Menu

Al carcere duro solo due ore d’aria, comprese le attività socializzanti

Il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo ha applicato in modo restrittivo la circolare Dap sul 41bis. Il garante Mauro Palma nel suo secondo rapporto aveva sottolineato interpretazioni più limitative rispetto a quelle ipotizzate nella realizzazione del provvedimento

I detenuti al 41 bis possono usufruire solo due ore al giorno, da dedicare all’ora d’aria e senza sommare l’ora utilizzata per le altre attività risocializzanti. Permane l’interpretazione alla lettera, quindi in senso restrittivo, della circolare del Dap che ha uniformato le regole del carcere duro. Parliamo della pronuncia del magistrato di sorveglianza di Viterbo Maria Raffaella Falcone che va in controtendenza a un orientamento della giurisprudenza di merito rappresentato dal magistrato di Sorveglianza di Sassari. Se, da una parte, il magistrato viterbese riconosce il limite delle due ore giornaliere come diritto inviolabile da parte dell’Amministrazione penitenziaria, dall’altra, afferma come in tale ‘ soglia’ debbano computarsi anche tutte le altre attività risocializzanti concesse al detenuto in regime di 41bis dell’Ordinamento penitenziario, che, quindi, finiscono per essere alternative alla stessa permanenza all’aperto. In sostanza, il detenuto può usufruire di due ore giornaliere all’aria aperta, in alternativa ad un’ora massima di tempo da impiegare nelle attività ricreative/ sportive, nell’accesso alla sala pittura o alla biblioteca. Ma non entrambe.

Il detenuto deve, quindi, scegliere come impiegare le due ore massime di accesso all’aria aperta. Permane quindi l’interpretazione restrittiva che non coglie le riflessioni prospettate di recente da parte della dottrina e di una parte della giurisprudenza di merito, che – in presenza di determinate condizioni soggettive e alla luce di fattori ambientali favorevoli – ha ribadito l’importanza di concedere al detenuto in regime di 41bis la possibilità di accedere all’aria aperta per due ore al giorno, senza con ciò penalizzare eccessivamente lo stesso, scomputando da tale soglia i servizi ‘ rieducativi’ garantiti dall’istituto penitenziario.

Tale ordinanza conferma però quello che, di fatto, già accadeva. Infatti, nel secondo rapporto al Parlamento presentato dal Garante nazionale Mauro Palma, viene sottolineato che alcuni elementi interpretativi del “decalogo” del Dap – forniti successivamente alla Direzione di un Istituto e fatti circolare, seppure in maniera non formale e istituzionale, in tutti gli Istituti – hanno finito col determinare applicazioni ben più restrittive di quelle proposte nel complesso e lungo dibattito che ha accompagnato la sua redazione. Il Garan- te evidenzia innanzitutto l’interpretazione che è stata data alle ore da trascorrere all’aperto: di fatto, l’ora nella sala di socialità viene sottratta alle due ore da trascorrere all’aperto. Il Garante ritiene che la dizione “all’aperto” non possa essere ricondotta all’apertura della cella, ma che configuri l’accesso “all’aria aperta”, cioè in spazi a tal fine predisposti ove trascorrere quelle che comunemente sono definite “ore d’aria”. Ricorda, a tal fine, l’articolo 10 dell’Ordinamento penitenziario e l’articolo 16 del Regolamento di esecuzione che limita tale possibilità a motivi eccezionali e che tale limitazione deve essere disposta con provvedimento motivato dal direttore dell’Istituto da comunicarsi al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza. L’articolo 41bis, nel parlare di limitazione della “permanenza all’aperto” non può quindi che fare riferimento a quanto previsto dal citato articolo della legge e dal relativo articolo del regolamento. Del resto, questa interpretazione sembra – a parere del Garante – in linea con la modifica dei decreti ministeriali di imposizione del 41bis che ha sostituito, successivamente all’emanazione della circolare, la formulazione del punto g), passando dal divieto di “permanenza all’aperto per periodi superiori a due ore giornaliere di cui una nelle sale di biblioteca, palestra, ecc. e in gruppi superiori a quattro persone” alla nuova formulazione del divieto di “permanenza all’aperto per periodi superiori a due ore giornaliere e in gruppi superiori a quattro persone”. Altro che alleggerimento.

Damiano Aliprandi

da il dubbio

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>