia limitato eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. In quanto tale, il dispositivo viola l’art. 3 della Convenzione Europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Il governo italiano ha rinviato la decisione alla Grande Camera, e in queste ore si è in fremente attesa della sentenza.

Il governo italiano ha chiesto alla Corte di Strasburgo di prendere una posizione monolitica contro la mafia: “principale minaccia alla sicurezza non solo italiana, ma europea e internazionale”.

In questa dichiarazione si nota come la mafia sia stata ridotta ad una questione di solo ordine pubblico. Si tratta invece di una realtà in rapida evoluzione e mutazione con i suoi inquietanti intrecci con altre forme di criminalità, istituzionale ed economico-finanziaria, essa è strettamente legata a dinamiche culturali e della sfera istituzionale, nonché al concreto operare di meccanismi socio-economici. Una soluzione in termini di ordine pubblico testimonia una risposta di tipo emergenziale, tendenti a contrastare i sintomi del malessere senza mai preoccuparsi di ipotizzare un’azione strutturale. È qui che si inserisce l’uso simbolico di un diritto penale, per così dire, muscolare, con la funzione di mostrare la mano punitiva coltivando illusione di sicurezza che, di base, può attirare consensi dei cittadini verso lo Stato, ma che, dall’altro lato, evita di neutralizzare quel che, pragmaticamente, compie la mafia.

Innalzare sistemi come quelli del 41 bis e dell’ergastolo ostativo è una controproducente quanto illusoria euforia penalistica, che niente ha a che fare con la lotta alla mafia, la cultura della legalità (al massimo del legalismo) e con la nostra Costituzione.

Rossella Puca

da GlobalProject

Ergastolo ostativo un deterrente? Che sciocchezza!

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